Modifiche agli articoli 50 e 56 del Regolamento della Corte e alle Direttive pratiche III, IXbis, IXter e XII
(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - L’AIA, 27 ottobre 2026. Nell’ambito della revisione in corso delle proprie procedure e dei propri metodi di lavoro, la Corte internazionale di giustizia ha modificato gli articoli 50 e 56 del Regolamento della Corte e le Direttive pratiche III, IXbis, IXter e XII.
Queste modifiche, che fanno seguito a una revisione da parte della Corte delle norme e delle prassi esistenti relative al trattamento delle prove:
1. Eliminano il riferimento ai documenti «facilmente disponibili» in tutto il Regolamento della Corte e nelle Direttive pratiche.
2. Chiariscono che il limite di 750 pagine per gli allegati agli atti scritti, previsto dalla Direttiva pratica III, si applica al numero totale di pagine degli allegati presentati da una parte in una determinata fase del procedimento e specificano le tipologie di pagine che vengono conteggiate ai fini di tale limite.
3. Precisano, nella Direttiva pratica IXbis, che le parti possono fare riferimento ai mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche nell’ambito delle loro argomentazioni giuridiche, senza allegarne il testo agli atti scritti.
4. Forniscono ulteriori indicazioni per la preparazione dei fascicoli destinati ai giudici nella Direttiva pratica IXter.
5. Modernizzano le modalità previste dalla Direttiva pratica XII per rendere accessibili agli Stati e alle organizzazioni internazionali partecipanti le dichiarazioni scritte e i documenti presentati dalle organizzazioni internazionali non governative nei procedimenti consultivi.
Il Regolamento e le Direttive pratiche modificati entreranno in vigore il 1° febbraio 2027 e si applicheranno a tutti i procedimenti avviati dopo tale data.
Per quanto riguarda i procedimenti contenziosi pendenti, al fine di garantire la parità di trattamento nella preparazione degli atti scritti nell’ambito di una determinata tornata, queste disposizioni si applicheranno soltanto alle tornate di atti scritti che, al 1° febbraio 2027, non siano ancora iniziate in base a un’ordinanza che stabilisce i termini procedurali.
Il testo del Regolamento e delle Direttive pratiche modificati è il seguente.
Articolo 50 del Regolamento della Corte
1. All’originale di ogni atto scritto devono essere allegate copie certificate conformi di tutti i documenti pertinenti prodotti a sostegno delle argomentazioni contenute nell’atto.
2. Se soltanto alcune parti di un documento sono pertinenti, è necessario allegare esclusivamente gli estratti necessari ai fini dell’atto scritto in questione. Una copia dell’intero documento deve essere depositata presso la Cancelleria.
3. Al momento del deposito dell’atto scritto deve essere fornito un elenco di tutti i documenti ad esso allegati.
Articolo 56 del Regolamento della Corte
1. Dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, nessuna delle parti può presentare ulteriori documenti alla Corte, salvo con il consenso dell’altra parte o secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.
La parte che desidera produrre un nuovo documento deve depositarne l’originale o una copia certificata conforme, insieme al numero di copie richiesto dalla Cancelleria, che sarà responsabile della sua trasmissione all’altra parte e ne informerà la Corte.
Si riterrà che l’altra parte abbia prestato il proprio consenso qualora non presenti un’obiezione alla produzione del documento.
2. In assenza di consenso, la Corte, dopo aver ascoltato le parti, può autorizzare la produzione del documento qualora lo ritenga necessario.
3. Se un nuovo documento viene prodotto ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo, l’altra parte deve avere la possibilità di formulare osservazioni al riguardo e di presentare documenti a sostegno delle proprie osservazioni.
4. Durante la fase orale del procedimento non può essere fatto alcun riferimento al contenuto di un documento che non sia stato prodotto conformemente all’articolo 43 dello Statuto o al presente articolo.
5. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non costituisce, di per sé, un motivo per ritardare l’apertura o lo svolgimento della fase orale del procedimento.
Direttiva pratica III
Le parti sono fortemente invitate a mantenere gli atti scritti il più possibile concisi, in modo compatibile con la piena esposizione delle rispettive posizioni.
Considerata l’eccessiva tendenza alla proliferazione e all’estensione degli allegati agli atti scritti, le parti sono inoltre invitate ad allegare ai propri atti soltanto documenti rigorosamente selezionati.
Se soltanto alcune parti di un documento sono pertinenti in relazione agli atti scritti, tali parti pertinenti devono essere allegate ai rispettivi atti scritti, come richiesto dall’articolo 50, paragrafo 2, del Regolamento della Corte.
I documenti che non sono prodotti in allegato e ai quali si fa soltanto riferimento negli atti scritti mediante citazione, anche attraverso collegamenti ipertestuali, non devono essere considerati parte del fascicolo processuale.
Il numero di pagine degli allegati presentati da una parte insieme ai propri atti scritti non deve superare complessivamente 750 pagine in una determinata fase del procedimento, salvo che la Corte, oppure il Presidente qualora la Corte non sia riunita, decida, su richiesta di una parte, che un numero superiore a tale limite sia giustificato dalle particolari circostanze del caso.
Ai fini del calcolo del limite di pagine, saranno conteggiate le pagine contenenti informazioni testuali sostanziali in una delle lingue ufficiali della Corte, nonché le pagine contenenti mappe, diagrammi e fotografie.
Le copertine, le certificazioni, i testi nella lingua originale quando questa sia diversa da una delle lingue ufficiali della Corte, oppure una versione aggiuntiva nell’altra lingua ufficiale della Corte, non saranno conteggiati ai fini di tale limite.
Le parti devono fornire un calcolo del numero di pagine degli allegati al momento della presentazione del proprio atto scritto.
Direttiva pratica IXbis
Nulla nel Regolamento della Corte impedisce alle parti di fare riferimento ai mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche, nell’ambito delle argomentazioni giuridiche contenute nei loro atti scritti o nelle loro esposizioni orali.
I testi che riproducono tali mezzi sussidiari, o parti di essi, ai quali le parti fanno riferimento nell’ambito delle proprie argomentazioni giuridiche, non devono necessariamente essere allegati agli atti scritti.
Direttiva pratica IXter
La Corte ha preso atto della prassi seguita dalle parti di preparare fascicoli di documenti per agevolare il lavoro dei giudici durante la fase orale del procedimento.
La Corte invita le parti a esercitare moderazione a tale riguardo e ricorda che i documenti inclusi nel fascicolo destinato ai giudici devono essere stati prodotti conformemente all’articolo 43 dello Statuto o all’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del Regolamento della Corte.
Nessun altro documento può essere incluso nel fascicolo.
Inoltre, le parti devono indicare da quale allegato agli atti scritti o da quale documento prodotto ai sensi dell’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del Regolamento, provengano i documenti inclusi nel fascicolo destinato ai giudici.
Direttiva pratica XII
1. Qualora un’organizzazione internazionale non governativa presenti, di propria iniziativa, una dichiarazione scritta e/o un documento nell’ambito di un procedimento consultivo, tale dichiarazione e/o documento non deve essere considerato parte del fascicolo processuale.
2. Tali dichiarazioni e/o documenti possono essere richiamati dagli Stati e dalle organizzazioni intergovernative che presentano dichiarazioni scritte e orali nel procedimento.
3. Le dichiarazioni scritte e/o i documenti presentati dalle organizzazioni internazionali non governative saranno resi accessibili per via elettronica.
A tutti gli Stati, nonché alle organizzazioni intergovernative che presentano dichiarazioni scritte o orali ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto, sarà consentito l’accesso a tali dichiarazioni e/o documenti.
Nota della Corte
I comunicati stampa della Corte sono preparati dalla sua Cancelleria esclusivamente a fini informativi e non costituiscono documenti ufficiali.
La Corte internazionale di giustizia
La Corte internazionale di giustizia (CIG) è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.
È stata istituita dalla Carta delle Nazioni Unite nel giugno 1945 e ha iniziato la propria attività nell’aprile 1946.
La Corte è composta da 15 giudici eletti per un mandato di nove anni dall’Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
La sede della Corte si trova presso il Palazzo della Pace, all’Aia, nel Regno dei Paesi Bassi.
La Corte svolge una duplice funzione:
- In primo luogo, risolvere, conformemente al diritto internazionale, le controversie giuridiche sottoposte dagli Stati.
- In secondo luogo, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche sottoposte dagli organi delle Nazioni Unite e dalle agenzie specializzate debitamente autorizzati.
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Amendments to Articles 50 and 56 of the Rules of Court and Practice Directions III, IXbis, IXter and XII
THE HAGUE, 27 October 2026. As part of the ongoing review of its procedures and working
methods, the International Court of Justice has amended Articles 50 and 56 of the Rules of Court and
Practice Directions III, IXbis, IXter and XII. These amendments, which follow a review by the Court
of its existing rules and practice concerning the treatment of evidence: (1) remove the reference to
“readily available” documents throughout the Rules of Court and Practice Directions; (2) clarify that
the 750-page limit for annexes to pleadings provided for in Practice Direction III applies to the total
number of pages of annexes submitted by a party in a particular phase of the proceedings, and specify
the types of pages that count towards the page limit; (3) specify in Practice Direction IX bis that
parties may refer to subsidiary means for the determination of rules of law as part of their legal
arguments without annexing their text to the written pleadings; (4) provide additional guidance for
the preparation of judges’ folders in Practice Direction IXter; and (5) modernize the arrangements in
Practice Direction XII for making written statements and documents submitted by international
non-governmental organizations in advisory proceedings accessible to participating States and
international organizations.
The amended Rules and Practice Directions will enter into force on 1 February 2027 and will
apply to all proceedings instituted after that date. With respect to pending contentious proceedings,
with a view to ensuring equality of treatment in the preparation of pleadings in a given round, these
provisions will apply only to rounds of written pleadings that have not yet commenced, pursuant to
an order establishing procedural time-limits, on 1 February 2027.
The text of the amended Rules and Practice Directions reads as follows:
Article 50 of the Rules of Court
“1. There shall be annexed to the original of every pleading certified copies of any
relevant documents adduced in support of the contentions contained in the pleading.
2. If only parts of a document are relevant, only such extracts as are necessary for the
purpose of the pleading in question need be annexed. A copy of the whole document
shall be deposited in the Registry.
3. A list of all documents annexed to a pleading shall be furnished at the time the
pleading is filed.”
Article 56 of the Rules of Court
“1. After the closure of the written proceedings, no further documents may be submitted
to the Court by either party except with the consent of the other party or as provided
in paragraph 2 of this Article. The party desiring to produce a new document shall
file the original or a certified copy thereof, together with the number of copies
required by the Registry, which shall be responsible for communicating it to the
other party and shall inform the Court. The other party shall be held to have given
its consent if it does not lodge an objection to the production of the document.
- In the absence of consent, the Court, after hearing the parties, may, if it considers
the document necessary, authorize its production. - If a new document is produced under paragraph 1 or paragraph 2 of this Article, the
other party shall have an opportunity of commenting upon it and of submitting
documents in support of its comments. - No reference may be made during the oral proceedings to the contents of any
document which has not been produced in accordance with Article 43 of the Statute
or this Article. - The application of the provisions of this Article shall not in itself constitute a ground
for delaying the opening or the course of the oral proceedings.”
Practice Direction III
“The parties are strongly urged to keep the written pleadings as concise as
possible, in a manner compatible with the full presentation of their positions.
In view of an excessive tendency towards the proliferation and protraction of
annexes to written pleadings, the parties are also urged to append to their pleadings only
strictly selected documents.
If only parts of a document are relevant in connection with written pleadings,
such relevant parts shall be annexed to the respective written pleadings as required by
Article 50, paragraph 2, of the Rules of Court.
Documents that are not produced in an annex and only referred to in the written
pleadings by citation, including by hyperlinks, are not to be considered part of the case
file.
The number of pages of annexes attached by a party to its written pleadings shall
not exceed 750 in total in a particular phase of the proceedings, unless the Court, or the
President if the Court is not sitting, decides, upon request of a party, that a number in
excess of that limit is warranted, in the particular circumstances of the case. For the
purposes of calculating the page limit, pages containing substantive text information in
one of the official languages of the Court, as well as pages displaying maps, diagrams
and photographs, will be counted. Cover pages, certifications, texts in the original
language when in a language other than one of the official languages of the Court, or an
additional version in the other official language of the Court will not be counted towards
this limit. Parties shall provide a calculation of the number of pages of annexes when
they submit their pleading.”
Practice Direction IXbis
“Nothing in the Rules of Court prevents the parties from referring to subsidiary
means for the determination of rules of law, as part of legal arguments in their written
or oral pleadings. Texts reproducing subsidiary means or parts of them referred to by
the parties as part of their legal arguments need not be annexed to the written pleadings.”
Practice Direction IXter
“The Court has noted the practice by the parties of preparing folders of documents
for the convenience of the judges during the oral proceedings. The Court invites parties
to exercise restraint in this regard and recalls that the documents included in the
judges’ folder must be produced in accordance with Article 43 of the Statute or
Article 56, paragraphs 1 and 2, of the Rules of Court. No other documents may be
included in the folder. In addition, parties must indicate from which annex to the written
pleadings or which document produced under Article 56, paragraphs 1 and 2, of the
Rules, the documents included in the judges’ folder originate.”
Practice Direction XII
“1. Where an international non-governmental organization submits a written statement
and/or document in advisory proceedings on its own initiative, such statement
and/or document is not to be considered part of the case file.
- Such statements and/or documents may be referred to by States and
intergovernmental organizations presenting written and oral statements in the case. - Written statements and/or documents submitted by international non-governmental
organizations will be made accessible electronically. All States as well as
intergovernmental organizations presenting written or oral statements under
Article 66 of the Statute will be given access to such statements and/or documents.”
Note: The Court’s press releases are prepared by its Registry for information purposes only
and do not constitute official documents.
The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations.
It was established by the United Nations Charter in June 1945 and began its activities in April 1946.
The Court is composed of 15 judges elected for a nine-year term by the General Assembly and the
Security Council of the United Nations. The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague
(Kingdom of the Netherlands). The Court has a twofold role: first, to settle, in accordance with
international law, legal disputes submitted to it by States; and, second, to give advisory opinions on
legal questions referred to it by duly authorized United Nations organs and specialized agencies
