(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - Ci sono decisioni istituzionali che, pur potendo trovare una giustificazione giuridica, pongono interrogativi destinati a superare il loro significato formale. Il commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, deliberato dal CONI il 6 ottobre 2026 e affidato a Giovanni Malagò, rappresenta uno di questi casi.
Un presidente eletto il 22 giugno con il 68,58% dei consensi, la cui investitura è stata successivamente contestata per il requisito del tesseramento, viene nominato commissario straordinario della stessa Federazione. La FIGC conferma ufficialmente che il provvedimento, promosso dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio, è stato approvato all’unanimità dagli organi competenti, con nuove elezioni entro il 31 gennaio 2027.
Il paradosso è evidente: il dirigente la cui elezione è stata al centro della crisi viene incaricato di amministrare la soluzione della crisi stessa.
Non significa necessariamente che la nomina sia illegittima. Significa, però, che essa deve essere valutata attraverso le norme, i presupposti dell’intervento e le garanzie di imparzialità della gestione straordinaria. Perché il punto non è discutere l’esperienza di Malagò, ma comprendere se il commissariamento serva realmente a ripristinare la legalità oppure rischi di assicurare, sotto una diversa veste istituzionale, la continuità del precedente assetto di potere.
Il commissariamento non è un potere discrezionale senza limiti.
Lo Statuto CONI, modificato il 21 novembre 2023 con deliberazione n. 1745 e approvato con DPCM del 20 dicembre 2023, disciplina rigorosamente l’intervento sostitutivo sulle Federazioni Sportive Nazionali, nel quadro del decreto legislativo n. 242 del 1999.
L’articolo 6, comma 4, lettera f1), attribuisce al Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta, il potere di deliberare il commissariamento in presenza di gravi irregolarità gestionali, gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, constatata impossibilità di funzionamento degli organi oppure quando non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni nazionali.
L’articolo 7, comma 5, lettera f), assegna alla Giunta il potere di proposta; l’articolo 23, comma 3, ne conferma la funzione di vigilanza. Nei casi straordinari di necessità e urgenza, l’articolo 7, comma 5, lettera r), consente alla Giunta di adottare determinate deliberazioni del Consiglio, soggette alla successiva ratifica secondo le regole statutarie.
Sono disposizioni che delineano un potere eccezionale, non uno strumento ordinario per risolvere contrasti politici.
Un’irregolarità non legittima automaticamente la sostituzione dell’intera governance. Occorre accertarne natura, gravità ed effetti, verificando che l’intervento sia necessario e proporzionato.
Lo stesso articolo 22 dello Statuto distingue, per specifici adempimenti, la figura del commissario ad acta, dotato di attribuzioni circoscritte, dal commissario straordinario, che può esercitare poteri sostitutivi più ampi nei limiti del mandato ricevuto.
La distinzione impone una domanda decisiva: il problema FIGC richiedeva necessariamente il commissariamento dell’intera Federazione oppure esistevano rimedi meno invasivi?
Per rispondere occorre conoscere integralmente le motivazioni del CONI, non limitarsi alla controversia sulla tessera.
La Gazzetta e il nodo delle responsabilità federali
Il retroscena pubblicato dalla Gazzetta dello Sport l’8 ottobre 2026 offre un elemento determinante: secondo la ricostruzione del quotidiano, il provvedimento sarebbe fondato non soltanto sul difetto del requisito di tesseramento, ma anche su gravi anomalie nei controlli federali sulle candidature, omissioni e mancati interventi correttivi.
La questione, dunque, riguarderebbe il funzionamento dell’apparato FIGC.
Se una candidatura è stata formalmente ammessa dagli organi competenti, l’eventuale vizio non può essere esaminato ignorando le responsabilità di chi era chiamato a effettuare le verifiche.
È necessario distinguere il mancato possesso oggettivo di un requisito dall’eventuale responsabilità personale del candidato e dalle possibili omissioni degli organi federali.
Questa distinzione contribuisce a spiegare la soluzione adottata dal CONI, ma non la rende automaticamente insindacabile.
L’eventuale buona fede di Malagò e l’eventuale responsabilità degli apparati non dimostrano, da sole, che la nomina dello stesso Malagò a commissario fosse l’unica soluzione appropriata.
Occorre valutare autonomamente la coerenza della designazione con le finalità dell’intervento, i poteri conferiti e le garanzie previste per le successive elezioni.
Radio Radio: la legge è uguale per tutti?
Il confronto sviluppato da Radio Radio – Lo Sport ha riportato il dibattito alla questione principale: l’applicazione delle regole può cambiare secondo l’identità dei protagonisti?
Nell’approfondimento del 3 ottobre, «Caso Malagò-FIGC, è caos in diretta: La legge è uguale per tutti o no?», emergono posizioni differenti, ma giuridicamente rilevanti.
Valeria Biotti pone l’accento sulla necessità di rispettare i requisiti di eleggibilità indipendentemente dal prestigio del candidato. Sandro Sabatini richiama il problema della proporzionalità dell’intervento, interrogandosi sull’opportunità di commissariare un’intera Federazione per una contestazione elettorale. Alessandro Vocalelli evidenzia il rischio che una questione giuridica venga trasformata in uno scontro fra schieramenti personali.
Sono valutazioni giornalistiche, non accertamenti definitivi, ma individuano correttamente tre piani distinti: esistenza della violazione, conseguenze giuridiche e opportunità del commissariamento.
Al dibattito si aggiunge il reel Facebook di Radio Radio.
La domanda sollevata dall’emittente rimane centrale: una norma può essere interpretata in funzione del consenso elettorale o del prestigio di chi deve rispettarla?
Il consenso è politicamente rilevante, ma non può sostituire un requisito imposto dall’ordinamento.
Il caso Miele e la questione dell’incompatibilità.
Un ulteriore elemento emerge dall’intervista del 7 ottobre a Radio Radio all’avvocato Renato Miele, già coinvolto nel contenzioso sulle candidature FIGC.
Miele solleva dubbi sulla compatibilità della nomina commissariale di Malagò, richiamando la cosiddetta legge Severino, le disposizioni sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e il ruolo dell’ANAC.
La contestazione richiede una precisa verifica giuridica.
La natura dell’incarico commissariale, conferito dal CONI, non coincide necessariamente con quella della carica di presidente federale eletto. Tuttavia, questa differenza non determina automaticamente l’applicazione delle disposizioni invocate.
Occorre verificare la qualificazione giuridica dell’incarico, l’ambito applicativo del decreto legislativo n. 39 del 2013 e l’esistenza di eventuali cause ostative concretamente previste.
La tesi di Miele costituisce una contestazione giuridica da esaminare, non una incompatibilità definitivamente accertata.
Nell’intervista viene inoltre sollevata la questione delle condizioni di accesso alle candidature, che investe la rappresentatività del procedimento elettorale e la sua effettiva apertura al confronto.
Sono problemi che meritano risposte documentate, non prese di posizione fondate esclusivamente sull’appartenenza a uno schieramento.
La soluzione Buonfiglio: continuità amministrativa o continuità del potere?
Le dichiarazioni del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, riportate da SportMediaset, delineano la volontà di conciliare il rispetto delle regole con la continuità della gestione federale.
La buona fede attribuita a Malagò, la sua esperienza e la necessità di evitare ulteriori difficoltà organizzative costituiscono elementi che possono spiegare la scelta.
Ma il commissario straordinario non è semplicemente un presidente con un diverso titolo. Esercita poteri derivanti da una nomina eccezionale, finalizzata a superare una situazione patologica e a ricostituire gli organi ordinari.
Le norme esaminate non stabiliscono un divieto generale espresso di nominare commissario il precedente presidente federale. L’assenza di questo divieto, tuttavia, non esonera dall’obbligo di valutare l’idoneità della designazione e le eventuali criticità funzionali.
Il problema diventa ancora più delicato nell’ipotesi di una successiva candidatura del commissario.
Servono garanzie verificabili sulla separazione fra gestione amministrativa e competizione elettorale, sull’applicazione uniforme dei requisiti e sulla parità di trattamento fra i candidati.
L’imparzialità non può dipendere esclusivamente dalla reputazione personale del dirigente. Deve essere assicurata dalle procedure.
L’unanimità non è una sanatoria
La deliberazione del CONI è stata unanime. È un dato politico significativo, ma non risolve ogni questione giuridica.
Il consenso degli organi collegiali non può sostituire il rispetto delle condizioni stabilite dallo Statuto, così come il consenso elettorale non può automaticamente sanare il mancato possesso di un requisito.
Lo stesso principio vale per l’autonomia sportiva, tutelata dall’articolo 4 dello Statuto CONI: essa protegge il corretto esercizio delle competenze, non attribuisce alle istituzioni un potere sottratto al controllo di legalità.
Il rischio, evidenziato anche dal confronto di Radio Radio, è che una controversia normativa venga progressivamente trasformata in una scelta di schieramento: favorevoli o contrari a Malagò, favorevoli o contrari a Buonfiglio.
Ma il diritto sportivo non può funzionare come una competizione fra tifoserie.
La questione non è stabilire quale dirigente debba prevalere. È comprendere se la soluzione adottata sia conforme alle norme e adeguata alla crisi che intende risolvere.
Il prezzo della crisi: le riforme che il calcio continua a rinviare
L’editoriale del Fatto Quotidiano del 6 ottobre collega la vicenda ai problemi strutturali del calcio italiano, dalla formazione giovanile alle infrastrutture, dalla valorizzazione dei talenti alla competitività internazionale.
Il problema non è il tempo necessario per applicare correttamente le regole. È che una questione di eleggibilità, che avrebbe dovuto trovare una risposta chiara prima delle elezioni, abbia contribuito a determinare una crisi istituzionale di questa portata.
Un sistema che non riesce a prevenire simili controversie finisce per consumare energie nella gestione delle proprie disfunzioni, anziché concentrarle sulla programmazione sportiva.
La legalità non è alternativa alle riforme. Ne costituisce una condizione.
Il vero banco di prova: le elezioni e le responsabilità degli organi
Il Corriere della Sera del 6 ottobre ha prospettato il 14 dicembre come possibile data delle nuove elezioni. Il termine ufficialmente comunicato resta il 31 gennaio 2027.
Ma rispettare il calendario non sarà sufficiente.
Il commissariamento dovrà assicurare verifiche preventive rigorose, criteri uniformi di ammissione delle candidature, trasparenza delle operazioni elettorali e strumenti tempestivi di risoluzione delle controversie.
Soprattutto, dovrà affrontare le cause delle irregolarità indicate nelle motivazioni dell’intervento.
Se il problema è stato determinato da un’interpretazione normativa incerta, occorrerà chiarirla. Se è derivato da omissioni nei controlli, bisognerà correggere le procedure. Se emergono responsabilità individuali, dovranno essere accertate dagli organi competenti, senza presunzioni e nel rispetto delle garanzie previste.
Resta inoltre indispensabile acquisire le deliberazioni integrali CONI del 6 ottobre, i pareri giuridici richiamati e l’atto che definisce i poteri del commissario. Soltanto attraverso questi documenti sarà possibile formulare un giudizio conclusivo su tutti i profili di legittimità e compatibilità sollevati.
Il giudizio finale: le regole non possono dipendere dai protagonisti
La vicenda Malagò costituisce un banco di prova per la credibilità dell’intero ordinamento sportivo italiano.
Da una parte vi è un dirigente di grande esperienza, sostenuto da una larga maggioranza federale e ritenuto dal CONI idoneo a garantire la transizione. Dall’altra vi sono irregolarità considerate tanto rilevanti da determinare il commissariamento della FIGC.
Nessuno di questi elementi può essere ignorato.
Il consenso elettorale, il possesso dei requisiti e l’idoneità a esercitare un incarico commissariale sono questioni giuridicamente distinte. La soluzione istituzionale deve tenerle insieme senza confonderle.
Il contributo di Radio Radio e le contestazioni dell’avvocato Miele dimostrano quanto sia necessario mantenere aperto un confronto fondato sugli atti, anziché sulle appartenenze personali.
Non sarebbe corretto dichiarare illegittima la nomina in assenza di un accertamento completo. Ma sarebbe altrettanto sbagliato considerare ogni interrogativo superato dall’unanimità della decisione.
Un commissariamento non deve necessariamente cambiare il presidente. Deve però correggere le disfunzioni che lo hanno reso necessario, garantire elezioni regolari e ristabilire la fiducia nelle istituzioni.
Il calcio italiano non ha bisogno di regole interpretabili secondo il prestigio dei protagonisti, né di procedure che cambino significato in funzione degli equilibri politici.
Ha bisogno di regole chiare, controlli efficaci e responsabilità verificabili.
Perché la legalità non può essere soltanto la motivazione formale di un commissariamento: deve esserne il risultato concreto.
Altrimenti, più che un intervento straordinario per ripristinare la legalità, il commissariamento rischia di diventare una diversa forma di continuità del potere.

Fonti principali: Statuto CONI del 21 novembre 2023, comunicazioni ufficiali FIGC e CONI del 6 ottobre 2026, Gazzetta dello Sport, SportMediaset, Radio Radio (3 e 7 ottobre), Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano e Ultimo Uomo. Le contestazioni giuridiche sono riportate come tali, distinguendole dalle circostanze istituzionalmente documentate.