(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - Tabella unica nazionale: applicazione anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025
La tabella unica nazionale può essere utilizzata anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore?
La Tabella Unica Nazionale (TUN), prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private per la liquidazione delle lesioni di non lieve entità, comprese tra il 10% e il 100% di invalidità permanente, introduce un sistema di valutazione fondato sul valore del punto variabile in relazione all’età del danneggiato e alla percentuale di invalidità.
Il sistema riconosce un valore crescente del punto in misura più che proporzionale all’aumentare della gravità dei postumi e considera, nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, anche la componente relativa alla sofferenza, da intendersi come danno morale.
La normativa aveva inizialmente previsto l’applicazione della TUN ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. Si è quindi posto il problema di stabilire se i nuovi criteri potessero essere utilizzati anche per la liquidazione dei danni derivanti da incidenti stradali anteriori al 5 marzo 2025.
La Cassazione e l’applicazione della TUN ai sinistri anteriori
La questione è stata esaminata dalla Corte di Cassazione civile con l’ordinanza n. 8630 del 2026, intervenuta a seguito del rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.
La Suprema Corte ha affermato che la Tabella Unica Nazionale può trovare applicazione generalizzata in via indiretta, non in quanto direttamente applicabile sul piano temporale, ma quale parametro per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
La TUN può pertanto essere utilizzata dal giudice anche nella liquidazione di danni biologici derivanti da sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, pur quando tali fattispecie siano formalmente estranee all’ambito di applicazione diretta della disciplina.
Si tratta di una distinzione importante: non viene riconosciuta una vera e propria efficacia retroattiva della normativa, ma viene attribuita alla TUN la funzione di parametro equitativo di liquidazione del danno biologico.
Il giudice può discostarsi dalla tabella unica nazionale?
L’applicazione della TUN non esclude la possibilità per il giudice di adottare, nel caso concreto, un diverso criterio tabellare.
Il giudice può quindi discostarsi dalla Tabella Unica Nazionale e fare riferimento, ad esempio, alle Tabelle di Milano o di Roma, ma tale scelta deve essere sorretta da una motivazione puntuale e riferita a circostanze peculiari del caso concreto.
La TUN rappresenta, dunque, il parametro privilegiato per la liquidazione equitativa delle macrolesioni, anche quando il sinistro sia avvenuto anteriormente al 5 marzo 2025, mentre l’eventuale ricorso a criteri differenti richiede una specifica giustificazione.
Quali parametri si utilizzano per calcolare il risarcimento?
Il sistema di liquidazione considera innanzitutto il valore del punto, determinato in funzione della percentuale di invalidità permanente e dell’età della persona danneggiata.
A tale componente si aggiunge la valutazione del danno biologico temporaneo, calcolato in relazione ai giorni di inabilità assoluta e parziale, nonché l’eventuale personalizzazione del danno, nei limiti previsti dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni.
La liquidazione deve quindi essere effettuata considerando la concreta incidenza della lesione sulla persona, attraverso un procedimento che consenta di determinare in modo coerente ed equitativo il danno non patrimoniale complessivamente subito.
Quali sono i criteri da applicare quando cambia la tabella di liquidazione?
La soluzione adottata dalla Cassazione si inserisce nell’orientamento secondo cui la liquidazione del danno alla persona deve fare riferimento ai parametri tabellari vigenti al momento della decisione, e non necessariamente a quelli esistenti quando si è verificato il fatto illecito.
Il parametro tabellare, infatti, non costituisce un elemento della fattispecie di danno, ma rappresenta uno strumento utilizzato dal giudice per la sua liquidazione equitativa.
In questa prospettiva si collocano anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24832/2025, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8352/2025 e Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22183/2025, richiamate nella giurisprudenza di legittimità sul tema.
Ne deriva che il giudice, anche in grado di appello, deve considerare i criteri vigenti al momento della decisione, senza che sia necessariamente richiesta una specifica istanza della parte, quando ciò sia necessario per garantire una corretta liquidazione equitativa del danno.
La questione assume particolare rilievo nei procedimenti relativi a incidenti stradali con lesioni gravi e gravissime, nei quali la corretta individuazione dei criteri di liquidazione può incidere in maniera significativa sull’entità del risarcimento riconosciuto al danneggiato.
