(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Il TAR Lazio ordina di eseguire; il Comune risponde con una relazione programmatica del Dirigente. È quanto rilevato da Simone Massari dopo un’analisi puntuale dei risvolti della vicenda. Una dinamica che rappresenta, in modo quasi paradigmatico, la parabola amministrativa che ha condotto alla richiesta di un commissario ad acta: figura che interviene quando l’obbligo giuridico viene trattato come un’opzione discrezionale.
Ricorda l’avv. Adolfo Bruno che c’è un principio che dovrebbe essere ovvio: le sentenze si rispettano. A Nettuno, invece, sembra essersi trasformato in una variabile negoziabile. Il 24 luglio 2026 il TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, con decreto monocratico n. 04158/2026, ha ordinato al Comune di “provvedere a consentire l’accesso all’arenile in sicurezza nel tratto di cui è questione”. Un ordine immediatamente esecutivo, adottato ex art. 56 c.p.a., perché il silenzio dell’ente sulla diffida del 19 gennaio 2026 comprometteva l’interesse pubblico alla fruizione del demanio marittimo.
Il giudice aveva chiesto un fatto immediato, concreto, verificabile: aprire un accesso sicuro. Nessuna apertura, nessuna misura provvisoria, nessuna ordinanza contingibile e urgente, nessun presidio della Polizia Locale: non un atto esecutivo. In diritto amministrativo, non rispondere a un ordine giurisdizionale configura inerzia, non ottemperanza.
La catena istituzionale che avrebbe dovuto garantire l’esecuzione del decreto del TAR si è dissolta. Il Sindaco, quale autorità di vertice dell’amministrazione comunale, non ha emanato alcuna ordinanza d’urgenza. Il Dirigente, titolare degli atti gestionali ex art. 107 TUEL, non ha predisposto misure di sicurezza. Il Segretario Generale, garante della trasparenza e della legalità dell’ente, non risulta essere intervenuto. La Polizia Locale dichiara di non avere competenze in materia. Nessuno ha dato esecuzione al decreto, disattendendo la prima regola della pubblica amministrazione; la politica deve servire le pubbliche funzioni, non occuparle.
La vicenda diventa così un caso paradigmatico della frattura creatasi tra il tribunale che pianifica e l’amministrazione comunale che deve eseguire. L’inerzia non è un fatto neutro: genera responsabilità erariale, espone a misure sostitutive ex art. 114 c.p.a., può integrare l’inosservanza di provvedimento dell’autorità e, soprattutto, incrina la fiducia tra cittadini e istituzioni.
Per garantire l’apertura dei cancelli di accesso alla spiaggia è stato chiesto al TAR Lazio di nominare un commissario ad acta, figura che sostituisce la pubblica amministrazione quando questa decide di non adempiere a ciò che la legge impone. È la mano operativa del giudice: apre ciò che deve essere aperto, firma ciò che deve essere firmato, realizza ciò che l’ente non ha voluto realizzare. La sua nomina rappresenta il segnale più chiaro che la legalità non può attendere, né può essere sospesa per inerzia politica.
Resta una domanda, semplice e severa, avanzata dall’ Ing. Vincenzo D’Errico: perché il Sindaco non esegue un ordine del giudice? In fondo si tratta di quello che tecnicamente è ritenuto un atto dovuto. Quando un Sindaco decide di disattendere un decreto del TAR, non si limita ad ingaggiare una disputa burocratica, spezza il patto istituzionale che tiene insieme la comunità. L’articolo 54 della Costituzione parla chiaro: chi esercita funzioni pubbliche deve adempierle “con disciplina e onore”.
Ignorare un ordine giurisdizionale significa collocarsi, di fatto, al di sopra della legge.
Piero Tirocchi, Legale rappresentante Comitato dei Mille e Dialogo


