(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2026 - Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza arriva dalla Germania. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Anadolu e dai dettagli tecnici pubblicati dalla rivista giuridica beck-aktuell, il Tribunale Regionale Superiore (OLG) di Zweibrücken ha stabilito che l’utilizzo di simboli legati al regime nazista per muovere critiche serrate allo Stato di Israele non costituisce reato penale, ribaltando la condanna di primo grado e assolvendo un’utente di Instagram in nome della libertà d’espressione.
Dalla multa in tribunale all’assoluzione in appello
Il caso giudiziario trae origine da alcuni post pubblicati sulla piattaforma social, in cui l’utente aveva inserito raffronti visivi tra le azioni di Israele nel conflitto in Medio Oriente e il nazismo. Tra le immagini finite sotto accusa comparivano una bandiera della NSDAP con la svastica parzialmente visibile accostata a quella israeliana, e un secondo post raffigurante una parete con un Davidstern (Stella di David) al cui interno era inserita una svastica, accompagnate dai tag #freepalestine e #gazaunderattack.
- La decisione del tribunale inferiore: Inizialmente, il tribunale di Ludwigshafen aveva condannato la donna a una sanzione pecuniaria di 2.400 euro, ritenendo integrato il reato di utilizzo di simboli di organizzazioni incostituzionali (ai sensi del codice penale tedesco, paragrafo 86a StGB).
- Il verdetto d’appello: L’OLG di Zweibrücken (con il provvedimento del 24 giugno 2026, n. 1 ORs 3 SRs) ha invece ribaltato totalmente il giudizio, dichiarando la causa spruchreif e pronunciando l’assoluzione piena.
Il bilanciamento tra la norma penale e la libertà di parola
Dal punto di vista strettamente giuridico, la corte tedesca ha affrontato i nodi centrali del diritto penale federale in materia di libertà di espressione:
- L’assenza di “Werbewirkung” (effetto promozionale): Il 1° Senato penale ha chiarito che l’articolo 86a StGB mira a impedire la reviviscenza di organizzazioni incostituzionali e a tutelare la pace pubblica. Tuttavia, l’equiparazione contestata non aveva alcuna finalità propagandistica o di proselitismo neonazista; al contrario, l’appello in maiuscolo FREEPALESTINE evidenziava una netta presa di distanza e un’opposizione agli ideali totalitari.
- Il perimetro della Volksverhetzung (istigazione all’odio): I giudici hanno escluso anche l’applicazione del reato di istigazione all’odio razziale (paragrafo 130 StGB), sottolineando che la norma non vieta aprioristicamente qualsiasi paragone con l’Olocausto. La soglia della punibilità viene superata solo in presenza di condotte connotate da un carattere palesemente ostile o di negazionismo/bagatellizzazione che abbassino le soglie di sicurezza sociale, elementi non ravvisabili in una critica radicale all’operato di uno Stato estero.
- Il contesto e il carattere mahnende (ammonitorio): Anche l’immagine della svastica all’interno della Stella di David (riconducibile simbolicamente al movimento Raeliano) non è stata considerata punibile in quanto, valutata nel contesto complessivo della drammatica rappresentazione grafica, prevaleva l’intento di un confronto polemico e di denuncia visiva, tale da escludere qualsiasi apologia del Terzo Reich agli occhi di un osservatore neutrale.
Con questa pronuncia, i giudici tedeschi hanno tracciato un confine netto tra la tutela della pace pubblica e la libertà costituzionale di esprimere giudizi politici taglienti, persino quando utilizzano simboli storicamente dolorosi e controversi.
