(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2026 - Il provvedimento dispone la chiusura al transito del ponte votivo, in direzione Giudecca, dalle ore 18 di sabato 18 luglio e fino al termine dello spettacolo pirotecnico, salvo che per i residenti alla Giudecca, i loro ospiti e per coloro che siano in possesso di prenotazione presso i pubblici esercizi dell'isola, nelle strutture ricettive o che abbiano prenotato la presenza sull'isola attraverso il portale dedicato. Il ponte votivo sarà transitabile dalle ore 20 di venerdì 17 luglio.
Dalle ore 22.30 di sabato 18 luglio e fino al termine dello spettacolo pirotecnico il ponte votivo sarà chiuso al transito per chiunque. Dalle ore 19 di sabato 18 luglio e fino alle ore 2 di domenica 19 luglio sarà inoltre vietato lo stazionamento sul ponte. Nella zona e nei settori della Giudecca e delle Zattere individuati per assistere allo spettacolo pirotecnico sarà attivato il dispositivo di controllo e contingentamento, con sgombero e interdizione delle aree dalle ore 18 e accesso ai possessori di prenotazione dalle ore 19.
A partire dalle ore 18 di sabato 18 luglio saranno inoltre predisposte corsie di emergenza lungo il Molo di San Marco, la Riva degli Schiavoni e la Piazzetta San Marco e saranno introdotte limitazioni alla circolazione pedonale in alcune aree del centro storico, tra cui i portici di Palazzo Ducale, la Punta della Dogana e altri percorsi interessati dal piano di sicurezza. Dalle ore 19 sarà vietata la sosta sui ponti che si affacciano sul Bacino di San Marco e sul Ponte dell'Accademia.
Le zone e i settori di San Marco individuati come aree dedicate ad assistere allo spettacolo pirotecnico dovranno essere sgomberati e interdetti all'accesso pedonale a partire dalle ore 19 di sabato 18 luglio. Dalle ore 20 potranno accedere alle aree soltanto i possessori di prenotazione, esclusivamente attraverso i varchi predisposti e secondo l'orario indicato nella prenotazione. Una volta effettuato l'accesso sarà vietato qualsiasi spostamento tra i diversi settori.
Le misure sopraindicate non si applicano ai frontisti, agli ospiti delle strutture ricettive, dei pubblici esercizi e delle attività assimilate che possano dimostrare il titolo di residenza, domicilio o la prenotazione presso le strutture interessate.