Scheda tecnica – Regolamento (UE) 2021/2115
(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2026 - Piani strategici della PAC 2023–2027
1. Dati identificativi essenziali
- Titolo completo: Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021
- Oggetto: norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della PAC, finanziati da FEAGA e FEASR
- Periodo di applicazione dei Piani: 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027
- Abroga:
- Reg. (UE) n. 1305/2013 (sviluppo rurale)
- Reg. (UE) n. 1307/2013 (pagamenti diretti)
2. Finalità politica e cambio di paradigma
- Integrazione: un unico Piano Strategico della PAC per Stato membro, che combina pagamenti diretti, sviluppo rurale e misure settoriali.
- Passaggio chiave: da una PAC “a misure” a una PAC “a performance”, basata su obiettivi, indicatori e risultati.
- Logica di fondo: più sussidiarietà agli Stati membri, ma con forte controllo ex ante (approvazione dei Piani) ed ex post (monitoraggio e performance).
3. Oggetto, ambito e definizioni (Titolo I, artt. 1–4)
3.1 Oggetto e ambito (art. 1)
- Contenuto regolato:
- obiettivi generali e specifici della PAC e relativi indicatori;
- tipi di intervento e requisiti comuni;
- struttura e contenuto dei Piani Strategici;
- governance, monitoraggio, rendicontazione e valutazione.
- Ambito: sostegno UE finanziato da FEAGA e FEASR per gli interventi inclusi nel Piano Strategico approvato dalla Commissione.
3.2 Disposizioni applicabili (art. 2)
- Collega il regolamento:
- al Reg. (UE) 2021/2116 (finanziamento, gestione, controllo);
- al Reg. (UE) 2021/1060 (disposizioni comuni sui fondi).
3.3 Definizioni chiave (art. 3)
- Agricoltore: persona fisica/giuridica o gruppo che esercita un’attività agricola.
- Intervento: strumento di sostegno con condizioni di ammissibilità definite dallo Stato membro nel Piano.
- Operazione: progetto o insieme di azioni selezionate nell’ambito del Piano.
- Beneficiario: soggetto responsabile dell’avvio/attuazione delle operazioni (con declinazioni specifiche per aiuti di Stato e strumenti finanziari).
- AKIS: sistema di conoscenza e innovazione agricola.
- Esercizio finanziario: rinvio al Reg. (UE) 2021/2116.
3.4 Definizioni da fissare nei Piani (art. 4)
Gli Stati membri devono definire in modo operativo:
- Attività agricola:
- produzione di prodotti agricoli (allevamento, coltivazione, paludicoltura);
- oppure mantenimento della superficie in stato idoneo al pascolo/coltivazione.
- Superficie agricola: seminativi, colture permanenti, prati permanenti (con disciplina dettagliata su prati/pascoli permanenti e sistemi agroforestali).
- Ettaro ammissibile:
- superfici utilizzate per attività agricola;
- superfici con elementi del paesaggio BCAA 8;
- superfici impegnate in eco-schemi o misure ambientali, con regole specifiche per imboschimenti, paludicoltura, regimi biodiversità/clima.
- Agricoltore in attività: criteri oggettivi (reddito, lavoro, registri, ecc.), con possibile soglia ≤ 5.000 € di pagamenti diretti.
- Giovane agricoltore:
- limite di età 35–40 anni;
- capo azienda;
- requisiti di formazione/competenze.
- Nuovo agricoltore: primo insediamento come capo azienda, distinto dal giovane agricoltore.
4. Obiettivi e indicatori (Titolo II, artt. 5–7)
4.1 Obiettivi generali (art. 5)
Tre macro-obiettivi:
- Economico: settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente, diversificato, con sicurezza alimentare di lungo periodo.
- Ambientale/climatico: tutela dell’ambiente, biodiversità, azione per il clima, coerenza con Green Deal e Accordo di Parigi.
- Sociale/rurale: rafforzamento del tessuto socioeconomico delle aree rurali.
4.2 Obiettivi specifici (art. 6)
Nove obiettivi + uno trasversale:
- Reddito e resilienza delle aziende.
- Competitività, orientamento al mercato, ricerca, tecnologia, digitalizzazione.
- Posizione degli agricoltori nella catena del valore.
- Clima: mitigazione, adattamento, sequestro del carbonio, energia sostenibile.
- Risorse naturali: acqua, suolo, aria, riduzione dipendenza da chimica.
- Biodiversità, servizi ecosistemici, paesaggi.
- Giovani e nuovi agricoltori, imprenditorialità rurale.
- Occupazione, crescita, parità di genere, inclusione sociale, bioeconomia, silvicoltura sostenibile.
- Risposta alle esigenze della società: qualità alimentare, salute, benessere animale, resistenze antimicrobiche, sprechi alimentari.
- Obiettivo trasversale: ammodernamento tramite conoscenza, innovazione, digitalizzazione (AKIS).
Gli Stati membri devono anche ridurre l’onere amministrativo e garantire semplificazione.
4.3 Indicatori (art. 7)
- Indicatori comuni:
- di output;
- di risultato (legati agli obiettivi specifici e ai target intermedi/finali);
- di impatto (legati agli obiettivi generali);
- di contesto.
- La Commissione può adeguare gli indicatori tramite atti delegati (limite: problemi tecnici di applicazione).
5. Requisiti comuni e principi (Titolo III, Capo I, artt. 8–11)
5.1 Approccio strategico (art. 8)
- Gli Stati membri devono costruire gli interventi dei Piani sulla base:
- dei tipi di intervento previsti dal regolamento;
- della propria valutazione delle esigenze;
- dei requisiti comuni del Capo I.
5.2 Principi generali (art. 9)
- Interventi e norme BCAA devono:
- rispettare la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto UE;
- essere basati su criteri oggettivi e non discriminatori;
- non distorcere il mercato interno.
- Gli Stati membri devono stabilire il quadro giuridico nazionale per l’attuazione dei Piani approvati dalla Commissione.
5.3 Sostegno interno e OMC (art. 10)
- Gli interventi devono essere conformi all’Allegato 2 dell’Accordo OMC sull’Agricoltura (scatola verde), in particolare:
- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno redistributivo;
- sostegno complementare ai giovani;
- regimi per clima, ambiente, benessere animale;
- pagamenti in caso di crisi (calamità, eventi catastrofici).
- Per altri interventi, il riferimento ai punti dell’Allegato 2 può essere indicativo, purché la coerenza sia spiegata nel Piano.
5.4 Memorandum sui semi oleaginosi (art. 11)
- Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici (anche sostegno accoppiato) per semi oleaginosi, la superficie totale sovvenzionata UE non può superare il massimale previsto dal memorandum CEE–USA.
- La Commissione:
- fissa una superficie di riferimento indicativa per Stato membro (media 2016–2020);
- applica coefficienti di riduzione se la somma degli output previsti supera il tetto UE;
- può rivedere i coefficienti in caso di modifiche dei Piani.
6. Architettura della PAC nei Piani Strategici (profilo generale)
(Parte non interamente riportata nel testo allegato, ma essenziale per la scheda)
- Pagamenti diretti:
- sostegno di base al reddito;
- sostegno redistributivo;
- sostegno giovani agricoltori;
- regimi per clima, ambiente e benessere animale (ecoschemi).
- Sviluppo rurale (FEASR):
- investimenti, cooperazione, misure agro-climatico-ambientali, LEADER, strumenti finanziari.
- Misure settoriali:
- organizzazioni di produttori, programmi operativi, interventi per specifiche filiere.
7. Giovani, nuovi agricoltori e ricambio generazionale
- Il regolamento rende il ricambio generazionale un obiettivo specifico (art. 6, lett. g).
- Gli Stati membri devono:
- definire “giovane agricoltore” e “nuovo agricoltore”;
- prevedere sostegni dedicati (pagamenti diretti, strumenti finanziari, misure di sviluppo rurale).
8. Architettura verde e coerenza con Green Deal
- Tre livelli:
- Condizionalità rafforzata (BCAA e requisiti di gestione);
- Ecoschemi nei pagamenti diretti;
- Misure agro-climatico-ambientali nello sviluppo rurale.
- Collegamento esplicito con:
- obiettivi clima/ambiente UE;
- Accordo di Parigi;
- strategie Green Deal (Farm to Fork, Biodiversità).
9. Governance, performance e revisione
- Piani Strategici approvati dalla Commissione (valutazione di coerenza, ambizione, capacità di raggiungere i risultati).
- Target intermedi e finali per gli indicatori di risultato.
- Relazioni annuali di performance e possibilità di intervento della Commissione in caso di scostamenti.
10. Chiavi di lettura giornalistiche
- Politica: spostamento del baricentro dalla “PAC di Bruxelles” alla programmazione nazionale, ma con forte controllo UE sui risultati.
- Economia: tensione tra obiettivi ambientali e redditività, soprattutto per piccoli e medi agricoltori.
- Giovani: il ricambio generazionale è formalmente centrale, ma la sua efficacia dipende da come gli Stati membri usano i margini di flessibilità.
- Green Deal: il regolamento è uno dei pilastri giuridici della transizione verde in agricoltura, ma anche uno dei terreni di scontro politico.
- OMC e commercio: attenzione a compatibilità internazionale (semi oleaginosi, sostegni “scatola verde”).
Se vuoi, posso ora:
- trasformare questa scheda in scheda breve da rassegna;
- estrarre box tematici (giovani, ecoschemi, OMC, indicatori) per un pezzo di approfondimento;
- costruire una griglia di domande critiche per intervistare decisori o organizzazioni agricole sul Reg. 2021/2115.
TITOLO E RIASSUMI DISCORSIVAMENTE OGNI ARTICOLOSee my thinking
Titolo
Regolamento (UE) 2021/2115: architettura, obiettivi e regole operative dei Piani Strategici della PAC 2023–2027
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 chiarisce cosa fa il regolamento e su cosa si applica. Definisce che il testo stabilisce gli obiettivi generali e specifici della PAC, i tipi di intervento, le regole comuni e la struttura dei Piani Strategici della PAC che ogni Stato membro deve redigere. Precisa che il sostegno è finanziato da FEAGA e FEASR e che il periodo coperto dai Piani va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027. In pratica: è la “cornice giuridica” della nuova PAC a piani nazionali.
Articolo 2 – Disposizioni applicabili
Qui il regolamento si collega ad altri testi chiave. Stabilisce che al sostegno previsto si applicano le norme del Reg. (UE) 2021/2116 (finanziamento, gestione, controlli) e alcune disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 (regole comuni sui fondi). È un articolo di rinvio, ma importante per capire da dove arrivano le regole su gestione finanziaria e controlli.
Articolo 3 – Definizioni
L’articolo 3 costruisce il vocabolario di base. Definisce, tra le altre cose:
- “Agricoltore”: chi esercita un’attività agricola in un’azienda situata nel territorio UE.
- “Intervento”: lo strumento di sostegno con condizioni di ammissibilità fissate dallo Stato membro nel Piano.
- “Operazione”: il progetto o gruppo di azioni finanziate.
- “Beneficiario”, “spesa pubblica”, “AKIS”, “fondi di mutualizzazione”, “LEADER”, ecc. Sono definizioni operative: servono a evitare ambiguità quando si applicano le misure sul campo.
Articolo 4 – Definizioni e condizioni nei Piani Strategici della PAC
Questo articolo sposta il focus sugli Stati membri: chiede loro di definire, nei Piani, concetti chiave come “attività agricola”, “superficie agricola”, “ettaro ammissibile”, “agricoltore in attività”, “giovane agricoltore”, “nuovo agricoltore”. Disciplina in dettaglio cosa si intende per seminativi, colture permanenti, prati permanenti, e quali superfici possono essere considerate ammissibili ai pagamenti diretti (anche con elementi del paesaggio, eco-schemi, imboschimenti, paludicoltura). Introduce anche i criteri per definire chi è “agricoltore in attività” (reddito, lavoro, registri) e i requisiti per giovani e nuovi agricoltori. È l’articolo che traduce in pratica “chi entra” e “quali superfici contano” nella PAC.
Articolo 5 – Obiettivi generali
L’articolo 5 colloca la PAC nel quadro dell’art. 39 TFUE e dell’Agenda 2030. Fissa tre grandi obiettivi:
- Settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato, con sicurezza alimentare di lungo periodo.
- Tutela dell’ambiente, biodiversità e azione per il clima, in linea con gli obiettivi UE e l’Accordo di Parigi.
- Rafforzamento del tessuto socioeconomico delle zone rurali. È la “visione politica” di alto livello: dice dove deve andare la PAC nel suo complesso.
Articolo 6 – Obiettivi specifici
Qui gli obiettivi generali vengono “spacchettati” in nove obiettivi specifici, più uno trasversale. Si va dal reddito e resilienza delle aziende alla competitività e digitalizzazione, dalla posizione degli agricoltori nella catena del valore alla mitigazione/adattamento climatico, dalla gestione sostenibile delle risorse naturali alla biodiversità, fino a giovani e nuovi agricoltori, occupazione e inclusione sociale, qualità alimentare e benessere animale. L’obiettivo trasversale è l’ammodernamento tramite conoscenza, innovazione e digitalizzazione (AKIS). È l’articolo che orienta tutta la programmazione: ogni intervento nazionale deve potersi agganciare a uno o più di questi obiettivi.
Articolo 7 – Indicatori
L’articolo 7 introduce la logica “a performance”. Stabilisce che il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato tramite indicatori comuni:
- di output (cosa si è fatto);
- di risultato (cosa si è ottenuto rispetto agli obiettivi specifici);
- di impatto (effetti sugli obiettivi generali);
- di contesto (quadro di riferimento). Gli Stati membri devono fissare target intermedi e finali sugli indicatori di risultato, e la Commissione può adeguare gli indicatori via atti delegati. In sostanza: non basta spendere, bisogna dimostrare cosa si è ottenuto.
Articolo 8 – Approccio strategico
Questo articolo è breve ma cruciale: dice che gli Stati membri devono perseguire gli obiettivi del Titolo II costruendo gli interventi sulla base dei tipi di intervento previsti dal regolamento e della propria valutazione delle esigenze. È il fondamento del modello “Piano Strategico”: ogni Stato deve fare un’analisi dei bisogni e tradurla in una strategia coerente di interventi.
Articolo 9 – Principi generali
Qui si fissano i paletti di fondo:
- gli interventi e le norme BCAA devono rispettare la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto UE;
- devono essere basati su criteri oggettivi e non discriminatori;
- non devono distorcere il mercato interno. Gli Stati membri devono anche predisporre il proprio quadro giuridico nazionale per attuare i Piani approvati dalla Commissione. È l’articolo che lega la PAC al diritto primario e al funzionamento del mercato unico.
Articolo 10 – Sostegno interno nel quadro dell’OMC
L’articolo 10 collega la PAC alle regole del commercio internazionale. Stabilisce che gli interventi basati sui tipi elencati nell’allegato II devono essere conformi ai criteri dell’Allegato 2 dell’Accordo OMC sull’Agricoltura (la cosiddetta “scatola verde”). Cita esplicitamente il sostegno di base al reddito, il sostegno redistributivo, il sostegno ai giovani, i regimi per clima/ambiente/benessere animale e i pagamenti in caso di crisi. Per gli altri interventi, il riferimento ai punti dell’Allegato 2 può essere più flessibile, purché la coerenza sia spiegata nel Piano. In pratica: la PAC deve restare compatibile con gli impegni OMC.
Articolo 11 – Esecuzione del memorandum d’intesa sui semi oleaginosi
Questo articolo è molto tecnico ma politicamente sensibile. Riguarda gli interventi basati sulle superfici (compreso il sostegno accoppiato) per i semi oleaginosi (soia, colza, girasole, ecc.), oggetto di un memorandum d’intesa tra UE e USA. Stabilisce che la superficie totale sovvenzionata nell’UE non può superare un massimale complessivo. La Commissione:
- fissa una superficie di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro (in base alla media 2016–2020);
- applica coefficienti di riduzione se la somma degli output previsti supera il tetto UE;
- può rivedere tali coefficienti se gli Stati modificano i Piani. È l’articolo che traduce in pratica un vincolo internazionale preciso, per evitare contenziosi commerciali.