(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 – SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione dello
svolgimento di una “Camminata per le via del Quartiere di Villanova” prevista per lunedì
05 gennaio 2026.
N. cron. 696, in data 02/12/2025
IL FUNZIONARIO P.O.
dell’Associazione Festa in Piassa a.p.s. con sede in via Luigi Pirandello n. 22 a Pordenone, per lo
svolgimento della camminata citata in oggetto e che come dichiarato, dopo il ritrovo dei partecipanti alle ore
19.30, transiterà nelle seguenti vie: partenza alle ore 19.45 dal Centro Sportivo Armando Lupieri in via
Pirandello n 33 e a seguire, via Pirandello, via Carducci, via Manzoni, via Leopardi, via Goldoni, via
Pirandello e rientro presso il Centro Sportivo Armando Lupieri;
Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte
al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio della manifestazione o di eventi
programmati nell’ambito della medesima;
Ritenuto, per ragioni di sicurezza stradale, di accogliere le richieste dell’organizzazione e nel contempo di
adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, il
regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in
deroga ai divieti e alle limitazioni;
Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo
2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento
dell’l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Comando” al
sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;
Visto:
– l’articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
ORDINA
per il giorno lunedì 05 gennaio 2026, dalle ore 19.45 e comunque sino al termine della manifestazione
l’adozione dei seguenti provvedimenti:
è disposta LA SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE per tutte le
categorie di veicoli, lungo il seguente percorso, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del
corteo, nelle seguenti vie o piazze: Partenza alle ore 19.45 dal Centro Sportivo Armando Lupieri in
per via Leopardi a sx per via Goldoni a sx per via Pirandello e rientro presso il Centro Sportivo
Armando Lupieri.
Deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme
dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo citato percorso.
Comune di Pordenone – Ordinanza n. 696 del 02/12/2025 Pagina 1 di 3
Si evidenzia fin d’ora che, allo stato attuale, il Comando scrivente nel limite della disponibilità del personale
in servizio e compatibilmente con le altre attività d’istituto, provvederà ad assicurare un idoneo servizio atto
alla regolamentazione della viabilità necessaria, ma in ogni caso dovrà essere assicurata a cura e a spese
degli stessi organizzatori l’assistenza di un idoneo servizio composto da personale abilitato ed in numero
adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in
materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la
segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna
misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell’inizio e del fine
manifestazione.
Il responsabile dell’organizzazione della manifestazione deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti
necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S.
dovrà essere rispettato il percorso suddetto;
prima e durante il corteo per le vie cittadine dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità
dell’organizzatore, una costante vigilanza dell’area interessata, al fine di accertare la piena transitabilità
della strada e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti;
i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento
previste dal codice della strada, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente
indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo
intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di
comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti;
nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza
ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti che li rendano
facilmente e sicuramente avvistabili dai conducenti dei veicoli che sopraggiungano, sia di segni
di riconoscimento e idonei strumenti di segnalazione, dovrà essere garantito un adeguato servizio
d’ordine per una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei
partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento
della manifestazione;
dovrà essere impedito ai partecipanti al corteo di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o
pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione
e contenimento;
dovrà essere garantita la salvaguardia della proprietà pubblica e privata ed in particolare della strada e
dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla
segnaletica, ai relativi manufatti. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati
all’ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;
dovranno essere rimossi, al termine della manifestazione, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano
eventualmente stati posizionati lungo il percorso del corteo, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
L’organizzatore assume ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare solleva il
Comune di Pordenone da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone, animali e/o cose da chiunque
subiti.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo
dell’organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a
beni dell’amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate
eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S.,in particolare quelli
richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali
strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento del
corteo ai sensi dell’art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo
regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione,
per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e
della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Comune di Pordenone – Ordinanza n. 696 del 02/12/2025 Pagina 2 di 3
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da
chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi
giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della
Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di Legge.
Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi.
DEMANDA
• All’Associazione Festa in Piassa con sede in via Pirandello n. 22, quale organizzatore della
manifestazione, l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti necessari disposti con il presente
provvedimento.
• All’Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social il compito di dare collaborazione per la
massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla
circolazione stradale, divieti e limitazioni.
rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.
I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni).
La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS
Comune di Pordenone – Ordinanza n. 696 del 02/12/2025 Pagina 3 di 3
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: DEI CAS DANILO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 02/12/2025 12:07:28
Atto n. 696 del 02/12/2025
