(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Mon 29 December 2025 SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N° 177 DEL 29/12/2025
Oggetto: DIVIETO DI SCOPPIO DI PETARDI E SIMILI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE
AD USO PUBBLICO SINO AL 7 GENNAIO 2026
IL SINDACO
Premesso che:
– nella città di Pescara, così come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività
natalizie e di Capodanno è consuetudine fare uso di materiale pirotecnico, fuochi d’artificio,
mortaretti, razzi e assimilati;
– tale condotta arreca grave pregiudizio al patrimonio pubblico e privato oltreché all’ambiente
anche a causa dell’utilizzo improprio o del malfunzionamento degli ordigni;
– detti incauti comportamenti arrecano pregiudizio psicofisico agli gli animali domestici e alla
fauna selvatica, in quanto ingenerano una reazione di spavento negli stessi a causa del fragore
delle esplosioni del materiale pirotecnico e esponendoli a rischio di fuga con perdita
dell’orientamento;
– i rumori provocati dalle esplosioni di detti ordigni arrecano disturbo alla quiete pubblica, e
rappresentano un rischio per la sicurezza nelle strade, ben potendo gli animali in fuga causare
incidenti stradali;
– tali pratiche costituiscono una notevole fonte di inquinamento ambientale dovuto all’emissione di
sostanze inquinanti prodotte per effetto delle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori
atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all’emissione di
sostanze nocive per la salute degli individui;
– il materiale residuo a seguito dell’utilizzo di fuochi e petardi si disperde nell’ambiente arrecando
pregiudizio al decoro ed all’igiene pubblica delle strade;
Considerato che questa Amministrazione ha il compito tutelare l’incolumità psicofisica di cittadini
ed animali e di promuovere e tutelare la sicurezza ed il decoro urbano e paesaggistico nel territorio
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comunale;
Dato atto che, tale pratica, risulta già vietata su tutto il territorio urbano e durante tutto l’anno per
motivi di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale, ai sensi dell’art 43 comma 2, del
Regolamento di Polizia Urbana, che recita: “Nell’ambito dei centri abitati nessuno può, senza
preventiva acquisizione ed esibizione delle autorizzazioni di legge, accendere polveri, liquidi
infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare in qualsiasi modo o con qualunque arma”, (fatte
salvi le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni a tale disposizione comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00);
Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire e
superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio al decoro della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti;
Dato atto che in base a quanto previsto dall’art, 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la
comunicazione personale del presente provvedimento, pertanto l’Amministrazione provvederà a
darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme
di pubblicità ritenute idonee;
Visto l’art 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, l’art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, “Regolamento del predetto Testo
Unico e l’art. 703 del Codice Penale”;
Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva n. 2007/23/CE relativa all’immissione
sul mercato di prodotti pirotecnici;
Visto il D.lgs n. 123/2015 “Attuazione della direttiva n. 2013/29/UE concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli
pirotecnici. (entrata in vigore 13 agosto 2015)”;
Visto l’art. 3 del D.P.R. 31/03/1979;
Visto il D.lgs n. 155 del 13/08/2010;
Ravvisata la necessità di intervenire con apposito provvedimento, in relazione all’urgente necessità
di interventi finalizzati alla tutela del decoro e della vivibilità urbana ed a garanzia della salute dei
cittadini e dell’ambiente, nonché a salvaguardia del patrimonio pubblico e privato ed a salvaguardia
dell’incolumità di persone ed animali,
ORDINA
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per i motivi richiamati in premessa, dalla data odierna fino al 7 gennaio 2026, il divieto:
1. di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico
in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o
interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di
cui all’art. 57 TULPS;
3. dell’utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le
istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. n. 58/2010;
DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA
per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n.
58/2010, (con particolare riferimento all’art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro
uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;
RACCOMANDA
a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e
vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e
controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e
simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi
per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul
rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali
determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;
AVVERTE
che l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, fatta salva
l’eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, è punita con sanzione amministrativa ai
sensi di quanto stabilito nell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal Decreto
Legge n. 92/2008;
che, in applicazione dell’art. 16, comma 2, della Legge 689/1981, come modificato dall’art. 6bis della Legge 125/2008, e in conformità alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del
05/04/2022, il pagamento in misura ridotta della sanzione è fissato nell’importo di € 250,00, se
effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di
accertamento.
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Del presente provvedimento è data comunicazione:
– al Prefetto di Pescara;
– alla Questura di Pescara;
– al Comando Provinciale dei Carabinieri;
IL SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)
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