(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2025(AGENPARL) – Wed 17 December 2025 https://www.aduc.it/articolo/vettura+difettosa+risponde+sia+produttore+che_40369.php
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Vettura difettosa? Risponde sia il produttore che il venditore!
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32673 (1), ha affrontato il tema delle autovetture difettose. Capita sovente, e più spesso di quanto si creda, che le autovetture, siano esse nuove o usate, presentino difetti che ne rendono pericoloso l’utilizzo.
In questi casi, almeno in genere, a rispondere dei danni è il costruttore poiché egli è colui che realizzando l’autovettura dovrebbe garantire il corretto funzionamento.
Tuttavia in questa sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che dei difetti risponde direttamente anche il “fornitore” della vettura se quest’ultimo è “apparso” al consumatore/acquirente come il “produttore”.
Il Caso.
Un consumatore che aveva acquistato un’autovettura difettosa (il problema in questo caso erano gli airbag) citava in giudizio il fornitore della vettura.
Il consumatore aveva ritenuto che fosse il produttore del veicolo, considerata la coincidenza (parziale) del nome.
La difesa del fornitore si era incentrata sul fatto che la responsabilità del difetto non era allo stesso ascrivibile poiché chi risponde di tali difetti è sempre e solo il produttore.
La difesa veniva respinta dal Tribunale che accoglieva la domanda del consumatore, mentre la Corte d’Appello di Bologna, ribaltando l’esito del primo grado, dava ragione al fornitore.
Stante la particolarità della materia, che è disciplinata soprattutto da normative europee, la Corte di Cassazione chiedeva alla Corte UE un parere.
La risposta fornita dalla Corte UE era che l’articolo 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE va interpretato nel senso che “il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una ‘persona che si presenta come produttore’ di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore”.
Sulla base di questa puntualizzazione, la Corte di Cassazione ha affermato che “ il fornitore di un prodotto ‘si presenti come produttore’ quando il nome di tale fornitore o un elemento distintivo di quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall’altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto da quest’ultimo” e ciò perché “ la Corte Ue ha delineato in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un
aumento di tutela, nell’ottica di un – necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti – favor consumatoris”.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
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