(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Thu 04 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 151/25
Lussemburgo, 4 dicembre 2025
Sentenza della Corte nelle cause riunite C-580/23 | Mio e a. e C-795/23 | konektra
La tutela degli oggetti di utilità offerta dal diritto d’autore è soggetta agli
stessi requisiti previsti per altri oggetti
Due produttori di mobili sostengono, rispettivamente dinanzi ai giudici in Svezia e in Germania, che due
commercianti di mobili hanno violato il loro diritto d’autore relativamente a determinati mobili.
Il produttore svedese Galleri Mikael & Thomas Asplund ritiene che i tavoli da pranzo 1, commercializzati dal gruppo
svedese Mio, presentino notevoli somiglianze con i tavoli da esso prodotti 2 e che, in quanto opere delle arti
applicate, sarebbero protetti dal diritto d’autore.
Il produttore svizzero USM U. Schärer Söhne contesta al commerciante tedesco online konektra di offrire un sistema
di mobili identico a un sistema di mobili modulari da esso prodotto 3 e che, in quanto opera delle arti applicate,
sarebbe protetto dal diritto d’autore.
La Corte d’appello di Stoccolma e la Corte federale di giustizia tedesca hanno chiesto alla Corte di giustizia quali
siano le condizioni 4 alle quali un oggetto di utilità può configurare un’opera di arte applicata e quindi beneficiare
della tutela offerta dal diritto d’autore.
La Corte ricorda 5 che, in determinati casi, un oggetto può essere protetto sia come disegno o modello 6 sia come
opera ai sensi del diritto d’autore 7. In proposito, essa precisa che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione
tra questi due tipi distinti di protezione. Per quanto riguarda la protezione come opera ai sensi del diritto d’autore,
l’originalità degli oggetti di arte applicata deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per
valutare quella di altri tipi di oggetti.
Costituisce un’opera, ai sensi del diritto d’autore, un oggetto che rifletta la personalità del suo autore, manifestando
le scelte libere e creative di quest’ultimo. Le scelte dettate da diversi vincoli, in particolare tecnici, non ne fanno
parte 8. Ciò vale anche per le scelte che, sebbene libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore
conferendo a detto oggetto un aspetto unico. Le intenzioni dell’autore durante il processo creativo 9, le sue fonti di
ispirazione 10, l’utilizzo di forme già disponibili 11, la possibilità di una creazione simile indipendente o il
riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati 12 possono, eventualmente, essere presi in
considerazione. Tuttavia, simili circostanze non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire
l’originalità dell’oggetto.
Per accertare una violazione del diritto d’autore, occorre stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati
ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata
dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera non sono rilevanti. La mera possibilità di una creazione
simile 13 non può giustificare il diniego della protezione.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Della serie di mobili «Cord».
Della serie «Palais Royal».
Il sistema USM Haller.
Conformemente alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
V. sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17; v. anche il comunicato stampa n. 109/19.
Tale protezione è diretta a tutelare oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono destinati alla
produzione in serie. Essa è intesa ad essere applicata per una durata limitata ma sufficiente per consentire di rendere redditizi gli investimenti
necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza.
La tutela ai sensi del diritto d’autore, la cui durata è significativamente più lunga, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come
opere. Il diritto d’autore non protegge le idee, ma solo la loro espressione.
Quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o altri vincoli che non hanno lasciato margine per
l’esercizio di una libertà creativa, tale oggetto non può costituire un’opera.
Le intenzioni dell’autore, che si collocano sul versante delle idee, possono essere protette solo nella misura in cui l’autore le ha espresse nell’opera.
Quando l’autore di un oggetto è stato ispirato da oggetti esistenti, la tutela ai sensi del diritto d’autore sarà limitata all’identificazione degli elementi
creativi specifici di tale autore.
L’utilizzo da parte dell’autore di un oggetto di forme già disponibili non esclude, di per sé, l’originalità dell’oggetto. Infatti, un oggetto composto
esclusivamente da forme disponibili può essere originale qualora il suo autore abbia espresso le proprie scelte creative nella disposizione di tali
forme.
Così come la sua presentazione in mostre d’arte o nei musei.
Sebbene nel caso degli oggetti di arte applicata le possibilità di creatività siano limitate per motivi tecnici, una situazione del genere non è del tutto
esclusa. Supponendo che sia accertata, essa non integra una violazione del diritto d’autore. Per accertare un’eventuale violazione del diritto d’autore,
occorre valutare l’effettiva esistenza di una tale creazione simile indipendente, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie esistenti
al momento della creazione degli oggetti considerati, indipendentemente da fattori esterni e successivi a essa.
Direzione della Comunicazione
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