
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 COMUNICATO N. 14/DIV – 16 SETTEMBRE 2025
14/47
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 12, 13, 14 e 15 Settembre 2025
4^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
GIRONE B
ARZIGNANO VALCHIAMPO
CITTADELLA
DOLOMITI BELLUNESI
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PRO PATRIA
RENATE
TRENTO
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
ALCIONE MILANO
TRIESTINA
PERGOLETTESE
NOVARA
UNION BRESCIA
ALBINOLEFFE
CAMPOBASSO
FORLÌ
GUIDONIA MONTECELIO
JUVENTUS NEXT GEN
PERUGIA
PIANESE
PONTEDERA
TERNANA
VIS PESARO
TORRES
PINETO
GUBBIO
RAVENNA
AREZZO
ASCOLI
SAMBENEDETTESE
RIMINI
CARPI
LIVORNO
GIRONE C
AZ PICERNO
CAVESE
COSENZA
FOGGIA
MONOPOLI
POTENZA
SIRACUSA
TRAPANI
CASARANO
GIUGLIANO
CATANIA
LATINA
AUDACE CERIGNOLA
CROTONE
BENEVENTO
CASERTANA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 settembre 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, CITTADELLA, CAVESE, MONOPOLI,
NOVARA, PERUGIA, POTENZA, SIRACUSA, TERNANA, TRAPANI, UNION BRESCIA e VIS
PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
GARA PERUGIA – ASCOLI DEL 14 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo –
Delegato di Lega, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce che:
1. al 17° minuto del secondo tempo, alcuni dei sostenitori della Società Ascoli, presenti nel
Settore Curva Sud Ospiti, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non
consentita, ripetuto per due volte;
2. al termine della gara, dopo il rientro delle due squadre negli spogliatoi, intonavano un coro
configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte.
I predetti sostenitori erano presenti in circa 783 ed il 30% circa di essi si rendeva responsabile
dei cori sopra riportati.
Il comportamento tenuto dai sostenitori della Società ospitata, ad avviso di questo Giudice,
integra in modo inconfutabile una propaganda ideologica non consentita, atteso il chiaro ed
univoco contenuto di entrambi i cori intonati, entrambi, per due volte ciascuno. In conseguenza
si deve ritenere applicabile il disposto di cui al 1° comma dell’art. 28 C.G.S. nella parte in cui
recita «Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o
indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,
lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero
configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti
discriminatori.»
Per quanto attiene agli altri elementi essenziali richiesti per l’integrazione della fattispecie in
esame, da una parte, va rilevato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della
Procura Federale, opportunamente posizionati tra le due panchine, sotto la Curva Sud Ospiti
e sotto la Curva Nord nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega. Rimanendo così,
irrevocabilmente integrato il requisito della percezione della condotta.
Passando all’esame dell’ulteriore elemento essenziale, ad avviso di questo Giudice, la
dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero
complessivo di sostenitori (783) presenti nel Settore sopra richiamato nel momento di
14/48
perpetrazione della condotta, e della percentuale pari al 30% di coloro che hanno posto in
essere la condotta discriminatoria in esame.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art.
28, comma 4, C.G.S. e che vanno sanzionati come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera d),
C.G.S., ovvero con l’obbligo per la Società ospitata di disputare una o più gare con uno o più
settori privi di spettatori, nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione delle
modalità complessive dei fatti.
In proposito vale rilevare che, dagli elementi istruttori acquisiti dalla Procura Federale e riportati
nel relativo referto, emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto nel Settore Curva Sud
Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Curva Nord dello Stadio del
Duca Ascoli.
Infine, si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della
esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.
P.Q.M.
in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure
previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.:
– delibera di sanzionare la Società ASCOLI con l’obbligo di disputare una gara casalinga con
il Settore denominato Curva Nord Stadio del Duca Ascoli, privo di spettatori.
Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con
l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione
sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
AMMENDA € 600,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di media
intensità nel recinto di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
PINETO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due
minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso
in campo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (recidiva, integrazione r. Arbitrale).
SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata B,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28°
minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CAMPOBASSO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di
due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento
14/49
all’ingresso in campo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (integrazione r. Arbitrale).
CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due
minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
PERUGIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo
(r. Arbitrale, r. c.c.).
TERNANA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di
due minuti, in quanto non si presentava puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 78° minuto della gara, tre bicchieri di
plastica contenenti liquido nel recinto di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste
in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della
Tribuna Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore
Gradinata Ospiti in una ventina circa, intonato, al 20° minuto del primo tempo e,
al 17° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni
dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.
14/50
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i considerati
i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MUSSI ANDREA
(TRAPANI)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento aggressivo nei confronti di
un tesserato avversario in quanto:
1. avvicinatosi a quest’ultimo in modo violento urlava nei suoi confronti;
2. nel tunnel che conduce agli spogliatoi reiterava il proprio comportamento pronunciando nei
suoi confronti parole minacciose e cercando il contatto fisico con quest’ultimo non riuscendoci
solo grazie all’intervento dei propri dirigenti.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r.
Arbitrale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MENICHINI LEONARDO
(PONTEDERA)
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2025
CHIELLINI CLAUDIO
(JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto faceva accesso nel recinto di gioco per contestarne l’operato
nonostante non fosse inserito in distinta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a),
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
PER SETTE GIORNI
BONZANINI ENRICO
(CARPI)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, un’ora prima dell’inizio della gara, faceva
acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in
corso; r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
(SAMBENEDETTESE)
14/51
MARZETTI GIUSEPPE
DIANA AIMO
(UNION BRESCIA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PIGNATARO VALERIO
(LIVORNO)
per avere, al 51° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti
di un tesserato avversario in quanto, prima di una revisione FVS, si alzava dalla panchina
aggiuntiva e usciva dall’area tecnica per protestare platealmente nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
ZANINI NICOLA
(DOLOMITI BELLUNESI)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco per diversi metri e
protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi
irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RUSSO ERMINIO
(NOVARA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei
tesserati avversari in quanto, abbandonava l’area tecnica e protestava gesticolando e
proferendo frasi indirizzate verso i componenti della panchina avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DESSENA DANIELE
(PRO PATRIA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei
tesserati avversari in quanto, abbandonava l’area tecnica e protestava gesticolando e
proferendo frasi indirizzate verso i componenti della panchina avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
PROSPERI FABIO
(CAVESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
TOSCANO DOMENICO
(CATANIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
14/52
MIRAMARI ALESSANDRO
GINESTRA CIRO
(FORLÌ)
(GUIDONIA MONTECELIO)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
RENZONI FRANCESCO
(VIS PESARO)
per avere, al 51° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti
di un tesserato avversario in quanto, prima di una revisione FVS, si alzava dalla panchina
aggiuntiva e usciva dall’area tecnica per protestare platealmente nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione
FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORDONE MARIO
(GIUGLIANO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIUDICI LUCA
(PRO PATRIA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare
il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate
conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere colpendo la caviglia dell’avversario con i tacchetti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CRETELLA CARMINE
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
NOCE MARIO
(LIVORNO)
per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
14/53
POSSENTI MARCELLO
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCOROCCHIO MARTIN
MASI ALBERTO
RIVIERA CORRADO
(AUDACE CERIGNOLA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VANO MICHELE
(CASERTANA)
AMMONIZIONE (III INFR)
MASELLI SERGIO
PAPINI FEDERICO
LORETO CIRO
DI MARCO TOMMASO
DI RENZO GIOVANNI PAOLO
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(CAVESE)
(RAVENNA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
VITALE GAETANO
MAIELLO RAFFAELE
DI GENNARO MATTEO
PIANA LUCA
CIMINO BALDOVINO
DAMETTO PAOLO
MIGNANELLI DANIELE
D’AMICO FELICE
PELLIZZARI STEFANO
SAPORETTI LORENZO
ZAMMARINI ROBERTO
TURCO STEFANO
PELLIZZARI GIULIO
SANDON THOMAS
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
MAWETE CHRIST JESUS
LONGO SALVATORE
LORENZINI FILIPPO
GUARNERI MATTIA
BANE ABDOUL HATE
TREMOLADA MARCO ANDREA
MANFREDONIA MATTEO
VONA EDOARDO
MASTROIANNI FERDINANDO
SPINI CRISTIAN
BELLODI GABRIELE
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASARANO)
(CATANIA)
(CAVESE)
(COSENZA)
(COSENZA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(FORLÌ)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LIVORNO)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(RAVENNA)
(RIMINI)
14/54
GIANNOTTI PASQUALE
KOSIJER SIMONE
(TRENTO)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GUSU MIHAI VASILICA
BERTOLOTTI FILIPPO
INVERNIZZI ANDREA
LOPES EMERICK
CHIOSA MARCO
TAVERNELLI CAMILLO
MORETTI MIRCO
CURADO MARCOS
BOCIC MILOS
PISTOLESI FRANCESCO
BORGHINI DIEGO
LAMESTA DAVIDE
VISCARDI ANGELO
DE SANTIS EROS
BIFULCO ALFREDO
LANZA MATTEO
LEONETTI VITO
CECOTTI TOMMASO
GERBI ERIK
PIETRA NICCOLO
DI DIO FLAVIO
KALLON YAYAH
CASASOLA TIAGO MATIAS
CICERELLI EMANUELE PIO
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL
MARTIC MANUEL
MUNARI DAVIDE
DESOGUS JACOPO
REDOLFI ALEX
SALVI ALESSANDRO
D’ORAZIO TOMMASO
LEO DANIEL COSIMO O
ALCIDES DIAS EDUARDO
BRUGNOLO RICCARDO
BURRAI SALVATORE
GAROFALO VINCENZO
CAVALLINI GIACOMO
ALBERTINI ALESSANDRO
DEL FABRO DARIO
LAEZZA GIULIANO
MILAN MATTEO
SIGNORINI ANDREA
SCAGLIA FILIPPO
MORRA CLAUDIO
LIBERA HERGHELIGIU DENIS
ANDREA
MASTRANTONIO DAVIDE
ANTONI EDOARDO
CACCAVO LUIGI
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CARPI)
(CARPI)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LIVORNO)
(LUMEZZANE)
14/55
MOTTA MATTEO
BERTONCINI DAVIDE
ORLANDI ALESSANDRO
FERRANDINO DANIELE
MANZARI GIACOMO
TORRASI EMANUELE
BUCANCIL NABIAN HERCULANO
PERRETTA GABRIELE
ANATRIELLO GENNARO
BAGATTI NICCOLO’
REGGIORI PIETRO
ESPOSITO GIANLUCA
GHEZZI ANDREA
ROSSI GIANLUCA
DE VITIS ALESSANDRO
TOURE NOUHAN
FALLA RUBEN
LIMONELLI CARMELO
BENEDETTI AMEDEO
NEGRO STEFANO
NICOLI SIMONE
MAFFEI MATTIA
SILVESTRI TOMMASO
CECCACCI MIRCO
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO
TONUCCI DENIS
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(SAMBENEDETTESE)
(SIRACUSA)
(SIRACUSA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 16 Settembre 2025
14/56
IL PRESIDENTE
Matteo Marani