
(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 COMUNICATO STAMPA n. 102/25
Lussemburgo, 1º agosto 2025
Sentenza della Corte nella causa C-97/24 | The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and
Youth e a.
Diritto d’asilo: uno Stato membro non può invocare un afflusso
imprevedibile di richiedenti protezione internazionale per sottrarsi
all’obbligo di soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti asilo
Una violazione di tale obbligo può far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato
Due richiedenti asilo, un cittadino afghano e uno indiano, sono stati costretti a vivere per diverse settimane in
condizioni precarie in Irlanda dopo che tale Stato membro ha rifiutato di fornire loro le condizioni minime di
accoglienza previste dal diritto dell’Unione. Infatti, sebbene le autorità irlandesi abbiano consegnato a ciascuno di
loro un unico buono di 25 euro, esse non hanno assegnato loro un alloggio, invocando la mancanza di alloggi
disponibili nei centri di accoglienza dedicati, nonostante la disponibilità in Irlanda di alloggi individuali e temporanei.
Non disponendo di un alloggio, i due richiedenti non potevano beneficiare del sussidio per le spese giornaliere
previsto dal diritto irlandese. Essi hanno allora dormito in strada o, occasionalmente, in alloggi precari. Hanno
dichiarato di essere rimasti senza cibo, di non essere stati in grado di preservare la loro igiene e di essersi trovati in
una situazione di difficoltà per le condizioni di vita e le violenze a cui sono stati esposti. Essi hanno adito l’Alta Corte
(Irlanda) al fine di ottenere il risarcimento del danno così subito.
Le autorità irlandesi riconoscono una violazione del diritto dell’Unione, ma invocano un caso di forza maggiore, che
sarebbe costituito dall’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili in territorio
irlandese per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi dopo
l’invasione dell’Ucraina. Per contro, tali autorità non sostengono di essere state oggettivamente im possibilitate a
fornire condizioni materiali di accoglienza che coprano le esigenze essenziali di tali richiedenti. L’Alta Corte interroga
la Corte di giustizia sulla possibilità di escludere la responsabilità dello Stato in tali circostanze, nonostante gl i
obblighi derivanti dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza 1 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
Nella sua sentenza, la Corte ricorda che gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, a fornire ai richiedenti
protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando
alloggio, sostegno economico, buoni o una combinazione di tali forme. Tali condizioni devono soddisfare le esigenze
essenziali, ivi compreso un alloggio adeguato, e salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone interessate.
Pertanto, uno Stato membro che si astenga dal fornire tali condizioni materiali ad un richiedente privo di
mezzi sufficienti, anche solo temporaneamente, eccede manifestamente e gravemente il margine di
discrezionalità di cui dispone in relazione all’applicazione della direttiva. Tale astensione è quindi idonea a
costituire una violazione sufficientement e qualificata del diritto dell’Unione, che fa sorgere la responsabilità
dello Stato membro interessato.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Sebbene il diritto dell’Unione stabilisca un regime derogatorio, rigorosamente disciplinato, che consente di adattare
le modalità di accoglienza, in caso di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente d isponibili
per i richiedenti protezione internazionale, l’applicazione di tale regime presuppone che la situazione presenti un
carattere eccezionale, che essa sia debitamente giustificata e limitata nel tempo. Tale regime trova applicazione, in
particolare, quando un afflusso massiccio e imprevedibile di cittadini di paesi terzi comporta la saturazione
temporanea delle capacità di accoglienza. Tuttavia, anche in tal caso, la direttiva prevede che gli Stati membri
debbano soddisfare, in ogni caso, le esigenze essenziali delle persone interessate, conformemente all’obbligo di
rispettare la dignità umana sancito dalla Carta dei diritti fondamentali.
In tali circostanze, la Corte ritiene che non si possa ammettere che uno Stato membro invochi l’evento che
fa scattare il regime derogatorio, vale a dire l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente
disponibili per i richiedenti protezione internazionale, per sottrarsi al suo obbligo di soddisfare le esigenze
essenziali delle persone interessate, e ciò anche se tale esaurimento deriva da un afflusso ingente e improvviso di
cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale. Analogamente, l’invocazione del
verificarsi di un evento del genere non consente di accertare che la violazione degli obblighi previsti dalla direttiva
non è sufficientemente qualificata da poter dare diritto al risarcimento. Un’interpretazione contraria priverebbe
detto regime del suo effetto utile e comprometterebbe la tutela giurisdizionale effettiva de i richiedenti.
Nessun elemento consente d’altronde di concludere, nel caso di specie, che l’Irlanda fosse oggettivamente
impossibilitata ad adempiere i suoi obblighi, fornendo ai richiedenti un alloggio al di fuori del sistema normalmente
previsto per ospitarli, eventualmente avvalendosi del regime derogatorio previsto dalla direttiva, oppure
concedendo loro dei sussidi economici o dei buoni.
IMPORTANTE: il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale.
Direzione della Comunicazione