
Egregio direttore dell’Agenparl,
con la presente desidero segnalare alcune criticità rilevanti riguardanti l’iscrizione tardiva e le implicazioni fiscali della Fondazione Grande Oriente d’Italia ETS (nata come ONLUS nel 2019), che meritano l’attenzione degli iscritti al Grande Oriente d’Italia e dell’opinione pubblica.
Registro del Terzo Settore: iscrizione tardiva e implicazioni fiscali
La Fondazione Grande Oriente d’Italia ETS – nata nel 2019 come ONLUS – è entrata ufficialmente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore solo nella primavera del 2025. Il provvedimento di iscrizione porta la data del 23 maggio 2025, a valle di un’assemblea straordinaria che, poche settimane prima, aveva adeguato lo statuto per il nuovo status giuridico. Questo ritardo è significativo: il Codice del Terzo Settore fissava infatti scadenze stringenti per la migrazione delle ONLUS nel RUNTS, pena la perdita delle agevolazioni fiscali e persino l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti sociali. Dal verbale consiliare del 28 marzo 2025 si evince che la dirigenza della Fondazione fosse pienamente consapevole di tali rischi: il presidente ricordava che, una volta autorizzati i nuovi regimi fiscali UE, il regime ONLUS sarebbe stato abrogato e, “per poter continuare ad operare ed evitare di dover devolvere il proprio patrimonio”, l’ente avrebbe dovuto iscriversi al RUNTS entro il termine previsto (31 marzo dell’anno successivo). Inoltre, dall’effettiva iscrizione, la Fondazione avrebbe automaticamente cessato di godere dello status fiscale di ONLUS, entrando nel nuovo regime degli ETS.
In pratica, la Fondazione GOI ha atteso l’ultimo momento utile prima di adeguarsi. L’autorizzazione europea sui nuovi regimi agevolati era giunta a marzo 2025 (con la comfort letter della Commissione UE), fatto che ha imposto alle ONLUS restanti di migrare entro marzo 2026. La Fondazione, pur avendo sin dall’origine previsto uno statuto “doppio” (ONLUS ed ETS) pronto per l’uso, ha attivato la trasformazione solo a fine marzo 2025. La domanda di iscrizione al RUNTS è stata presentata il 1º aprile 2025 tramite notaio e l’iscrizione è divenuta effettiva con la determina regionale citata. Da tale data, come previsto dalla legge, lo storico registro prefettizio delle persone giuridiche è stato sospeso in favore della nuova iscrizione. Normativamente, il ritardo non ha violato la scadenza ultima (marzo 2026), ma ha concentrato in extremis gli adempimenti transitori. Fiscalmente, fino al 2024 la Fondazione ha continuato a operare col regime ONLUS; con l’iscrizione 2025, ha dovuto adottare il regime ETS, rinunciando alle esenzioni previgenti ma evitando di incorrere nelle pesanti conseguenze (decadenza qualifica ONLUS e devoluzione beni) previste per chi non si fosse adeguato.
Quadro normativo e conseguenze fiscali
Pur non essendo tecnicamente in violazione della scadenza ultima fissata a marzo 2026, il ritardo nell’adozione del regime ETS ha esposto la Fondazione a gravi conseguenze fiscali. Infatti, fino al 2024 l’ente ha continuato a operare sotto il regime ONLUS. Con l’iscrizione avvenuta nel 2025, ha dovuto accettare il nuovo regime ETS, rinunciando alle precedenti esenzioni, ma evitando l’evenienza severa della decadenza dello status ONLUS e la conseguente devoluzione dei beni a soggetti terzi.
Firmato Basilio Valentino.
Lo scenario evidenziato lascia dunque emergere questioni concernenti la gestione anticipata delle scadenze normative, la tempestività delle decisioni dirigenziali e i rischi finanziari sostenuti. Nella seconda parte della presente lettera, che seguirà prossimamente, sarà dedicato spazio all’analisi dei flussi finanziari in entrata e in uscita, la composizione patrimoniale, e la trasparenza gestionale verso gli affiliati.