
(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 COMUNICATO STAMPA
Truffa online, rimborsati 1.400 euro per “responsabilità concorrente”
La decisione dell’Arbitro bancario finanziario con l’intervento di Consumatori
Parma, 23 luglio 2025 – Grazie all’intervento di Confconsumatori, l’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto a una cittadina di Bari il diritto al rimborso di 1.400 euro sottratti illecitamente attraverso 10 operazioni non autorizzate.
IL CASO – La risparmiatrice aveva ricevuto tre sms da un’utenza apparentemente riconducibile all’istituto bancario, il primo dei quali la informava dell’esecuzione di tre operazioni da lei non autorizzate sulla sua carta di credito. Il secondo messaggio l’aveva invitata a chiamare un numero telefonico, al quale aveva risposto un sedicente operatore della banca sostenendo che stava provvedendo alle procedure di blocco della carta e di storno dei pagamenti. Infine, il terzo messaggio conteneva un link per l’attivazione dell’app, che risultava bloccata. La risparmiatrice, però, aveva scoperto che dal conto collegato alla sua carta di credito risultava un addebito: era stata truffata.
LA DECISIONE DELL’ARBITRO – La cittadina truffata, assistita dagli avvocati Nuccia Lisi e Filomena Panzarino di Confconsumatori, non riuscendo ad ottenere un rimborso dall’istituto bancario finanziario si è rivolta all’Abf, l’Arbitro bancario finanziario, che ha riconosciuto il diritto della correntista al rimborso parziale, pari a 1.400 euro, dell’importo sottratto.
«Il Collegio – commentano gli avvocati Nuccia Lisi, presidente di Confconsumatori Bitonto, sede provinciale di Bari, e Filomena Panzarino, legale dell’associazione esperta in materia bancaria – benché abbia accertato la conformità ai requisiti normativamente previsti in tema di Sca (Strong Customer Authentication, Autenticazione forte del cliente) delle operazioni eseguite e l’esclusiva colpa grave della consumatrice nel verificarsi dell’evento, ha accolto il ricorso. Confermando la tesi da noi prospettata, secondo cui l’intermediario bancario, in questo caso, ha violato la normativa in materia di rischio frode, non avendo predisposto meccanismi in grado di rilevare le operazioni di pagamento non autorizzate pur essendo in presenza di 8 operazioni fraudolente sulla carta Bancomat nell’arco di 24 ore e 2 operazioni fraudolente sulla carta di debito, nello stesso stesso arco di tempo, in favore di Stati esteri».
«Si tratta di una vittoria importante per Confconsumatori – precisa l’avvocato Panzarino – considerando che l’Abf ha ritenuto di riconoscere il 50% della responsabilità in capo all’intermediario nonostante l’accertata colpa grave della risparmiatrice poiché, a suo dire, la correntista aveva seguito alla lettera le indicazioni ricevute dal truffatore per la predisposizione delle operazioni».