
(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 Comune di Palermo
Area della vice segreteria generale
Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle
Palermo, 16/07/2025 prot. n. 1350 AR
Sindaco di Palermo
Prof. Roberto Lagalla
Oggetto: Richiesta di emanazione di Ordinanza Sindacale per il contenimento dei fenomeni di
diffusione sonora provenienti da amplificatori su imbarcazioni, a salvaguardia della salute
pubblica sul litorale palermitano.
Premesso che:
Il fenomeno dell’inquinamento acustico ha assunto i contorni di un vero e proprio problema sociale,
comportando gravi disagi alla popolazione, in quanto incide negativamente non solo sull’apparato
uditivo, ma anche sul sistema circolatorio, respiratorio e sul benessere psicofisico, in particolare
alterando la qualità del sonno;
La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” attribuisce specifiche
competenze in materia di tutela e controllo dell’inquinamento acustico allo Stato, alle Regioni, alle
Province e ai Comuni;
In considerazione della complessità della materia, successivamente all’emanazione della legge sono
stati adottati diversi provvedimenti normativi volti ad integrare e adeguare la disciplina esistente,
con particolare attenzione alle esigenze di tutela a livello locale;
Comune di Palermo
Area della vice segreteria generale
Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle
Dato atto che:
Con l’avvio della stagione estiva, l’intero litorale palermitano – da nord a sud – è tornato ad essere
frequentato da centinaia di bagnanti e diportisti che, a bordo di imbarcazioni di vario genere,
affollano il mare per fruire delle limpide acque;
Accanto a chi fruisce del mare con rispetto, si sono manifestati comportamenti non consoni alla
quiete e alla sicurezza del contesto marino e delle aree residenziali costiere, in particolare l’uso, a
bordo delle imbarcazioni, di potenti amplificatori sonori, accompagnati da musica ad alto volume e
schiamazzi;
Questo fenomeno sta dando luogo a vere e proprie “feste galleggianti” che arrecano disturbo alla
quiete pubblica, in particolare ai residenti delle borgate marinare di Sferracavallo, Mondello,
Addaura, Vergine Maria e Arenella;
A Sferracavallo, in particolare, il golfo risulta sistematicamente occupato da imbarcazioni che
gettano l’ancora in modo abusivo, ostruendo il transito da e verso il porto e le attività di
rimessaggio, nonché danneggiando le praterie di posidonia all’interno dell’area marina protetta
compresa tra la Riserva Naturale di Capo Gallo e il litorale di Isola delle Femmine;
Considerato che:
Il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante il Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs. 18 luglio
2005, n. 171, come modificato dal D.M. 17 settembre 2024, n. 133, all’art. 91-bis, comma 4,
stabilisce che:
Comune di Palermo
Area della vice segreteria generale
Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle
“Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all’ancora entro
il limite di 500 metri dalla costa di produrre rumori molesti”;
L’art. 9, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilisce che il Sindaco può, con
provvedimento motivato, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o
abbattimento delle emissioni sonore, incluso il divieto parziale o totale di specifiche attività, in
presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente;
Preso atto che:
Le emissioni sonore provenienti dalle imbarcazioni, a qualsiasi orario, sono oggetto di numerose
segnalazioni da parte di cittadini, che lamentano il mancato rispetto dei limiti normativi, con
conseguente disagio e compromissione del benessere psico-fisico;
L’assenza di idonee misure preventive ha consentito il protrarsi del fenomeno e il consolidarsi di
comportamenti dannosi per la collettività;
Considerato infine che:
Il Comune di Acireale, con Ordinanza n. 52 del 7 luglio 2025, e la Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera di Bari, con Ordinanza n. 43 del 27 giugno 2025, hanno vietato l’uso di strumenti di
amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di unità da diporto entro i 500 metri dalla costa;
Comune di Palermo
Area della vice segreteria generale
Ufficio Speciale per il Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti:
Antonino Randazzo, Consigliere comunale del M5S;
Giovanni Galioto e Simone Aiello, Consiglieri della Settima Circoscrizione;
CHIEDONO
Al Signor Sindaco del Comune di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, l’emanazione di un’Ordinanza
Sindacale che preveda il divieto di utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo delle
imbarcazioni entro 500 metri dalla costa, al fine di contenere i fenomeni di diffusione sonora sul
territorio comunale e tutelare la salute pubblica, l’ambiente e la quiete del litorale palermitano.
In allegato si trasmettono, a titolo esemplificativo, copia:
dell’Ordinanza n. 52 del 07 luglio 2025 del Comune di Acireale
dell’Ordinanza n. 43 del 27 giugno 2025 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di
Bari.
In attesa di un pronto ed urgente riscontro si porgono cordiali saluti.
Il Consigliere Comunale del M5S
Antonino Randazzo
I Consiglieri della Settima Circoscrizione del M5S
Giovanni Galioto
Simone Aiello
Città di Acireale
Ordinanza N.
Data di registrazione
OGGETTO:
07/07/2025
CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI DIFFUSIONE SONORA SUL
TERRITORIO COMUNALE PROVENIENTI DA AMPLIFICATORI SU
IMBARCAZIONI, A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• il fenomeno dell’inquinamento acustico ha assunto gli aspetti di un vero e proprio problema sociale, con
conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto produce effetti negativi sulla salute, non solo sul sistema
uditivo ma anche al sistema circolatorio e al sistema respiratorio e produce, altresì, reazioni psicologiche
negative al sonno;
sull’inquinamento acustico”, affidando specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai
Comuni;
• per la complessità della materia e l’esteso campo di applicazione dei compiti affidati dalla legge,
successivamente alla pubblicazione della stessa, sono stati emanati diversi decreti con l’obiettivo di integrare
e di adeguare la normativa esistente alle diverse esigenze di tutela pubblica, in particolar modo a livello locale;
• per le funzioni delegate agli Enti Locali, questa Amministrazione deve procedere alla stesura della
zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico del territorio;
• in assenza degli strumenti sopraddetti, l’emissione e le immissioni sonore, con i relativi parametri di
applicazione, ivi compresi i limiti differenziali, che scaturiscono dai relativi disposti dei DD.PP.CC.MM.,
devono intendersi disciplinati dalla normativa nazionale;
DATO ATTO CHE:
• l’estate è iniziata e, con essa, sono tornate le giornate affollate lungo le splendide coste Acesi frequentate
anche da centinaia di bagnanti e diportisti che, a bordo di imbarcazioni di ogni tipo, affollano il mare per
godere delle limpide acque;
• tuttavia, accanto a chi vive il mare con rispetto e discrezione, stanno emergendo comportamenti poco consoni
alla sicurezza e alla quiete dell’ambiente marino e dei cittadini residenti nelle frazioni a mare;
• più in particolare, si riscontra un fenomeno in crescita, quello dell’utilizzo, a bordo, di potenti amplificatori
sonori, spesso accompagnati da schiamazzi e musica ad alto volume. In alcuni casi, più imbarcazioni si
radunano per trasformare tratti di mare in vere e proprie “feste galleggianti”, arrecando grande disturbo alla
quiete di coloro i quali abitano in fabbricati siti in prossimità della riva del mare oltre che creare condizioni di
rischio per la balneazione e la navigazione;
CONSIDERATO CHE:
171 modificato con D.M. 17/09/2024 n. 133 nell’art. 91 bis rubricato “Limiti di velocità e di emissioni sonore”
al comma 4 prevede: “Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità di diporto in transito, in sosta e
all’ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne,
tale limite è determinato dall’autorità della navigazione interna competente”.
• alcune Capitanerie di Porto del territorio nazionale, riscontrato un aumento esponenziale del fenomeno delle
feste a bordo di private unità di diporto nei tratti di mare adiacenti alla costa con utilizzo improprio di impianti
di diffusione sonora esterna percepibili su vaste aree di mare e costiere del circondario marittimo, hanno
emesso ordinanze sul contenimento dei fenomeni di diffusione sonora nell’ambito del circondario marittimo,
a salvaguardia della sicurezza della navigazione;
• tali ordinanze, per quanto di competenza in relazione alle specifiche normative di legge come il D.Lgs.
18/07/2005 n. 171 “Codice della nautica da diporto….” e il D.M. 29/07/2008 n. 146 recante il Regolamento di
l’utilizzo, lungo il litorale del Circondario marittimo di competenza, di strumenti di amplificazione sonora a
bordo di qualsiasi tipo di unità di diporto ed in particolare entro 500 metri dalla costa;
• per quanto di competenza, le ragioni del superiore divieto sono legate al fatto che tali emissioni diffuse
risultano, nello specifico, gravemente pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione atteso che arrecano
disturbo al corretto ascolto del canale di emergenza per il caso di richieste di soccorso durante la navigazione
ovvero compromettono l’ascolto di segnali sonori di unità navali tesi ad evitare sinistri marittimi, nonché alla
necessità di provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare ove insistono attività di
balneazione e da diporto in relazione alle situazioni di emergenza cui ciascun bagnante e/o navigante non può
esimersi dal vigile ascolto in caso di richieste di soccorso in prossimità e, infine alla necessità di provvedere
alla tutela della sicurezza della navigazione connessa agli ambienti di vita interni ed esterni dell’unità navale;
RITENUTO CHE:
• il Sindaco ha competenza di emanare ordinanze per affrontare l’inquinamento acustico, compreso quello
causato da amplificatori su barche, se tale inquinamento ha origine dal mare e colpisce il territorio comunale;
• la competenza del Sindaco in materia di inquinamento acustico è sancita dalla legge quadro
sull’inquinamento acustico – Legge 26/10/1995 n. 447 – all’art. 9 comma 1 che recita: “Qualora sia richiesto
da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, il presidente
della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente, secondo quanto
previsto dall’articolo 8 della Legge 3 marzo 1987 n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito
delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di
determinate attività…..”;
• la quiete pubblica – intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore prodotte da una fonte
determinata, con uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche di questo, secondo un criterio
di media tollerabilità – costituisce un bene collettivo, soprattutto nelle ore notturne dedicate al riposo, al fine
di contenere disagi fisici e psicologici che, non di rado, sfociano in malattie vere e proprie. La quiete costituisce,
dunque, una condizione necessaria affinchè sia garantita la salute, che deve essere tutelata come fondamentale
diritto dell’individuo ed interesse della collettività dagli enti pubblici (art. 32 della Costituzione). Il diritto alla
quiete, come espressione del diritto alla salute psico-fisica, prevale in questo senso anche sugli interessi
economici di quanti costituiscano la causa diretta o indiretta del disturbo, svolgendo un’attività economica di
cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi;
• il Sindaco può, dunque, emanare ordinanze in questa situazione anche ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che si riporta, di seguito, testualmente: “In particolare,
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di
tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei
provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta
allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più
ambiti territoriali regionali”.
PRESO ATTO CHE:
• le emissioni sonore provenienti, a qualsiasi orario, dalle imbarcazioni, sono state oggetto di diverse
segnalazioni all’Amministrazione Comunale, con le quali è stato fatto presente il mancato rispetto dei limiti
imposti dalle norme nazionali e regionali con conseguente disagio legato all’inquinamento acustico;
• la mancata adozione di idonee misure di prevenzione ha causato il ripetersi e protrarsi delle emissioni,
producendo disturbo della quiete ed il ripetersi dei fenomeni di inquinamento acustico;
• anche a prescindere dalle rilevazioni di competenza dell’ARPA, che comunque richiederebbero tempi
burocratici incompatibili col dover intervenire nel solco della contingibilità ed urgenza, è sin troppo evidente,
anche dai documenti filmati trasmessi da cittadini allo Scrivente, che le emissioni sonore provenienti da tali
imbarcazioni sono di notevole disturbo per la quiete pubblica;
VALUTATO CHE:
• quanto previsto dal D.M. 29/07/2008 n. 146 recante il Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del D.Lgs.
applicative, seppur dettato per scongiurare i paventati rischi per la balneazione e la navigazione, possa valere
anche ad altri effetti che interessano la competenza comunale dovendo il Sindaco agire per tutelare la salute e
la tranquillità dei cittadini anche intervenendo sull’inquinamento acustico proveniente dal mare;
• è dovere di questa Autorità tutelare, in via primaria, la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute
psicofisica;
• può considerarsi accertata la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, come tale sufficiente a
concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace
strumento previsto dall’art. 9 comma 1 della citata Legge n. 447 del 1995, tenuto conto che l’inquinamento
acustico rappresenta, ontologicamente, una minaccia per la salute pubblica;
Richiamati:
– la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
– il D.Lgs. 18/07/2005 n. 171 “Codice della nautica da diporto….” e il D.M. 29/07/2008 n. 146 recante il
– l’art. 50 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– l’art. 32 della Costituzione;
– l’art. 844 del Codice Civile;
Visti:
– l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
ORDINA
Articolo 1
(Divieto)
Fermo restando le prescrizioni di competenza di altre Autorità, in aspetti connessi, ai fini della tutela della
cittadinanza dall’inquinamento acustico e quindi per la tutela della salute pubblica con particolare riferimento
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, lungo il litorale del Circondario marittimo di
Acireale e relative Frazioni a mare, ed in particolare entro 500 metri dalla costa, è vietato l’utilizzo di strumenti
di amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di imbarcazione e di unità di diporto.
Articolo 2
(Disposizioni finali e norme sanzionatorie)
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, e in particolare alla Polizia Locale, di osservare e far osservare la presente
Ordinanza.
Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, è punito, se il fatto non costituisce altro reato
o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:
– dell’art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659, 660 del codice
penale.
Dispone, altresì,
che la presente Ordinanza venga pubblicata, dall’Ufficio di Staff – Gabinetto del Sindaco, all’Albo Pretorio
dell’Ente e pure nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente e trasmessa: