
(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 ORDINANZA DEL SINDACO
n. 6 del 16/06/2025
OGGETTO:
Ordinanza diretta al divieto di introduzione, vendita per asporto, consumazione e abbandono
di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro
contenitore realizzato con il medesimo materiale nella Piazza XX Settembre e nell’area
antistante il Teatro comunale Giuseppe Verdi per il concerto inaugurale, in occasione dello
svolgimento di una serie di iniziative, spettacoli e intrattenimenti musicali nell’ambito della
rassegna di eventi denominata “Estate a Pordenone 2025”.
IL SINDACO
PREMESSO che nell’ambito della rassegna di manifestazioni ed eventi denominata “Estate a Pordenone
2025”, dal giorno 22 giugno al giorno 31 agosto 2025 in piazza XX Settembre e il 21 giugno nell’area
antistante il Teatro comunale Giuseppe Verdi per il concerto inaugurale, sono previsti numerosi spettacoli e
intrattenimenti al pubblico che possono richiamare una notevole affluenza di persone, provenienti anche dai
comuni limitrofi;
PRESO ATTO che alla luce della circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno prot. 11001/1/110/(10) del
occasione della rassegna di eventi, ha predisposto un “Piano di sicurezza e gestione delle Emergenze” nel
quale vengono riportate specifiche misure finalizzate ad assicurare alti livelli di sicurezza;
RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del
condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e
misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’ordine pubblico;
CONSIDERATO che, data la rilevante presenza di pubblico e l’ipotetico conseguente consumo di bevande,
l’abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i
frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o
essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;
VISTO che nell’area interessata dall’iniziativa operano alcuni esercenti il commercio in sede fissa, di vendita
e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
CONSIDERATO, pertanto, la necessità di intervenire per contribuire a creare le condizioni affinché vi sia
maggiore garanzia di ordine e sicurezza pubblica e per evitare fenomeni di pericolo, rischiosi per la
sicurezza pubblica ed il degrado urbano ed ambientale, causati dall’abbandono generalizzato di contenitori
di bevande pericolosi per l’incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine, che possono trasformarsi in
oggetti contundenti atti a ferire le persone;
VISTO:
ï il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 che
definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare
comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare
lo scadimento della qualità urbana;
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ï l’articolo 50, comma 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 8 del Decreto
Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del
quale “il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città
interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di
specifici eventi, (_) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza
non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche “;
ï l’articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000: “4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
per le motivazioni indicate in premessa:
ORDINA
in piazza XX Settembre e nello spazio antistante il Teatro comunale Giuseppe Verdi in occasione del
concerto inaugurale della rassegna, in tutta l’area dedicata alla rassegna di eventi denominata “Estate a
Pordenone 2025 che richiama un notevole afflusso di spettatori, nelle seguenti giornate e fasce orarie:
ORARIO DI
INIZIO EVENTI
Sabato 21 giugno
21.00
Domenica 22 giugno
21.00
Venerdì 27 giugno
21.00
Sabato 12 luglio
21.00
Lunedì 14 luglio
21.00
Venerdì 25 luglio
21.00
Domenica 27 luglio
21.00
Mercoledì 30 luglio
21.00
Giovedì 7 agosto
21.00
Domenica 10 agosto
21.00
Giovedì 14 agosto
20.45
EVENTO
DIVIETI PREVISTI
DAL PRESENTE
PROVVEDIMENTO
Intrattenimento musicale
inaugurazione rassegna
(di fronte Teatro Verdi)
Intrattenimento musicale – arena
Concerto per pianoforte
Intrattenimento musicale – arena
Radio 80 power – Festa anni 80
con Gazebo e Alberto Camerini
Intrattenimento musicale- arena
DJ set Broccoletti POP
Intrattenimento musicale – arena
concerto musica Blues
Intrattenimento per le famiglie –
arena spettacolo di magia Mago
Sirius – 5° Magic Night
Intrattenimento musicale – arena
25° Festival Mondiale del folklore
giovanile Friuli Venezia Giulia
Intrattenimento musicale- arena
Finale del concorso canoro “Il tuo
canto libero” – Città di Pordenone
– con Absolute 5
Intrattenimento musicale- arena
Allegria caraibica – musica e ballo
Intrattenimento musicale- arena
Notte magica di San Lorenzo
“Vecchio Frac” omaggio a
Domenico Modugno
Intrattenimento musicale – arena
57° Festival Internazionale del
Folklore Aviano Piancavallo – Il
festival a Pordenone
Dalle ore 19.00 alle
ore 24.00 e comunque
fino a termine eventi
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Domenica 31 agosto
21.00
Intrattenimento musicale- arena
Concerto Nadyne Rush in
Respect – Omaggio a Anitha
Franklin
a) è vietato introdurre e somministrare bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di
vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale; la somministrazione delle
bevande, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all’interno dei
locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività,
legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico;
b) oltre a ciò è vietato consumare e di conseguenza abbandonare qualsiasi genere contenute in lattine
e bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
c) per i pubblici esercizi presenti nelle aree suddette la somministrazione delle bevande è consentita
unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all’interno dei locali e delle aree dei
pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate
all’occupazione di suolo pubblico;
d) è consentita la detenzione di bevande o alimenti di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di
vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale, per asporto ad uso
domestico, purché ancora sigillate o chiuse così come commercializzate e contenute in buste di
plastica leggera o carta.
AVVERTE CHE
Fatte salve, ove applicabili, altre diverse sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la
violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa da euro
25,00 ad euro € 500,00 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo
All’atto della contestazione il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito e fatto salvo altre
disposizioni di legge, consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi
utilizzati ai fini della commissione dell’illecito previsto.
E’ facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione
dell’organizzazione dell’evento, impedire l’ingresso nell’area della manifestazione e allontanare dalla stessa
tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione
Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120
giorni.
DÀ ATTO
che ai sensi del 4° comma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente provvedimento è stato
preventivamente comunicato al Prefetto di Pordenone anche ai fini della predisposizione degli strumenti
ritenuti necessari alla loro attuazione;
DEMANDA
L’obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti farla
osservare.
DISPONE
che la presente ordinanza venga:
x pubblicata all’albo pretorio-on line;
x resa nota attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa;
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x tramite SUAP portata a conoscenza agli organizzatori della manifestazione e alle associazioni che, a
vario titolo, partecipano quali soggetti attivi alla manifestazione, nonché ai titolari delle attività di pubblico
esercizio o comunque autorizzate alla somministrazione di bevande i cui locali insistano all’interno
dell’area urbana interessata;
x che la presente ordinanza sia trasmessa:
all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pordenone, Piazza Del Popolo 1 – Pordenone,
alla Questura di Pordenone – P.le Giovanni Palatucci, 1 – Pordenone,
al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri – via Planton – Pordenone,
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza – via dell’Autiere, 51 – Pordenone,
al Comando Polizia Locale – via Oderzo, 9 – Pordenone.
La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Il Sindaco
Alessandro Basso
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: BASSO ALESSANDRO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 16/06/2025 12:30:02
Atto n. 6 del 16/06/2025