
(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE
OGGETTO:
Numero
12/06/2025
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI 2025
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
38/2016, L.R. n. 53/2019, il quale dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2025 in tutte
le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia nel periodo dal 15 giugno al 15
settembre 2025, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio
boschivo regionale (A.I.B.);
Letto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura
e loro pertinenze incombe, con l’approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di
precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di
vario genere;
Considerato altresì, che l’eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità,
alla viabilità nonché alle aree pubbliche e private;
Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili allo stato di abbandono in cui
versano i predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;
Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel
contempo la pubblica e privata incolumità, nonché l’emissione in atmosfera di anidride carbonica;
Letto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m. e i.
ORDINA
Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall’art. 59 del T.U.L.P.S.:
1. Ai proprietari, conduttori, affittuari, Enti Pubblici e privati, gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici,
terreni, aree boscate, cespugliate e a pascolo, ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o
abbandonati, di attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
attiva contro gli incendi boschivi vigente.
In particolare di eseguire le attività di prevenzione incendi nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
� Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati
allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle
operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno
della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per
una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non
si propaghi alle aree cirostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di
mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
� I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o
a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce
protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo,
prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo,
possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
� I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e
conservazione dei boschi, hanno l’obbligo di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e
la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
� I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi
tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5
metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature
non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.
Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in
quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
� I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di
realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5
metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
� All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997,
n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si
applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente
adottate dall’ente di gestione.
di grave pericolosità incendi, dal 15 giugno al 15 settembre 2025, in tutte le aree della Regione a rischio
incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, ad integrazione delle
Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della L. 353/2000, è tassativamente vietato:
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche o private;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecnici;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali,
gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
AVVISA
1. che sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca è possibile visionare il testo
2. che per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l’azione penale,
estinguibili con le modalità previste dalla L. n. 689/1981;
3. che le Forze dell’ordine, la Stazione Carabinieri – Forestale, il Comando di Polizia Regionale e il
Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza
perseguendo i trasgressori a termini di legge;
4. a norma dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse
potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia. In alternativa, al termine di
gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
DISPONE
la notifica di questa ordinanza, nei modi e nei termini di legge, da parte dell’ufficio Archivio di questo Ente a
tutti i Comandi di Polizia sopra menzionati e interessati, nonché la pubblicizzazione a mezzo manifesti
murali negli appositi spazi previsti e la pubblicazione all’albo pretorio online di questo Ente, nonché alle
seguenti Associazioni di categoria interessate:
Confagricoltura – Via Taranto n. 31, Martina Franca
Coldiretti – Via Bainsizza 14, Martina Franca
C.I.A. – Via Toniolo 4, pal. C, Martina Franca
Sindaco
PALMISANO GIANFRANCO / Namirial
Atto firmato Digitalmente
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.