
(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 62/25
Lussemburgo, 3 giugno 2025
Sentenza della Corte nella causa C-460/23 | [Kinsa] 1
Il cittadino di un paese terzo che entra illegalmente nell’Unione europea
non può essere sanzionato per favoreggiamento dell’ingresso illegale per il
solo fatto di essere accompagnato dal figlio minorenne
Infatti, tale genitore esercita semplicemente la responsabilità che gli incombe nei confronti del minore
Un tribunale italiano ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla portata del comportamento illecito di
favoreggiamento dell’ingresso illegale, previsto dal diritto dell’Unione. La Corte risponde che non rientra in tale
fattispecie la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, faccia entrare
nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e nei confronti dei quali essa è
effettivamente affidataria. Infatti, tale condotta non co stituisce favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che
il diritto dell’Unione mira a combattere, ma esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti
minori, derivante dal loro rapporto familiare. Il diritto dell’Unione osta quind i a una normativa nazionale che
sanziona penalmente tale condotta.
Nell’agosto 2019, una cittadina di un paese terzo si è presentata alla frontiera dell’aeroporto di Bologna (Italia),
all’arrivo di un volo proveniente da un paese terzo, accompagnata da sua figlia e da sua nipote, entrambe minorenni
e aventi la sua stessa cittadinanza, utilizzando passaporti falsi. Dopo essere stata arrestata, le è stato contestato il
reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale. Ella ha dichiarato di essere fuggita dal suo paese di origine perché lei
e la sua famiglia erano minacciate di morte dal suo ex compagno. Temendo per l’integrità fisica della figlia e della
nipote, di cui era effettivamente affidataria a seguito del decesso della madre della bambina, le ha portate con sé.
Poco tempo dopo, ha presentato una domanda di protezione internazionale.
Nell’ambito del procedimento penale, il Tribunale di Bologna si è rivolto alla Corte di giustizia. Quest’ultima ha
quindi esaminato la questione se tale condotta rientri nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso
illegale, ai sensi del diritto dell’Unione 2, e se possa essere sanzionata penalmente.
La Corte risponde, in primo luogo, che la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento
delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che
l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria, non rientra nei comportamenti illeciti di
favoreggiamento dell’ingresso illegale ai sensi del diritto dell’Unione.
Infatti, tale condotta costituisce esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti minori, derivante
dal rapporto familiare e dall’affidamento effettivo di tali minori. Un’interpretazione in senso contrario
comporterebbe un’ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e nei diritti
fondamentali del minore, sanciti agli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al punto
da pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali.
Tale interpretazione si impone, nel caso di specie, anche sotto il profilo del diritto fondamentale all’asilo. infatti, dato
che la persona interessata ha presentato una domanda di protezione internazionale, ella non può, in linea di
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principio, essere considerata in situazione di soggiorno irregolare fintantoché non sia stata adottata una decisione
sulla sua domanda in primo grado, né può incorrere in sanzioni penali a causa del suo proprio ingresso illegale o
per essere stata accompagnata, al momento di tale ingresso, dalla figlia e dalla nipote di cui è effettivamente
affidataria.
La Corte risponde, in secondo luogo, che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che sanziona
penalmente tale condotta.
Infatti, gli Stati membri non possono estendere la portata dell’illecito di favoreggiamento dell’ingresso illegale, come
definito dal diritto dell’Unione, includendovi comportamenti non previsti da quest’ultimo, in violazione della Carta.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Troverete qui un video esplicativo del Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla sentenza.
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Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
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