
(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 23 maggio 2025
L’ESPULSIONE AMMINISTRATIVA DELLO STRANIERO NEL CORSO DELLA DETENZIONE HA NATURA AMMINISTRATIVA E NON TRATTAMENTALE
Con la sentenza numero 73 depositata in data odierna la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata in riferimento all’articolo 27, terzo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in relazione alla misura dell’espulsione alternativa alla detenzione, prevista dall’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo numero 286 del 1998 per lo straniero detenuto, identificato, che debba scontare una pena residua inferiore ai due anni di reclusione per reati non di particolare gravità, e che si trovi in una condizione di irregolarità del soggiorno.
La misura espulsiva disposta dal magistrato di sorveglianza ha natura amministrativa, anticipando l’espulsione amministrativa dovuta all’irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena, e non può essere per questo equiparata alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario.
Non si tratta, tuttavia, di un automatismo espulsivo, in quanto il magistrato di sorveglianza è tenuto a operare una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, nel rispetto dei divieti di espulsione per condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998, che lo stesso articolo 16, comma 9, del testo unico richiama.
Roma, 23 maggio 2025