
(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 ▬▬▬▬▬▬ Ufficio Stampa ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
COMUNICATO STAMPA
Successioni, nella circolare dell’Agenzia focus sulle novità
Con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente
Imposta di successione non più “richiesta” dall’Agenzia delle Entrate ma calcolata dal
contribuente; chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo; riduzione delle
sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Con la circolare n. 3/E l’Agenzia
fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus), al fine di
razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione.
Come funziona l’autoliquidazione – Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non
sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso
di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a
provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90
giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi
dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). Per esempio, se una successione
viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il
versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni
decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione
di successione).
Gli altri chiarimenti – Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla
determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul
valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Inoltre, ricorda che il Dlgs n.
139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per
l’applicazione dell’imposta. Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era
residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in
Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
Le sanzioni – La circolare riepiloga, infine, l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni
delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1°
settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato
varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili.
Roma, 17 aprile 2025
AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | http://www.agenziaentrate.gov.it
INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI
INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI
Ufficio Stampa
800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)
06.976176.89 (da cellulare)