
(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 COMUNICATO STAMPA n. 47/25
Lussemburgo, 10 aprile 2025
Sentenza della Corte nella causa C-607/21 | État belge (Prova del legame di dipendenza)
Il cittadino di un paese terzo, genitore di un cittadino dell’Unione,
beneficia di un diritto di soggiorno derivato per un periodo superiore a tre
mesi nello Stato membro ospitante se prova, da un lato, che era a carico di
tale cittadino dell’Unione nel suo paese d’origine alla data in cui ha
lasciato detto paese terzo e, dall’altro, che è a carico di detto cittadino
dell’Unione alla data di presentazione della sua domanda di carta di
soggiorno, quando sono trascorsi diversi anni tra queste due date
Il diritto di soggiorno derivato non può essere negato al cittadino di un paese terzo che soddisfi tale condizione
per il motivo che, in applicazione della normativa nazionale, quest’ultimo, alla data della sua domanda di
carta di soggiorno, soggiorna irregolarmente nel territorio dello Stato membro ospitante
Una cittadina marocchina è entrata in Belgio nel 2011 e ha chiesto il ricongiungimento familiare con suo figlio,
cittadino belga. Dopo il rigetto di tale domanda, essa ha chiesto, nel 2015 e nel 2017, un diritto di soggiorno in
qualità di ascendente diretta a carico della compagna olandese del figlio, la quale ha effettuato, nel 2005, una
dichiarazione di coabitazione con lui dinanzi all’ufficiale di stato civile belga.
Tale cittadina marocchina ha prodotto documenti risalenti agli anni 2010 e 2011, periodo precedente il suo arrivo in
Belgio, per dimostrare che era materialmente dipendente dal nucleo familiare che aveva raggiunto durante tale
periodo. Le autorità belghe hanno tuttavia respinto la sua domanda di carta di soggiorno, ritenendo che tali
documenti fossero troppo risalenti per dimostrare che la richiedente era a carico di tale nucleo familiare nel suo
paese d’origine prima dell’ingresso in Belgio.
Il Consiglio di Stato belga si è rivolto alla Corte di giustizia per sapere quale sia la data rilevante, secondo il diritto
dell’Unione1, per valutare la condizione secondo cui il genitore, cittadino di un paese terzo, deve essere «a carico»
del cittadino dell’Unione raggiunto, quando sono trascorsi diversi anni tra l’ingresso di tale genitore nello Stato
membro ospitante e la presentazione di una nuova domanda di carta di soggiorno. In tale contesto, esso chiede
altresì se detto genitore possa fondarsi su documenti rilasciati prima della partenza dal suo paese d’origine e se sia
rilevante la circostanza che, secondo il diritto nazionale, detto genitore si trovi in una situazione di soggiorno
irregolare.
La Corte considera che, affinché l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, che soddisfa a sua volta
le condizioni previste dalla direttiva2, possa beneficiare di un diritto di soggiorno derivato, egli deve dimostrare di
essere, sia alla data della sua domanda di carta di soggiorno, presentata diversi anni dopo il suo arrivo nello
Stato membro ospitante, sia alla data di tale arrivo, a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner.
Qualora tali condizioni siano soddisfatte, detto ascendente diretto beneficia, in forza del diritto dell’Unione, di un
diritto di soggiorno che non dipende dal rilascio di una carta di soggiorno e dalla regolarità del soggiorno in
applicazione della normativa nazionale. Di conseguenza, tale diritto non può essergli negato per il motivo che egli
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soggiorna, secondo il diritto nazionale, in modo irregolare nel territorio dello Stato membro in cui sono stabiliti il
cittadino dell’Unione raggiunto e il partner di quest’ultimo.
Per dimostrare che, al momento del suo arrivo nello Stato membro ospitante, era «a carico» ai sensi del diritto
dell’Unione, tale ascendente diretto deve poter produrre, a sostegno della sua domanda, documenti rilasciati in
passato e attestanti l’esistenza di una situazione di dipendenza nel suo paese d’origine alla data in cui ha
fisicamente raggiunto tale cittadino dell’Unione e il partner di quest’ultimo. Tali documenti non possono essere
considerati troppo risalenti.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
Articolo 7 della direttiva 2004/38.
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