
(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema bancario, finanziario e assicurativo
Il sistema delle regole
e dei controlli di vigilanza prudenziale
Audizione del Capo Dipartimento
Vigilanza Bancaria e finanziaria della Banca d’Italia
Giuseppe Siani
Roma, 10 aprile 2025
Signor Presidente, Onorevoli Senatori,
ringrazio la Commissione Parlamentare per avere invitato la Banca
d’Italia a presentare le proprie considerazioni in merito al sistema delle
regole e dei controlli di vigilanza. Nel mio intervento illustrerò in primo
luogo il complesso quadro normativo e istituzionale nell’ambito del quale la
Banca d’Italia svolge i compiti previsti dall’ordinamento. Dopo una breve
disamina dei principali profili di rischio del sistema, illustrerò l’attività
della vigilanza e le relative priorità strategiche.
La Banca d’Italia svolge un ruolo centrale per la stabilità del sistema
finanziario, esercitando funzioni di regolamentazione e supervisione sugli
intermediari bancari e finanziari. Nel quadro istituzionale europeo, siamo
inoltre parte attiva nella definizione delle regole prudenziali e collaboriamo
per assicurarne l’applicazione. L’attività di vigilanza si basa sull’analisi
dei rischi e sull’adozione di interventi proporzionati, in un contesto
caratterizzato da significativi cambiamenti economici e normativi.
Nel corso degli anni, sono stati progressivamente estesi i compiti di
supervisione attribuendo alla Banca d’Italia responsabilità relative a diversi
profili dell’attività finanziaria; in particolare, ai tradizionali poteri in ambito
prudenziale si sono affiancati quelli sulla tutela della clientela e sul contrasto
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che sono sotto la competenza
– in ambito nazionale – di unità organizzative dedicate con le quali la
vigilanza prudenziale intrattiene costanti rapporti di collaborazione.
L’architettura istituzionale dell’attività di vigilanza
Ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB), la Banca d’Italia vigila
sugli intermediari bancari e finanziari per garantire una gestione sana e
prudente e promuovere al contempo la stabilità del sistema, l’efficienza e la
competitività del settore, ponendo in tal modo le condizioni per assicurare la
tutela del risparmio e un adeguato finanziamento delle attività economiche.
In un contesto macroeconomico mutevole e in una fase storica caratterizzata
da una rapida innovazione tecnologica, l’azione della vigilanza è orientata
a identificare possibili nuovi rischi e, ove necessario, intervenire per
migliorare la capacità degli operatori di affrontare i cambiamenti in corso.
Nel sistema operano, oltre alle banche, anche intermediari non bancari,
vigilati dalla Banca d’Italia ai sensi del TUB; gli intermediari finanziari
iscritti nell’albo ex. art. 106 TUB, gli istituti di pagamento (IP) e di moneta
elettronica (IMEL).
Recenti interventi normativi europei hanno ampliato il novero dei
soggetti vigilati dal nostro Istituto: con il recepimento della Direttiva
(UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori dei crediti deteriorati
(Secondary Market Directive, SMD) sono stati aggiunti i gestori di crediti
in sofferenza; inoltre, in base al recente Regolamento (UE) 2023/1114
sui mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets Regulation,
MiCAR) e alla relativa disciplina italiana di adeguamento (Decreto
legislativo 129/2024), la Banca d’Italia e la Consob vigilano, ciascuna
secondo le proprie competenze, anche su nuove tipologie di soggetti
(emittenti di cripto-attività e fornitori di servizi, cambio in moneta legale,
custodia e gestione di cripto-attività).
Quest’anno è inoltre entrato in vigore anche il Regolamento (UE)
2022/2554 relativo alla resilienza digitale per il settore finanziario (Digital
Operational Resilience Act, DORA), che ha rafforzato il ruolo delle autorità
in tema di controlli nei confronti delle entità finanziarie e ha introdotto
nuove responsabilità verso i loro fornitori di servizi informatici (ICT), con
poteri di vigilanza informativa, ispettiva e sanzionatoria.
Il Testo unico della Finanza (TUF) attribuisce poi alla Banca d’Italia
poteri di vigilanza prudenziale anche su: le società di intermediazione
mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di
investimento a capitale fisso o variabile (SICAF e SICAV) e i fornitori
di servizi di crowdfunding. Anche per questi operatori, l’obiettivo è la
stabilità patrimoniale, la conduzione di una sana e prudente gestione e il
contenimento dei rischi1.
Per tutti gli intermediari che operano nel comparto dei servizi di investimento e della gestione
collettiva del risparmio (banche, SIM, gestori di OICR) e per i fornitori di servizi di crowdfunding,
il TUF attribuisce invece alla Consob il compito di vigilare sulla trasparenza e sulla correttezza dei
comportamenti dei soggetti vigilati nei confronti degli investitori e del mercato.
Alla fine del 2024 il sistema bancario italiano comprendeva 134 intermediari,
suddivisi in 53 gruppi bancari e 81 istituti individuali. I gruppi bancari italiani
classificati come significativi nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico sono 12
e rappresentano oltre l’80 per cento degli attivi di sistema.
Per quanto concerne l’intermediazione non bancaria, risultavano iscritti nei
relativi albi: 176 società di gestione del risparmio, 19 società di investimento a capitale
fisso, 71 imprese di investimento2, 9 gruppi di SIM, 184 intermediari finanziari ex art.
106 TUB, 45 IP, 11 IMEL.
Operano inoltre in Italia 76 banche estere, in larga parte banche comunitarie, in
prevalenza appartenenti a gruppi ‘significativi’. Vi è anche un numero molto elevato
di intermediari bancari e finanziari che opera sul territorio in regime di Libera
Prestazione di Servizi (LPS), in via esclusiva o in aggiunta alla presenza territoriale.
La vigilanza sulle banche comunitarie che svolgono la propria attività in altri Stati
membri tramite succursali o in LPS spetta all’autorità competente dello Stato d’origine
(principio dell’home country control), salvi i limitati poteri previsti in capo all’autorità
del paese di insediamento. La vigilanza sulle banche extracomunitarie operanti sul
territorio spetta invece all’autorità del paese ospitante.
Per quanto riguarda la vigilanza sulle banche svolta dall’Istituto occorre
ricordare che, dopo la grande crisi finanziaria del 2007-2008 e la crisi
del debito sovrano del 2011, si sono intensificati gli sforzi per realizzare
l’Unione bancaria europea, basata su tre pilastri: il primo di questi, il
Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU, in inglese Single Supervisory
Mechanism, SSM), è operativo dal 2014 e prevede l’esercizio congiunto
di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da parte della Banca Centrale
Europea e delle Autorità nazionali competenti per la vigilanza dei paesi
aderenti3. All’interno di questo sistema i gruppi bancari e gli istituti di
credito sono classificati come “significativi” o “meno significativi” sulla
base di alcuni criteri definiti dalla normativa europea.
In base al Regolamento del Consiglio cha ha istituito il MVU (Regolamento
(UE) 1024/2013) e al Regolamento quadro del MVU (Regolamento BCE 2014/468)
sussistono cinque criteri per valutare la significatività di una banca o di un gruppo:
i) le dimensioni assolute e relative, ii) l’importanza economica, iii) la significatività
Di cui 60 società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, 9 extra UE e 2 imprese di investimento
di classe 1 autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia che soddisfano i requisiti previsti
dall’art. 4, paragrafo 1, punto 1) lettera b), del Regolamento UE 575/2013 relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Il secondo pilastro dell’Unione bancaria, il Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU), persegue invece
l’obiettivo di un’efficiente risoluzione delle banche in dissesto che contenga al minimo i costi per i
contribuenti e l’economia reale; il terzo pilastro, non ancora realizzato, è rappresentato dal sistema
europeo di assicurazione dei depositi.
delle attività transfrontaliere, iv) l’assistenza finanziaria pubblica diretta dal Fondo
europeo di stabilità finanziaria (FESF) o dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) e
v) il caso in cui la banca sia una delle tre principali nel proprio Stato membro.
In tale contesto, l’attività di vigilanza sulle ‘banche significative’ è
esercitata dalla BCE in stretta collaborazione con le Autorità Nazionali,
secondo le modalità stabilite a livello europeo nell’ambito del MVU.
In particolare, la vigilanza sui gruppi significativi è condotta dal
MVU tramite gruppi di analisti congiunti (Joint Supervisory Team, JST),
ai quali partecipano sia la BCE sia le Autorità Nazionali, assicurando la
condivisione delle informazioni tra tutte le autorità interessate; le decisioni
sono adottate dal Consiglio di vigilanza (in inglese, il Supervisory Board)
della BCE al quale partecipano anche i rappresentanti delle Autorità
Nazionali (inclusa la Banca d’Italia), con successiva approvazione
tramite procedura di non obiezione (non-objection procedure) da parte
del Consiglio esecutivo (Governing Council) del Sistema Europeo delle
Banche Centrali (SEBC).
La Banca d’Italia partecipa quindi alla supervisione di tutte le banche
significative europee, con un diretto coinvolgimento nel JST per quelle
insediate in Italia (italiane ed estere).
L’Istituto è inoltre responsabile della vigilanza diretta sulle banche
“meno significative” italiane, sulla base anche degli standard stabiliti dalla
BCE4; quest’ultima può assumere la vigilanza diretta su questi intermediari
in determinate circostanze5.
Per procedure di particolare delicatezza normativamente individuate,
quali l’autorizzazione o revoca all’esercizio dell’attività bancaria in Italia,
l’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni qualificate nelle banche
Il ruolo della BCE relativamente alle banche meno significative consiste nella definizione di standard
comuni per la vigilanza esercitata dalle Autorità Nazionali, nonché nella conduzione di analisi tematiche
volte a identificare gli enti fragili e ad assicurare standard di vigilanza elevati e coerenti nell’ambito del
MVU. Gli obblighi di segnalazione e le attività di supervisione della BCE possono essere incrementati
per enti ad alto rischio e ad alto impatto.
La BCE può decidere di esercitare direttamente la vigilanza su una banca meno significativa allorché
necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati (dopo essersi consultata
con le autorità nazionali competenti) o su richiesta di un’autorità nazionale.
italiane (le cosiddette procedure comuni), l’Istituto cura la fase istruttoria e
formula una proposta di decisione da sottoporre al Consiglio di vigilanza6.
In risposta alle citate crisi del 2007-2008 e del 2011, la normativa
europea ha altresì introdotto strumenti di vigilanza macroprudenziale
armonizzati al fine di accrescere la capacità di tenuta del sistema finanziario
a fronte di rischi sistemici e di quelli di natura ciclica e ne ha attributo
la responsabilità primariamente alle autorità nazionali (in Italia la Banca
d’Italia). Sono state introdotte, ad esempio, le riserve di capitale per gli
enti a rilevanza sistemica a livello globale e per quelli a rilevanza sistemica
a livello nazionale, la riserva di capitale per i rischi sistemici, nonché le
riserve anticicliche. Su questi strumenti, ove ritenuto necessario, anche
la BCE ha poteri di intervento, benché limitati a introdurre misure più
restrittive rispetto a quelle già stabilite a livello nazionale7.
L’attività di vigilanza della Banca d’Italia sul sistema finanziario
2.1 L’attività di regolamentazione prudenziale
Il quadro normativo e l’attività di regolamentazione svolgono un ruolo
fondamentale per orientare i comportamenti attesi degli intermediari vigilati
e, costituendo la base degli interventi di vigilanza, sono complementari
all’attività di supervisione. Da molti anni è in corso un processo di
convergenza della regolamentazione delle attività finanziarie e delle prassi
di vigilanza mediante la definizione di principi internazionali sviluppati
dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB)
e dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on
Banking Supervision, BCBS), nonché da altri organismi internazionali8,
A differenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di un ente creditizio, concessa su proposta
dell’autorità nazionale dello Stato membro in cui l’ente è stabilito, la revoca può essere disposta dalla
BCE anche di propria iniziativa.
In conformità con la raccomandazione 2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS; in inglese
European Systemic Risk Board, ESRB) che prevede a livello nazionale la presenza di un’autorità per il
coordinamento delle politiche macroprudenziali, è stato istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali
(Decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023). Il Comitato è composto dal Governatore della Banca
d’Italia, che lo presiede, dai Presidenti della Consob, della Covip e dell’Ivass. Il Direttore generale del Tesoro
partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Nel corso del 2024 il Comitato si è riunito due volte, il 5 luglio e
il 13 dicembre, presso la Banca d’Italia (cfr Relazione sulle attività del Comitato nel 2024).
Ad esempio il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) che promuove misure di contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
in accordo con le linee strategiche generali tracciate dal Gruppo dei Venti
(G20)9.
La grande crisi finanziaria ha determinato la necessità di rafforzare il
quadro regolamentare globale con la elaborazione di nuovi standard promossi
dal Comitato di Basilea, che vanno sotto il nome collettivo di Basilea III.
Lo sviluppo di queste riforme, avviato nel 2010, ha riguardato inizialmente
modifiche volte a rafforzare la capitalizzazione delle banche e a introdurre requisiti
di liquidità e limiti alla leva finanziaria. Nel 2019 il processo si è concluso con
l’approvazione della cosiddetta versione finale di Basilea III, con la quale il Comitato
ha avviato una generale revisione del trattamento di rischi tipici dell’attività bancaria
quali il rischio di credito, di mercato e operativo; ha inoltre limitato i benefici derivanti
dall’utilizzo di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, anche in
relazione alla loro complessità.
Nel tempo, le riforme di Basilea, recepite nell’ordinamento europeo
mediante il consueto processo legislativo10, hanno significativamente
rafforzato il patrimonio e la liquidità delle banche, accrescendo la fiducia del
mercato nella loro solidità e capacità di assorbire shock inattesi. Tali riforme
hanno aumentato la capacità di resilienza del sistema bancario europeo, come
testimoniato dal fatto che non ha risentito in misura rilevante dell’instabilità
provocata nel 2023 dalla crisi di alcune banche regionali statunitensi, alle
quali gli standard internazionali non erano integralmente applicati11.
Le nuove regole di Basilea sono applicate nell’Unione a partire
dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della terza revisione del
Regolamento CRR. Fa eccezione solo l’applicazione del nuovo quadro
regolamentare sul rischio di mercato, particolarmente rilevante per le
grandi banche con operatività internazionale, che è stato rinviato alla luce
La Banca d’Italia partecipa attivamente alle attività del G20, in particolare nell’ambito delle discussioni
economico-finanziarie. Nello specifico: il Governatore della Banca d’Italia partecipa alle riunioni
dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20; l’Istituto partecipa inoltre
con propri rappresentanti a gruppi di lavoro e riunioni tecniche, contribuendo ad analisi e dibattiti su
questioni macroeconomiche, di stabilità finanziaria, regolamentazione e sviluppo finanziario.
Ci si riferisce ai negoziati relativi alle successive versioni della Capital Requirement Directive
(CRD – Direttiva (UE) 2013/36) e del Capital Requirement Regulation (CRR – Regolamento (UE)
2013/575).
Gli Stati Uniti hanno limitato l’applicazione integrale degli standard solo ai grandissimi intermediari.
Le banche statunitensi colpite dagli episodi di crisi del marzo 2023, seppure di dimensioni significative
in termini assoluti, erano considerate di interesse regionale, dunque non tenute a uniformarsi agli
standard più rigorosi.
della persistente incertezza relativa all’attuazione delle regole nelle altre
principali giurisdizioni.
Il percorso non è infatti concluso tenuto conto che le regole di Basilea
non hanno valore cogente all’interno di una giurisdizione finché non
sono recepite nell’ordinamento nazionale; una piena omogeneità richiede
dunque che l’attuazione delle riforme venga completata da tutti i principali
paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, il processo di recepimento è ancora in
corso e sussistono diversi elementi di incertezza sull’aderenza agli elementi
chiave delle riforme; nel Regno Unito l’attuazione delle nuove regole è
stata recentemente rimandata al 1° gennaio 2027.
Tali ritardi creano disparità competitive. L’obiettivo condiviso rimane
la piena attuazione di Basilea III: una corsa al ribasso tra diversi ordinamenti
non è la risposta che va data all’esigenza di ridurre i rischi e di rendere
omogenee le regole a livello mondiale.
La Banca d’Italia partecipa anche alla definizione delle norme europee, fornendo
supporto tecnico al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nell’ambito dei
negoziati per la definizione di regolamenti e direttive, e collaborando alla stesura
di norme tecniche, elaborate dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV) di settore
(l’Autorità Bancaria Europea, in inglese European Banking Authority – EBA, l’Autorità
Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, in inglese European Securities and
Markets Authority – ESMA, l’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni
Aziendali e Professionali, in inglese European Insurance and Occupational Pensions
Authority – EIOPA)12 per disciplinare i profili più specifici.
A livello nazionale, infine, il TUB e il TUF attribuiscono alla Banca
d’Italia il potere di emanare norme secondarie di contenuto spiccatamente
tecnico; continuo è poi il supporto al MEF nella predisposizione di normative
su altre materie, quali i criteri di idoneità degli esponenti bancari.
In questo quadro, la regolamentazione del sistema finanziario è stata
modificata più volte per adeguarsi all’innovazione nei mercati e alla
creazione di nuovi prodotti, attività e operatori. Occorre però trovare un
giusto equilibrio, evitando regolamentazioni eccessivamente complesse,
che possono limitare lo sviluppo del mercato senza benefici tangibili per il
contenimento dei rischi.
Rappresentanti dell’Istituto partecipano anche al CERS, responsabile della vigilanza macroprudenziale
del sistema finanziario dell’Unione europea.
La Banca d’Italia partecipa attivamente al dibattito attualmente
in corso sulla semplificazione, che non deve essere interpretata come
deregolamentazione e portare alla riduzione dei requisiti di capitale, ma,
piuttosto, come contributo a promuovere un quadro regolamentare chiaro,
prevedibile, proporzionato e che eviti stratificazioni normative.
2.2 L’attività di supervisione
L’attività di vigilanza viene svolta seguendo un processo circolare in
cui diversi elementi (norme, metodologie di analisi, attività di monitoraggio
e controllo, identificazione e supervisione dei rischi) interagiscono tra
loro al fine di sviluppare la necessaria analisi tecnica sui diversi profili
di rischio. Le norme stabiliscono i vincoli operativi per gli intermediari,
mentre le metodologie orientano le attività di monitoraggio e controllo.
Contemporaneamente, l’esperienza acquisita nell’ambito della supervisione
svolta a distanza o in sede ispettiva agevola l’identificazione di nuovi
rischi e la conoscenza delle dinamiche di mercato, favorendo a loro volta
l’aggiornamento delle metodologie e influenzando il processo normativo
europeo e nazionale.
Il citato complesso quadro di riferimento rafforza l’esigenza di un
processo strutturato di individuazione delle priorità strategiche e della
conseguente pianificazione delle attività di supervisione: le priorità
di vigilanza della Banca d’Italia sono definite in coerenza con quelle
individuate in ambito MVU, partendo da una valutazione dei principali
rischi attuali e prospettici e tenendo conto delle risorse professionali e
tecniche necessarie (cfr. anche sez. 5).
Questa attività dipende anche dai risultati del processo di revisione
e valutazione prudenziale sui singoli intermediari (Supervisory Review
and Evaluation Process, SREP), condotto annualmente sulla base di tutte
le informazioni disponibili, e integrato dell’esito delle analisi trasversali
condotte sul sistema13.
Lo SREP si basa sull’analisi di quattro aree chiave: i) il modello operativo,
per il quale è valutata la sostenibilità e redditività nel lungo termine; ii) il governo
societario e l’assetto dei controlli interni; iii) l’esposizione alle differenti tipologie di
Gli stress test sono simulazioni volte a verificare la capacità dei soggetti vigilati di continuare a operare
anche in condizioni economiche e di mercato avverse.
rischio (ad es. credito, mercato, operativo), la qualità dei relativi presidi di gestione e il
grado di copertura patrimoniale; iv) il rischio di liquidità e l’adeguatezza delle riserve
per far fronte agli impegni finanziari.
Le valutazioni di vigilanza vengono sintetizzate con giudizi complessivi,
preventivamente discussi con gli intermediari nel consueto dialogo di vigilanza,
e formalizzate nell’ambito di comunicazioni ufficiali che contengono tra l’altro
l’imposizione di requisiti aggiuntivi di capitale, vincolanti (Requisiti di secondo
pilastro, P2R) o in forma di raccomandazione (Pillar 2 Guidance – P2G), nonché
requisiti specifici di liquidità. L’Autorità di Vigilanza può inoltre richiedere agli
intermediari interventi qualitativi per migliorare la governance e il sistema dei
controlli interni o la gestione del rischio, ovvero introdurre limitazioni operative o
obblighi informativi aggiuntivi.
Gli accertamenti ispettivi14 sono complementari ai controlli a distanza,
in quanto consentono di verificare in loco il rispetto delle disposizioni
vigenti, l’attendibilità delle segnalazioni di vigilanza e ogni altro fenomeno
rilevante. L’attività è graduata sulla base delle caratteristiche, dimensioni
e complessità dell’intermediario ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla
governance, sull’organizzazione e i controlli interni.
Le ispezioni possono essere a “spettro esteso”, se hanno a oggetto la situazione
aziendale complessiva; “mirate”, nel caso in cui l’indagine sia rivolta a determinati
settori di attività, aree di rischio o profili gestionali; “tematiche”, se i controlli
riguardano aspetti di carattere generale rilevanti per l’intero sistema creditizio e
finanziario; di “follow-up”, per la verifica dello stato di realizzazione di misure
correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari. Infine, le
ispezioni di “compliance” sono volte a verificare il rispetto delle normative in materia
di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto del riciclaggio.
Qualora, nell’ambito delle attività di vigilanza appena descritte
vengano riscontrate gravi irregolarità, l’autorità di supervisione interviene
con misure di intervento precoce, disponendo l’attuazione di un piano di
risanamento, la rimozione degli esponenti aziendali, la nomina di commissari
in temporaneo affiancamento o l’amministrazione straordinaria. In caso
di violazione delle disposizioni è prevista l’irrogazione di sanzioni nei
confronti degli intermediari e di persone fisiche.
La responsabilità primaria delle ispezioni sulle banche significative italiane è in capo al MVU; è in
ogni caso promossa la costituzione di gruppi ispettivi misti (cioè formati da risorse dell’Istituto, di altre
autorità nazionali e della BCE) anche per favorire l’omogeneità delle prassi ispettive e la creazione di
una cultura comune.
Nell’ambito del MVU, le violazioni di norme prudenziali possono essere
sanzionate dalla BCE o dalla Banca d’Italia. Per le banche significative la BCE può
imporre sanzioni pecuniarie per le violazioni di atti normativi europei direttamente
applicabili; la Banca d’Italia, su richiesta della BCE, può applicare sanzioni, anche
non pecuniarie, alle banche significative per le violazioni di norme nazionali e ai
relativi esponenti. L’Istituto ha poi autonomi poteri nei confronti delle banche meno
significative e degli altri intermediari vigilati.
La gestione delle situazioni caratterizzate da profili tecnici seriamente
deteriorati compete all’Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi, a diretto
riporto del Direttorio della Banca d’Italia. Essa ha la responsabilità di
pianificare e attuare misure di risoluzione per gli intermediari in difficoltà,
operando autonomamente per le banche meno significative o in collaborazione
con il MRU. Il coordinamento tra le funzioni di vigilanza e quelle di
risoluzione dell’Istituto è assicurato da misure organizzative specifiche volte
ad assicurare un efficace scambio di informazioni, garantendo al tempo
stesso la reciproca indipendenza, come richiesto dalle norme europee.
Inoltre, tenuto anche conto della crescente integrazione e complessità
dei mercati finanziari, l’Istituto collabora attivamente con le altre
autorità nazionali – la Commissione nazionale per la società e la borsa
(Consob), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e l’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). La collaborazione, normalmente
regolata da protocolli di intesa, si realizza mediante scambi di informazioni
e documenti, analisi su tematiche di interesse comune, coordinamento degli
interventi di rispettiva competenza e adozione di azioni congiunte.
Infine, la Banca d’Italia collabora attivamente con l’Autorità giudiziaria
e la Guardia di Finanza, segnalando fatti individuati nello svolgimento
dell’attività di vigilanza che possano avere rilevanza sotto il profilo penale;
continua è la collaborazione con gli organi inquirenti, anche su richiesta,
mediante, ad esempio, il conferimento di incarichi di consulenza tecnica a
dipendenti dell’Istituto.
L’andamento del sistema finanziario italiano
Le condizioni delle banche italiane sono nel complesso buone,