
(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 Il Consiglio Comunale approva le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana introducendo nuovi articoli che regolamentano il parcheggio di biciclette e velocipedi.
Durante la seduta di Consiglio Comunale del 10 marzo 2025, l’Amministrazione Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana introducendo quattro nuovi articoli che regolamentano il parcheggio di biciclette e velocipedi permettono di intervenire in casi di abbandono del mezzo.
Le modifiche sono destinate alla tutela dei soggetti deboli, pedoni e persone con disabilità. La loro introduzione fa riferimento all’Articolo 158 del Codice della Strada, riferito al divieto di fermata e sosta sui marciapiedi dei veicoli, compresi i velocipedi e prevede una sanzione economica e accessoria quale la rimozione del veicolo. In sintesi, le modifiche approvate, non istituiscono nuovi divieti, ma dettagliano meglio quanto già previsto dal Codice Della Strada. Introducono, invece, un richiamo al decoro urbano e la procedura di effettiva rimozione di biciclette e velocipedi abbandonati o non rispettosi del Codice Della Strada. Una procedura che è diversa rispetto ai veicoli immatricolati che richiedono, invece, l’intervento di un carroattrezzi con il successivo ricovero presso una depositeria autorizzata.
In sintesi, gli articoli introdotti sono:
l’art. 35 bis che vieta il deposito di biciclette fissate ad arredi pubblici come pali, panchine, cancelli o recinzioni, laddove queste ostruiscano passaggi pedonali o impediscano la fruizione di marciapiedi o aree pubbliche;
l’art. 35 ter che specifica lo stesso divieto per i velocipedi e i veicoli ad essi equiparati come, ad esempio, i monopattini elettrici e la loro rimozione anche in casi di abbandono su suolo pubblico;
l’art 35 quater che regolamenta la procedura di rimozione e l’eventuale demolizione o sequestro dei velocipedi non più funzionanti e in stato di abbandono;
l’art. 35 quinquies che il rispetto di eventuali divieti di sosta apposti dalla Polizia Locale per motivazioni specifiche, quali la pulizia dell’area interessata o la presenza di manifestazioni;
“Con l’introduzione di queste nuove modifiche intendiamo richiamare anche coloro che utilizzano biciclette o monopattini, al rispetto del Codice Della Strada, nell’interesse collettivo -sottolinea l’Assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli- L’obiettivo di questo adeguamento è restituire i marciapiedi ai loro fruitori, senza che questi debbano incontrare ostacoli posti da veicoli parcheggiati in modo inappropriato impedendo ad esempio il passaggio ai passeggini o alle persone con disabilità.”.
“In un mondo che cambia, cambia il modo di vivere l’ambiente in cui si abita e cambiano di conseguenza anche le regole di convivenza -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi- Questa Amministrazione ha fatto molto per incentivare l’utilizzo della bicicletta, ma tale utilizzo deve andare d’accordo con il diritto dei pedoni di poter utilizzare liberamente gli spazi a loro dedicati. Vi è poi la tutela del decoro urbano: infatti, capita che alcune biciclette, specie in zone della città quali la stazione ferroviaria, vengano legate alle recinzioni, nonostante la presenza di rastrelliere e di una Velostazione nelle immediate vicinanze. In fondo, il piazzale della stazione è il primo biglietto da visita della città.”.
Successivamente all’introduzione dei nuovi articoli nel Regolamento di Polizia Urbana, verrà posizionata nei pressi della stazione ferroviaria una segnaletica che ricorda ed evidenzia il divieto di sosta invitando, altresì, all’utilizzo delle rastrelliere della Velostazione che si trova in via 24 Maggio.
Per approfondimenti si rimanda al testo del Regolamento di Polizia Locale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10 marzo 2025, di cui si riportano di seguito i soli articoli introdotti:
Modifica del Regolamento di Polizia Urbana
Articolo 35 bis: È vietato il deposito delle biciclette fissate agli arredi pubblici quali, ad esempio, pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, cancelli, recinzioni, panchine che ostruiscano passaggi pedonali e ciclabili o impediscano la normale fruizione dei marciapiedi o aree pubbliche e dei parcheggi, da parte dei cittadini e, soprattutto, da parte delle persone affette da disabilità. In caso di inosservanza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicheranno le sanzioni previste dalle normative vigenti e la sanzione accessoria della rimozione, come successivamente meglio specificato.
Articolo 35 ter: I velocipedi (o altri veicoli ad essi equiparati quali, ad esempio i monopattini elettrici) posti in sosta in violazione dell’articolo precedente o qualsiasi oggetto che impedisca la fruizione di spazi pubblici o delle loro parti che si trovino in condizioni tali da far presumere il loro stato di abbandono perché privi di parti essenziali all’uso e non più idonei alla circolazione che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario, rinvenuti sul suolo pubblico saranno rimossi. Analoga rimozione avverrà a carico dei velocipedi (o altri veicoli ad essi equiparati quali, ad esempio i monopattini elettrici), o qualsiasi oggetto (quali ad esempio lucchetti, catene) anche se funzionanti, fissati ad esempio agli arredi pubblici, ai pali della luce e della segnaletica, ai cartelli pubblicitari, ai monumenti, cancelli, recinzioni ovvero in qualunque luogo in cui ostruiscano passaggi pedonali, e ciclabili od impediscano la normale fruizione dei marciapiedi, o aree pubbliche, da parte dei cittadini e delle persone affette da disabilità.
Articolo 35 quater: I velocipedi non più funzionanti, in stato di abbandono o privi di parti essenziali per il loro funzionamento saranno trasportati direttamente presso la discarica per lo smaltimento mentre i velocipedi funzionanti saranno portati nell’apposito magazzino comunale, ove rimarranno in deposito gratuito per 90 giorni a disposizione dei legittimi proprietari in applicazione della disciplina di cui all’art. 923 e seguenti del Codice civile. Al momento del recupero da parte del legittimo proprietario si procederà a carico dello stesso alla contestazione delle violazioni accertate ai sensi della vigente normativa. Al termine dei 90 giorni, senza il recupero da parte del proprietario, il veicolo sarà considerato in stato di abbandono e smaltito presso la discarica. Se il veicolo è in buono stato, il veicolo potrà essere consegnato ad un’associazione del territorio, previa manifestazione d’interesse. La proprietà del mezzo potrà essere dimostrata tramite esibizione della chiave del lucchetto o
con la presentazione della combinazione numerica al fine di accertarne la rispondenza con il lucchetto tagliato in sede di rimozione e conservato con la bicicletta, o con ogni altro metodo idoneo inequivocabilmente a comprovarne la proprietà.
Articolo 35 quinquies: Le rastrelliere, insistendo su aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio, devono essere intese come bene pubblico e, come tali, devono essere utilizzate consentendone una libera fruizione a chiunque. Per tale motivo è fatto obbligo di utilizzare correttamente le rastrelliere con divieto di parcheggio dei velocipedi (o veicoli ad essi equiparati) a tempo indeterminato. Conseguentemente sarà onere dei proprietari/conducenti utilizzare le rastrelliere, avendo cura di verificare che non siano stati apposti, da parte dei competenti organi di Polizia e/o Uffici Comunali preposti, divieti di sosta o avvisi di rimozione per determinate motivazioni (ad esempio per pulizia dell’area, manifestazioni). I velocipedi parcheggiati per più giorni o se causa di impedimento alla fruizione di terzi, potranno essere trattati alla stregua di quelli in stato di abbandono.