
(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 COMUNICATO N. 118/DIV – 25 FEBBRAIO 2025
118/427
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 21, 22, 23 E 24 FEBBRAIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 21, 22, 23 e 24 Febbraio 2025
9^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
CALDIERO TERME
LECCO
LUMEZZANE
NOVARA
PADOVA
TRENTO
TRIESTINA
UNION CLODIENSE
GIRONE B
VIRTUS VERONA
ALBINOLEFFE
FERALPISALO’
PRO PATRIA
L.R. VICENZA
RENATE
GIANA ERMINIO
PERGOLETTESE
ALCIONE MILANO
PRO VERCELLI
ASCOLI
CARPI
GUBBIO
MILAN FUTURO
PINETO
RIMINI
SESTRI LEVANTE
TORRES
VIRTUS ENTELLA
TERNANA
PIANESE
LEGNAGO SALUS
PESCARA
VIS PESARO
AREZZO
LUCCHESE
CAMPOBASSO
PONTEDERA
PERUGIA
GIRONE C
ACR MESSINA
AZ PICERNO
CASERTANA
CROTONE
FOGGIA
JUVENTUS NEXT GEN
LATINA
SORRENTO
TEAM ALTAMURA
TURRIS
TRAPANI
TARANTO
AVELLINO
MONOPOLI
POTENZA
GIUGLIANO
BENEVENTO
AUDACE CERIGNOLA
CATANIA
CAVESE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 21, 22, 23 E 24 FEBBRAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA,
LECCO, L.R. VICENZA, AZ PICERNO, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto
striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.400,00
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. al 14° e al 18° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco (a
circa 10 metri davanti alla porta del portiere della propria squadra), così
determinando, in entrambe le circostanze, la sospensione della gara da parte
dell’Arbitro per circa trenta secondi, per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa
rimozione, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto, senza
conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest (circa il 30%),
intonato, al 28° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle
Forze dell’Ordine, ripetuto per sei volte;
C) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, esposto, al 4°
minuto del primo tempo uno striscione non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la
sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la
pericolosità del lancio dei fumogeni nei pressi dell’area di rigore) e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.,
supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
AMMENDA € 1.000,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
118/428
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel recinto
di gioco, senza conseguenze;
2. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
3. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, che colpiva
un giocatore della propria squadra mentre si stava riscaldando senza provocargli
conseguenze e senza che si rendesse necessario l’intervento dei sanitari.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 3. è stata
posta in essere nei confronti di un calciatore della propria squadra e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r.
c.c.).
AMMENDA € 800,00
FOGGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 14°
minuto del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in
dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara, determinando
un’interruzione della stessa di circa otto secondi e rendendo necessaria
l’effettuazione dell’annuncio da parte dello speaker.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
LECCO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi da alcuni dei suoi sostenitori (circa quindici), posizionati nel Settore
“Tribuna”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver
abbandonato il loro posto per posizionarsi in piedi lungo la recinzione metallica
che divide detto Settore dal recinto di gioco ove sono collocate le panchine delle
squadre e per avere, due dei predetti tifosi, colpito con manate la porzione della
recinzione metallica attaccata alla parte posteriore della panchina della società
avversaria;
B) per avere, almeno sei dei predetti tifosi, proferito, dal 46° minuto al 51° minuto
del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei componenti la panchina
avversaria in particolare verso l’allenatore provocando la reazione di quest’ultimo;
C) per avere, un tifoso, nella predetta circostanza, proferito cori offensivi e
insultanti nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in
particolare, il numero esiguo degli autori dei gesti, sia in termini assoluti che
percentuali e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
118/429
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità
nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, in direzione
dei calciatori della propria squadra che si erano recati sotto il Settore Curva Ospiti,
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 2. è stata posta in
essere nei confronti di calciatori della propria squadra (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23°
minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze pregiudizievoli e considerate le misure previste e poste in
essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
VIS PESARO per avere i propri tesserati danneggiato la porta d’ingresso dello
spogliatoio loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 6° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per
circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;
B) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati
alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 200 per la condotta sub A) e € 200,00
per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 35° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel
recinto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze pregiudizievoli e considerate le misure previste e poste in
118/430
essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, all’entrata delle squadre, un fumogeno nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva
Sud, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro
riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 11 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MUSUMECI FRANCESCO
(PRO VERCELLI)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, mentre quest’ultimo percorreva il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli
si avvicinava e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare
118/431
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 4 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
PATTI MATTEO
(LATINA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti
per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 4 MARZO 2025
PAOLUCCI LUCA
(ACR MESSINA)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
TALDO CARLO
(CASERTANA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 11 MARZO 2025
BONANZINI ENRICO
(CARPI)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, faceva accesso nel recinto di gioco nonostante non fosse in distinta e
si avvicinava all’Arbitro proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
118/432
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN
AMMONIZIONE (V INFR)
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, proferiva una frase irriguardosa nei suoi
confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ORTOLANI GIAN MARCO
(PERUGIA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei
confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva nei confronti del Sig. CASTELLO
STEFANO parole irriguardose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ADAMO GIOACCHINO
(RENATE)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una
frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).
MICALLO GIOVANNI
(TRAPANI)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
TABBIANI LUCA
(TRENTO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto gli si avvicinava e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BALDINI SILVIO
(PESCARA)
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BEOZZI ALESSANDRO
(LEGNAGO
SALUS)
118/433
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LABRICCIOSA DIEGO
(PESCARA)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Assistente Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava
veementemente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CASTELLO STEFANO
(VIRTUS ENTELLA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei
confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva nei confronti del Sig. ORTOLANI GIAN
MARCO parole irriguardose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN
AMMONIZIONE (V INFR)
KRAPIKAS TITAS
(ACR MESSINA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sul viso facendolo
cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a
carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della
condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 300,00 DI AMMENDA
STOPPA MATTEO
(CATANIA)
A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di
un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e senza la possibilità di giocare il
pallone lo colpiva con un calcio sul piede, senza provocargli conseguenze;
B) per avere, mentre usciva dal terreno di gioco e rientrava negli spogliatoi, tenuto un
comportamento non corretto in quanto prendeva a calci con veemenza il podio porta palloni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente
Arbitrale n. 1, r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto per la condotta sub B).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
EGHAREVBA DESTINY EFOSA
(CASERTANA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una frase irrispettosa nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
118/434
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r.
Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FELICIOLI GIANFILIPPO
(FOGGIA)
per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
PARODI GIULIO
(FOGGIA)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
ZALLU FRANCESCO
(GUBBIO)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
BASTI MATTEO
(LATINA)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto, mentre il IV Ufficiale si trovava ancora sul terreno di gioco, gli si
avvicinava e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale
per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BARTESAGHI DAVIDE
(MILAN FUTURO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ED € 800,00 DI AMMENDA
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
(FOGGIA)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, mentre usciva dal terreno di gioco, dopo essere
stato sostituito, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari in
quanto, in reazione ai fischi ricevuti da parte di quest’ultimi, poneva in essere un gesto osceno
nei loro confronti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
118/435
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
IERARDI MARIO
LORETO CIRO
AMPOLLINI FEDERICO
MALOTTI MANUELE
COUBIS ANDREI
BULEVARDI DANILO
VALENTI BRUNO
BRUZZANITI GIOVANNI
LOMBARDI LUCA
DURMUSH MERT MYUSLYUM
CORRADINI GIOVANNI
DE BOER KEES CORNELIS
AUCELLI CHRISTIAN
(CATANIA)
(CAVESE)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PINETO)
(PINETO)
(SESTRI LEVANTE)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PALMIERO LUCA
DI PASQUALE DAVIDE
GALLO ANDREA
PETERMANN DAVIDE
MARTIC MANUEL
RUGGERI GIACOMO
ERRADI BILAL
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
CAPPELLETTI DANIEL
(AVELLINO)
(CROTONE)
(CROTONE)
(LATINA)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(POTENZA)
(RENATE)
(TRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ACHIK ISMAIL
COCCIA GIUSEPPE
PIERNO ROBERTO
CORTESI MATTEO
COLLODEL RICCARDO
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL
SANTINI CLAUDIO
FATICANTI GIACOMO
CUOMO GIUSEPPE
FIORANI MARCO
COCCOLO LUCA
IEZZI ROBERTO
KOLAJ ARISTIDI
LONGOBARDI GIANLUCA
FURNO CRISTIANO
PANE MASSIMILIANO
MIGNANELLI DANIELE
CICERELLI EMANUELE PIO
SINANI ISMET
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(PERGOLETTESE)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(TERNANA)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
118/436
FUSI PIETRO
SILVESTRI LUIGI
MUNARETTO ANDREA
(PADOVA)
(TRAPANI)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CRIMI MARCO
GUCCIONE FILIPPO
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
SALINES EMMANUELE
NJAMBE MOUSSADJA
VALZANIA LUCA
GARETTO MARCO
OKORO ALVIN OBINNA
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(PESCARA)
(RIMINI)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
INVERNIZZI ANDREA
CARPANI GIANLUCA
PRISCO ANTONIO
FELLA GIUSEPPE
MACCA FEDERICO
SANDON THOMAS
CATANESE GIOVANNI
DE MARCO ANTONINO
LANCINI EDOARDO
RILLO FRANCESCO
D’AMICO FELICE
(ALCIONE MILANO)
(ASCOLI)
(BENEVENTO)
(CAVESE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(PESCARA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FOSSATI MARCO EZIO
BORDO LORENZO
CAPOMAGGIO GALO
LIBERA HERGHELIGIU DENIS
ANDREA
COMENENCIA LIVANO SHYRON L
GIUNTI GIOVANNI
YABRE MOUSTAPHA
DE SANTIS SIMONE
SOMMA MARCO
LEONETTI VITO
TIRITIELLO ANDREA
DI PAOLA MANUEL
(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(FERALPISALO’)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TEAM ALTAMURA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MILILLO ALESSIO
PANICO GIUSEPPE ANTONI
DELI FRANCESCO
GEGA ERTIJON
LA VARDERA SALVATOREDARIO
(ARZIGNANO V.)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(GIUGLIANO)
118/437
CUDRIG NICOLO’
GUERRA SIMONE
TALARICO RAUL
ZONTA LORIS
FRIGERIO MARCO ROMANO
D’AGOSTINO SAMUELE
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
SEGHETTI ALESSANDRO
FREY DANIEL NICOLAS
INDRAGOLI GABRIELE
BERETTA GIACOMO
CIOFFI ANTONIO
TONETTO MATTIA
BOLI JORDAN
SINN LUKAS
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(RIMINI)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (II INFR)
DUMBRAVANU DANIEL
TROMBINI LUCA
BERNARDI EDOARDO
NERI FILIPPO
FOSSATI DANIEL
DAMIAN FILIPPO
FORNITO GIUSEPPE
PITTINO TOMMASO
FALZERANO MARCELLO
MINELLI STEFANO
CISCO ANDREA
MASETTI LORENZO
MAZZEO LUCA
RIGGIO CRISTIAN
ROSAFIO MARCO
BARLOCCO LUCA
ROVIDA WILLIAM
FIORINI MATTIA
PANICO CIRO
MALOMO ALESSANDRO
RADA ARMAND
CESTER STEFANO
CUEL EDOARDO
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(POTENZA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
FOFANA LAMINE
PINATO MARCO
ZERBATO LORENZO
CABIANCA EDDY
MOTOLESE MATTIA
RAPISARDA FRANCESCO
SCRAVAGLIERI MAURIZIO
ZANELLATO NICCOLO’
(ARZIGNANO V.)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(FERALPISALO’)
(LATINA)
(LATINA)
(LATINA)
(LECCO)
118/438
PIGA MARIO
BRANCA SIMONE
GRANATA ANTONIO
MARONE FRANCESCO
PIRAN LEONARDO
FIORDALISO ALESSANDRO
SEGBERG ERLEND
BIANAY BALCOT COME GERARD
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(PADOVA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(SPAL)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 25 Febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
118/439