
(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA n. 6/25
Lussemburgo, 16 gennaio 2025
Conclusioni dell’avvocata generale nella causa C-600/23 | Royal Football Club Seraing
Arbitrato sportivo: l’avvocata generale ?apeta propone che i lodi arbitrali
del Tribunale arbitrale dello sport debbano poter essere oggetto di un
controllo giurisdizionale completo da parte dei giudici nazionali al fine di
garantire la compatibilità della regolamentazione FIFA con la normativa
dell’Unione
Il principio della tutela giurisdizionale effettiva osta a una norma nazionale che limita l’accesso ai giudici
nazionali e il controllo di tali lodi da parte dei suddetti giudici
Una società calcistica belga, il Royal Football Club Seraing, ha concluso con una società maltese, la Doyen Sports1, un
contratto di trasferimento dei diritti economici di diversi calciatori. La commissione disciplinare della Fédération
internationale de football association (FIFA) ha ritenuto che tale accordo violasse le norme della FIFA che vietavano
la proprietà da parte di terzi dei diritti economici dei giocatori. Tale commissione ha imposto talune misure
disciplinari al Royal Football Club Seraing, confermate dal Tribunale arbitrale dello sport (TAS) e dal Tribunale
federale svizzero.
Al fine di far dichiarare che le norme della FIFA che vietano la proprietà da parte di terzi dei diritti economici dei
giocatori violano il diritto dell’Unione, la Doyen Sports ha adito i giudici belgi. Tali giudici hanno declinato la loro
competenza per il motivo che il diritto belga attribuisce autorità di cosa giudicata a taluni tipi di lodi arbitrali
commerciali, ivi compresi i lodi del TAS. Investita di un ricorso, la Corte di cassazione del Belgio chiede alla Corte, in
particolare, se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di siffatte disposizioni nazionali a un lodo arbitrale che è
stato verificato unicamente da un giudice di uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea.
Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’avvocata generale Tamara ?apeta considera che gli operatori
sportivi dell’Unione soggetti al sistema di risoluzione delle controversie della FIFA devono poter disporre di
un accesso diretto e di un controllo giurisdizionale completo, da parte di un giudice nazionale, di tutte le
norme del diritto dell’Unione, e ciò nonostante un lodo definitivo del TAS.
L’avvocata generale distingue l’arbitrato sportivo dall’arbitrato commerciale per due motivi.
In primo luogo, ella chiarisce che una caratteristica essenziale dell’arbitrato commerciale è la libera
accettazione della clausola compromissoria da entrambe le parti. Tale caratteristica giustifica la limitazione
del controllo dei giudici nazionali, nell’ambito dell’arbitrato commerciale, alle questioni di ordine pubblico.
Tuttavia, tale giustificazione non si applica al tipo di clausola compromissoria sportiva di cui trattasi nel caso di
specie. Le clausole arbitrali sportive della FIFA sono obbligatorie. Gli operatori sportivi soggetti alle norme della
FIFA non hanno altra scelta se non quella di sottoporre le loro controversie alla commissione disciplinare della FIFA
e, successivamente, al TAS. I lodi emessi nell’ambito di tale sistema non possono quindi limitarsi a questioni di
ordine pubblico e devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale completo.
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In secondo luogo, l’avvocata generale ?apeta chiarisce che il sistema di risoluzione delle controversie
istituito dallo statuto della FIFA è caratterizzato dal suo carattere autosufficiente. Contrariamente a una
controparte in un arbitrato commerciale, la FIFA può eseguire autonomamente il lodo arbitrale vietando ai
giocatori o ai club o associazioni di partecipare alle proprie competizioni. In altri termini, la FIFA non ha bisogno di
rivolgersi a un giudice. Gli Stati membri devono quindi consentire un accesso diretto a un giudice che
disponga del potere di controllare giudiziariamente la compatibilità delle norme della FIFA con il diritto
dell’Unione, anche qualora un lodo arbitrale del TAS che applica tali norme sia stato confermato dal
Tribunale federale svizzero.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocata generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocata
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stata designata. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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l’acquisto di calciatori, allenatori e manager; b) la rappresentanza di calciatori, allenatori e manager; c) il trasferimento di calciatori, allenatori e
manager tra diverse società; d) la rappresentanza delle società; e) il ricavo di profitti dalle società calcistiche o l’assunzione di un ruolo attivo nella loro
gestione quotidiana, fermo restando il rispetto del regolamento della FIFA e di ogni altro pertinente regolamento nazionale o internazionale; e f) la
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