
L’articolo 142, comma 8 del Codice della strada vigente punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità.
Con le modifiche introdotte dal ddl sicurezza stradale, si prevede che soltanto se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata tra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
Si evidenzia che nella prassi la sanzione è applicata sempre nell’importo del minimo (mai del massimo), con possibilità di pagamento ridotto del 30 per cento se si paga entro 5 giorni.
Il massimo edittale si prende a riferimento solo in caso di mancato pagamento entro 60 giorni: in tal caso, la sanzione è dovuta nei limiti della metà del massimo edittale.
SANZIONI PER DIVIETO DI SOSTA
La violazione del divieto di sosta era e resta per tutti a 42 euro.
Con il ddl sicurezza stradale sono introdotte variazioni solo in questi due casi specifici:
1) Nei casi di divieto di sosta e di fermata per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote sulle intersezioni o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL la sanzione prevista a normativa vigente viene aumentata:
- nel minimo edittale da 41 a 87 euro
- nel massimo edittale da 168 a 328 euro
2) Nei casi di sosta su aree riservate ai disabili le sanzioni sono raddoppiate:
- per i ciclomotori la sanzione, attualmente da 80 a 328 euro, viene elevata a 165-660 euro;
- per gli altri veicoli la sanzione, attualmente da 165 a 660 euro, viene elevata a 330-990 euro.
Anche in questo caso, valgono le considerazioni del punto precedente sull’applicazione del minimo e massimo edittale.
Così fonti del Mit.