(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 ATTO CAMERA N. 2112
“Documento di osservazioni e proposte concernenti il disegno di legge
di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”
Audizione davanti alle Commissioni bilancio riunite
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
04-XI-2024
FISH Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma
http://www.fishonlus.it
Premessa
Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete
associativa della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. La
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, richiamando i principi della
Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità, recepita con la Legge 18 del 2009,
esprime alcune preoccupazioni circa la mancanza di previsioni economiche che
limiterebbero di gran lunga l’esigibilità dei diritti da parte delle persone con disabilità e
delle loro famiglie. Le complessità economiche e sociali che attualmente segnano il nostro
Paese impongono una sollecitazione collettiva attivae capace di fronteggiare le plurime
emergenze sociali ed economiche del Paese nell’ottica di una crescita diffusa e inclusiva
così da permettere di garantire e realizzare il pieno sviluppo sociale ed economico dal
centro alle periferie. Per questo oggi diventa quanto mai cruciale chenella legge di bilancio
2025 siano formalizzate specifiche misure volte al rafforzamento dellepolitiche legate
alla garanzia e piena esigibilità dei diritti umani, civili e sociali e, delle pariopportunità,
armoniche rispetto ad una nuova visione e al rilancio di una nuova stagione del nostro
sistema di welfare. Occorre quindi superare i divari territoriali e le disuguaglianze
attraverso politiche perequative, arginare il crescente impoverimento di individui e famiglie
e dare concreta ed effettiva attuazione a due riforme strategiche presenti nel PNRR, quella
sulla disabilità e quella sugli anziani e non autosufficienza. Negli ultimi quindici anni le
famiglie inpovertà assoluta sono notevolmente aumentate e nel nostro Paese le famiglie
che hanno un componente con disabilità sono circa 3 milioni, ovvero poco più del 12% delle
famiglie presenti sul nostro territorio. Un quinto di queste famiglie, secondo i dati del
Rapporto ISTAT 2022, risulta deprivato, molti sono emarginati, alcuni segregati. Il peso
dell’assistenza quotidiana ricade poi sui familiari (soprattutto sulle donne della famiglia,
madri, mogli, sorelle) con gravi ripercussioni sulle possibilità lavorative, formative e di
istruzione, con conseguente difficoltà di crescita e di superamento delle condizioni di
povertà, non riuscendo a sviluppare un livello di competenze che consentano loro condizioni
economiche e di vita dignitose.
I nuclei familiari con al loro interno una persona con disabilità devono affrontare spese
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elevate per i costi di assistenza o delle cure mediche. La disabilità ha un costo economico
notevole.
Servono politiche mirate all’eliminazione delle diseguaglianze sociali ed economiche
che colpiscono le persone con disabilità e le loro famiglie, tanto più gravi nelle diverse
aree geografiche del Paese. E’ ormai matura la convinzione che non si possa solo più
fornire singoli servizi di assistenza o sostegni, ma che a questi debbano concatenarsi anche
interventi per rendere attiva la partecipazione delle persone con disabilità ai contesti di vita
di tutti, fornendo supporti alla stessa persona,ma anche intervenendo sui contesti, attraverso
quindi una presa in carico unitaria, chepermetta di costruire un progetto di vita che coordini
tali interventi valorizzandoli reciprocamente e non appiattendoli solo sull’assistenza o,
viceversa, ritenendo che ormai questa non sia più necessaria realizzando esclusivamente
interventi sui contesti (nelle persone con disabilità i bisogni di salute ed i bisogni di
inclusione vanno considerati entrambi).
In un quadro così drammatico l’attuale Legge di Bilancio si presenta con provvedimenti di
impatto quantitativo e qualitativo limitati rispetto alle necessarie esigenze dei cittadini e
cittadine con disabilità.
Non si scorge alcuna risorsa quantitativamente appropriata per l’applicazione concreta delle
due grandi riforme strutturale del nostro paese: la legge di riforma sullanon autosufficienza e
la legge di riforma sulla disabilità sebbene oggi nel nostro paesevivono oltre 5 milioni di
persone con disabilità.
Se non vi è reale volontà da parte del Governo e del Parlamento tutto, di dimostrare un
impegno concreto e coerente nell’individuare risorse necessarie e indispensabili asoddisfare
i bisogni dei nostri cittadini e cittadine con disabilità, garantendo loro diritti e pari
opportunità, recuperando così, di fatto, spazio per politiche di crescita del nostro paese, non
possiamo che ritenere irricevibile gli interventi strutturali previsti all’interno del disegno di
legge oggi in esame.
Nello specifico delle nostre proposte:
I) INCREMENTO DI 500 MILIONI DEL FONDO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA
Il Fondo FNA oggi vigente ha previsto una copertura di 822 milioni di euro nel 2022, 865,3
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milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, già in riparto alle Regioni per le
dette annualità.
Si ricorda, anche, che l’FNA è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, dall’art. 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 al fine di garantire
l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEPS) su tutto il territorio
nazionale, con riguardo alle persone non autosufficienti, con risorse aggiuntive rispetto a
quelle destinate alle prestazioni ed ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da
parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.
Tali risorse, tuttavia, non appaiono sufficienti a garantire tale finalità e, pertanto, risulta
assolutamente necessario il suo incremento.
Vi è puoi un ulteriore elemento di criticità: detto fondo servirà a garantire gli interventi
previsti dalla legge di riforma sugli anziani non autosufficienti, lasciando di fatto scoperti
una platea ingente di persone con disabilità non autosufficienti che fino al 2024 potevano
attingere a tale fondo. Per questo è necessario aumentare detto fondo prevedendo un fondo
specifico per le persone con disabilità non autosufficienti non anziane.
A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
EMENDAMENTO n. 1
Incremento del Fondo per le non autosufficienze
Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
“Art. 38-bis Incremento di 500 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro da destinare a persone con
disabilità non autosufficienti di età inferiore ai 70 anni.”.
Relazione illustrativa
Il FNA ha previsto una copertura di 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel
2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, già in riparto alle Regioni per le dette annualità.
Il FNA è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’art. 1
comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 al fine di garantire l’attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali (LEPS) su tutto il territorio nazionale, con riguardo
alle persone non autosufficienti, con risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate alle
prestazioni ed ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni,
nonché da parte delle autonomie locali.
Tali risorse, tuttavia, non appaiono sufficienti a garantire tale finalità e, pertanto, risulta
assolutamente necessario il suo incremento.
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A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
EMENDAMENTO n. 2
Fondo per le non autosufficienze – Proroga del Piano Nazionale non autosufficienza
All’art 38 del DL bilancio 2025 – 2027 si propone di aggiungere il comma 4
“In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione della riforma della
disabilità prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre
2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l’attività di sperimentazione prevista
dall’articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati
dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti
regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il Ministero del Lavoro
e delle politiche
sociale
provvede
prorogare per
l’annualità 2025
la efficacia del Piano Nazionale non autosufficienza 2022/2024adottato con DPCM 3
ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio
dello stato per l’anno 2025, fermo restando l’elaborazione della nuova programmazione
con decorrenza dall’anno 2026”.
Relazione illustrativa
La disposizione di cui al comma 4 è finalizzata a dettare la vigenza per l’anno 2025nei
limiti delle risorse previste nel bilancio dello stato per il 2025.
La proroga di efficacia del citato piano si rende necessaria al fine di garantire la continuità
assistenziale delle persone con disabilità nelle more del completamento della
sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che
introduce il “Progetto di vita”, e della redazione del nuovo piano nazionale non
autosufficienza.
Nel corso dell’anno 2025, infatti, sarà avviata, oltre alla sperimentazione, anche una
formazione più estesa e capillare che si rivolgerà ad Enti pubblici e agli Enti del Terzo
Settore. Solo a seguito della conclusione della sperimentazione e formazione si potranno
dettare le regole di utilizzo del FNA e pervenire al superamento delle prestazioni, oggi
estremamente frammentate tra sanità e sociale, al fine di garantire ad ogni persona con
disabilità di essere protagonista della propria vita attraverso il Progetto di vita
personalizzato e partecipato, a partire dai propri desideri e rispondendo ai suoi bisogni,
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Tenuto conto del fatto che le risorse che saranno utilizzate per l’elaborazione del progetto
di vita sono anche quelle del Fondo Nazionale non autosufficienza appare opportuno
prorogare il piano 2022 -2024 per l’anno 2025 ed avviare la programmazione con
decorrenza dall’anno 2026 in coerenza con l’attività di sperimentazione e formazione, in
modo da dare piena e concreta attuazione alle disposizioni normative all’interno del
redigendo decreto sulla non autosufficienza.
La mancata previsione della proroga del Piano Nazionale Non Autosufficienze 2022/2024
per l’annualità 2025, nelle more dell’approvazione del nuovo piano, determinerebbe
peraltro un vuoto regolatorio e di assegnazione di risorse riferite all’annualità 2025 e la
conseguente interruzione di prestazioni essenziali erogate anche in favore di persone in
condizione di gravissima non autosufficienza.
II) INCREMENTO DI 100 MILIONI DEL FONDO PER
AUTOSUFFICIENZE PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
Attualmente il Fondo per la vita indipendente viene ricompreso nel fondo per le non
autosufficienze, già ripartito alle Regioni con il Piano Nazionale triennio 2022-2024. Le
risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienza per il 2024 sono di
potenziamento PUA). Gli attuali 14,6 milioni di euro, inseriti nel fondo FNA a progetti di
Vita Indipendente sono utilizzabili solo su 186 ATS a fronte di 560 ATS presenti su tutto
il territorio nazionale.
Conseguentemente, si ritiene fondamentale incrementare il suddetto fondo, al fine di
garantire l’estensione e l’accesso alla Vita Indipendente su tutto il territorio nazionale.
A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
EMENDAMENTO n. 3
Incremento del Fondo per le non autosufficienze per i progetti di vita
indipendente
Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
“Art. 38-bis Incremento di 100 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza per i
progetti di vita indipendente
1. A decorrere dal 2025, il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma
1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 100 milioni di euro annui per
i progetti di vita indipendente.”
Relazione illustrativa
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Attualmente il Fondo per la vita indipendente viene ricompreso nel fondo per le non
autosufficienze, già ripartito alle Regioni con il Piano Nazionale triennio 2022-2024.
Le risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienza per il 2024 sono
potenziamento PUA). Gli attuali 14,6 milioni di euro, inseriti nel fondo FNA a progetti di
Vita Indipendente sono utilizzabili solo su 186 ATS a fronte di 560 ATS presenti su tutto
il territorio nazionale.
Conseguentemente, si ritiene fondamentale incrementare il suddetto fondo, al fine di
garantire l’estensione e l’accesso alla Vita Indipendente su tutto il territorio nazionale.
III) INCREMENTO DI 100 MILIONI DEL
L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA
FONDO
L’art. 31 del D.lgs. n. 62/24 istituisce il Fondo per l’implementazione dei progetti di vita,
finalizzato all’implementazione dei progetti di vita che prevedono l’attivazione di
interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di
riferimento. Tale Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
La sua dotazione è, al momento, determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2025; ma tale copertura risulta assolutamente non congrua a realizzare la finalità
enunciata dallo stesso decreto.
Pertanto, si ritiene che tale Fondo vada implementato, al fine di garantire la concreta
applicazione e attivazione dei progetti di vita, così come definiti e declinati nel D.lgs. n.
62/2024, in un’ottica di reale personalizzazione degli interventi.
A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027
EMENDAMENTO n. 4
Incremento del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita
Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
“Art. 38-bis Incremento per l’implementazione dei progetti di vita
1. A decorrere dal 2025 il Fondo per l’implementazione dei progetti di vita di cui
all’articolo 31 decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 100 milioni di
euro annui.
Relazione illustrativa
L’art. 31 del d.lgs. n. 62/24 istituisce il Fondo per l’implementazione dei progetti di vita,
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finalizzato all’implementazione dei progetti di vita che prevedono l’attivazione di
interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di
riferimento.
Tale Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. La sua dotazione è, al momento, determinata in 25 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2025; ma tale copertura risulta assolutamente non congrua a realizzare
la finalità enunciata dallo stesso decreto.
Questo incremento del fondo si dimostrerà strategico perché serve a trovare soluzioni
alternative personalizzate, anche fuori dall’ordinario catalogo delle offerte territoriali, per
rispondere ai bisogni di sostegno delle persone con disabilità che, diversamente,
attiverebbero contenziosi per l’erogazione piena di servizi ordinari anche avverso le liste
d’attesa.
Pertanto, si ritiene che tale Fondo vada implementato, al fine di garantire la concreta
applicazione e attivazione dei progetti di vita, così come definiti e declinati nel d.lgs. n.
62/24, in un’ottica di reale personalizzazione degli interventi.
IV) INCREMENTO DI 40 MILIONI DEL FONDO NAZIONALE PER
L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
Il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” è
stato istituito dall’art. 1 c. 179 Legge n. 234/21 ed è oggi confluito nel “Fondo unico per
l’inclusione delle persone con disabilità”, in forza dell’art. 1, commi 210 e ss. Legge 30
dicembre 2023, n. 213.
Detto Fondo è volto a supportare gli Enti pubblici a ciò deputati nel far fronte alla spesa
che ordinariamente affrontano per fornire il servizio di assistenza specialistica per
l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni e delle alunne e degli studenti e
studentesse con disabilità.
Tale Fondo ha una consistenza complessiva di 200 milioni di euro, 100 milioni in favore
dei Comuni (fino alla scuola secondaria di primo grado) e 100 milioni in favore delle
Regioni o le ex Province (per le scuole secondarie di secondo grado).
Tali risorse non appaiono, tuttavia, sufficienti a coprire il fabbisogno necessario, con
conseguente riduzione o addirittura negazione del servizio da parte degli Enti pubblici. Ciò,
con inevitabile danno nei confronti degli alunni e degli studenti con disabilità che si trovano
spesso privati di indispensabili supporti per poter godere a pieno del proprio diritto
fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica. Pertanto, si ritiene che lo stesso debba
necessariamente essere incrementato.
A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 20258
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2027
EMENDAMENTO n. 5
Incremento del Fondo nazionale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione
Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
“Art. 38-bis Incremento del Fondo nazionale per l’assistenza all’autonomia e alla
comunicazione degli alunni con disabilità.
A decorrere dal 2025, il Fondo di cui all’art. 1, comma 210 della legge 30 dicembre 2023,
n. 213 è incrementato di 40 milioni di euro annui per la finalità di cui alla lettera a)
dell’articolo 1, comma 213 della medesima legge.”.
Relazione illustrativa
Il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” è
stato istituito dall’art. 1 comma 179 legge n. 234/21 ed è oggi confluito nel “Fondo unico
per l’inclusione delle persone con disabilità”, in forza dell’art. 1, commi 210 e ss. legge 30
dicembre 2023, n. 213.
Detto Fondo è volto a supportare gli Enti pubblici a ciò deputati nel far fronte alla spesa
l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni e delle alunne e degli studenti e
studentesse con disabilità. Tale Fondo ha una consistenza complessiva di 200 milioni di
euro, 100 milioni in favore dei Comuni (fino alla scuola secondaria di primo grado) e 100
milioni in favore delle Regioni o le ex Province (per le scuole secondarie di secondo grado).
Tali risorse non appaiono, tuttavia, sufficienti a coprire il fabbisogno necessario, con
conseguente riduzione o addirittura negazione del servizio da parte degli Enti pubblici. Ciò,
con inevitabile danno nei confronti degli alunni e degli studenti con disabilità che si trovano
spesso privati di indispensabili supporti per poter godere a pieno del proprio diritto
fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica. Pertanto, si ritiene che lo stesso debba
necessariamente essere incrementato.
INCREMENTO DI 100 MILIONI DEL FONDO DESTINATO ALLA
COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI
PER IL CAREGIVER FAMILIARE
Il Fondo in oggetto è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 334, della legge n. 178 del
2021) con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di
bilancio 2021-2023 -, ed è destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi
per il riconoscimento dell’attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare,
come definita dall’articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n.
205/2017).
Il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024
ad opera della II Sezione della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).
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Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma
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Diviene sempre più cogente l’esigenza di dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per
il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari nella cura e supporto delle
persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all’interno del loro percorsodi vita
e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi, all’interno di un sistema integrato
di presa in carico della persona con disabilità e del caregiver.
Sul punto, il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha richiesto, con
raccomandazione contenuta nelle “Opinioni adottate dal Comitato ai sensi dell’articolo 5
del Protocollo opzionale, in merito alla comunicazione n. 51/2018” trasmessa all’Italia in
data 3 ottobre 2022 di “attuare misure di salvaguardia per mantenere il diritto a una vita
autonoma e indipendente in tutte le regioni e riorientare le risorse dell’istituzionalizzazione
ai servizi basati sulla comunità e aumentare il sostegno al bilancio per consentire alle
persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di avere pari accesso ai servizi,
compresa l’assistenza personale e il sostegno ai caregiver familiari, ove applicabile”.
Alla luce di tutto ciò, lo Stato italiano sta lavorando per tale finalità e, pertanto, diviene
ancora più cogente costruire una dotazione finanziaria congrua.
A.C. 2112
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
EMENDAMENTO n. 6
Incremento del Fondo caregiver familiare
Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
“Art. 38-bis Incremento del fondo per il riconoscimento del Caregiver familiare
1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 334 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è
incrementato di 100 milioni di euro.”.
Relazione illustrativa
Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 334, della legge n. 178 del 2021) con
una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio
2021-2023, è destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il
riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare, come
definita dall’articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017).
Il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024
ad opera della II Sezione della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).
Diviene sempre più cogente l’esigenza di dotare lo Stato italiano di una legge nazionale
per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari nella cura e supporto
delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all’interno del loro percorso
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di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi, all’interno di un sistema
integrato di presa in carico della persona con disabilità e del caregiver. Sul punto, il
Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha richiesto, con raccomandazione
contenuta nelle “Opinioni adottate dal Comitato ai sensi dell’articolo 5 del Protocollo
opzionale, in merito alla comunicazione n. 51/2018” trasmessa all’Italia in data 3 ottobre
2022 di “attuare misure di salvaguardia per mantenere il diritto a una vita autonoma e
indipendente in tutte le regioni e riorientare le risorse dell’istituzionalizzazione ai servizi
basati sulla comunità e aumentare il sostegno al bilancio per consentire alle persone con
disabilità di vivere in modo indipendente e di avere pari accesso ai servizi, compresa
l’assistenza personale e il sostegno ai caregiver familiari, ove applicabile”. Alla luce di
tutto ciò, lo Stato italiano sta lavorando per tale finalità e, pertanto, diviene ancora più
cogente costruire una dotazione finanziaria congrua.
INNALZAMENTO SOGLIE REDDITUALI PER CONSIDERARE
CARICO I FIGLI CON DISABILITA’”
Per accedere ad alcuni benefici fiscali sono attualmente considerati “familiari a carico”
quei componenti della famiglia che non superano il reddito annuale pari a soli 2.840,51
euro, laddove nel 1987, all’emanazione del Tuir, si considerava un limite di 3 milioni di
lire (pari a 1.549,37 euro).
Ci riferiamo, in particolare, all’art. 12, comma 2, del TUIR, prevede che il familiare, per
considerarsi a carico, debba disporre di un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo
degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni tale limite di
reddito complessivo è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ad opera della legge
n. 205 del 2017, commi 252 e 253 – legge di bilancio 2018) a 4.000 euro, tra l’altro, senza
fare alcuna distinzione tra figli con e senza disabilità.
Ci preme segnalare che l’ultima modifica che ha interessato tali soglie è stata proprio quella
sopra evidenziata, risalente a più di cinque anni fa e riguardante esclusivamente i figli con
età non superiore ai ventiquattro anni. Mentre, quanto alla soglia generale, il suo
ammontare risale addirittura al 1997, momento in cui è stata aggiornata a 5,5 milioni di
vecchie lire (cifra, poi, semplicemente convertita nella rispettiva e attuale somma di
2.840,51 euro).
Va da sé che una soglia reddituale il cui ultimo aggiornamento è risalente a più di 25 anni
fa non possa in alcun modo essere, ad oggi, considerata idonea a rispecchiare la situazione
socioeconomica attuale e reale.
Con la conseguente indubbia penalizzazione nei confronti delle persone con disabilità e le
loro famiglie.
Alla luce di tutto ciò, riteniamo, allora, che sarebbe opportuno procedere all’innalzamento
delle soglie reddituali previste con riguardo ai figli con disabilità, a prescindere dalla loro
età, adeguandole al contesto socioeconomico attuale e reale, in piena applicazione e nel
rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di pari dignità sociale.
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Da qui la richiesta di modificare tale limite innalzandolo a 6.000 euro.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2025e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
EMENDAMENTO n. 7
Innalzamento delle soglie reddituali per considerare “familiare a carico”
Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
“Art. 38-bis Innalzamento soglie reddituali per considerare “figlio con disabilità a carico”
1. L’ultimo periodo dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come
segue:
– dopo le parole ventiquattro anni, è aggiunto il seguente periodo “e per i figli con disabilità
senza limiti di età”;
– le parole “4.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “6.000 euro”.
Relazione illustrativa
Per accedere ad alcuni benefici fiscali sono attualmente considerati “familiari a carico”
quei componenti della famiglia che non superano il reddito annuale pari a soli 2.840,51
euro, laddove nel 1987, all’emanazione del Tuir, si considerava un limite di 3 milioni di
lire (pari a 1.549,37 euro).
Ci riferiamo, in particolare, all’art. 12, comma 2, del TUIR, che prevede che il familiare,
per considerarsi a carico, debba disporre di un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al
lordo degli oneri deducibili.
Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo è stato
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ad opera della legge n. 205 del 2017, commi 252
e 253 – legge di bilancio 2018) a 4.000 euro, tra l’altro, senza fare alcuna distinzione tra
figli con e senza disabilità.
Ci preme segnalare che l’ultima modifica che ha interessato tali soglie è stata proprio quella
sopra evidenziata, risalente a più di cinque anni fa e riguardante esclusivamente i figli con
età non superiore ai ventiquattro anni. Mentre, quanto alla soglia generale, il suo
ammontare risale addirittura al 1997, momento in cui è stata aggiornata a 5,5 milioni di
vecchie lire (cifra, poi, semplicemente convertita nella rispettiva e attuale somma di
2.840,51 euro).
Va da sé che una soglia reddituale il cui ultimo aggiornamento è risalente a più di 25 anni
fa non possa in alcun modo essere, ad oggi, considerata idonea a rispecchiare la situazione
socioeconomica attuale e reale. Con la conseguente indubbia penalizzazione nei confronti
delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Alla luce di tutto ciò, riteniamo, allora,
che sarebbe opportuno procedere all’innalzamento delle soglie reddituali previste con
riguardoai figli con disabilità, a prescindere dalla loro età, adeguandole al contesto socioeconomico attuale e reale, in piena applicazione e nel rispetto dei principi costituzionali di
uguaglianza sostanziale e di pari dignità sociale.
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Da qui la richiesta di modificare tale limite innalzandolo a 6.000 euro.
INCREMENTO DI 80 MILIONI DEL FONDO NAZIONALE PER
L’INSERIMENTO LAVORATIVO PREVISTO DALLA L.N. 68/99 E
ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO INCLUSIVO PER LE
PERSONE CON DISABILITA’
La richiesta di un incremento pari, almeno, a 80 milioni del Fondo Nazionale per
l’Inserimento Lavorativo delle persone con disabilità previsto dall’art. 13 della Legge 12
marzo 1999, n. 68, risponde all’esigenza di rafforzare il sistema di collocamento mirato e
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
I dati sull’inclusione lavorativa, infatti, rilevano ancora numerose criticità riguardo
l’effettivo godimento del diritto al lavoro da parte delle persone con disabilità (vedasi
l’ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999), peraltro
ancor più avvertite dalle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.
Oltre ai dati che indicano un basso livello di occupazione, spesso, tali persone, sono
costrette a confrontarsi anche con i pregiudizi di chi, malgrado tutto, le giudica non
adeguatamente in grado di contribuire efficacemente all’interno di un ambiente lavorativo.
Allo stesso tempo, però, grazie alla recente adozione delle attese linee guida per
l’inclusione lavorativa di cui al DM dell’11 marzo 2022, viene finalmente fornito un chiaro
quadro dei principi, degli interventi e delle metodologie da adottare per dare piena
attuazione alla vigente normativa in modo uniforme su tutto il territorio nazionale puntando
a migliorare l’efficienza e l’organicità del sistema di inclusione lavorativa italiano e
promuovendo il massimo coordinamento dei diversi attori coinvolti nel sostenere e
accompagnare la persona con disabilità nel percorso di inclusione lavorativa.
È, quindi, indispensabile, specie in tale momento storico, approntare tutto quanto
necessario ad incoraggiare e favorire la piena e concreta attuazione della normativa e delle
connesse linee guida, a partire dall’incremento del fondo diretto a finanziare il sistema degli
incentivi per l’assunzione delle persone con disabilità nonché le sperimentazioni di
inclusione lavorativa delle persone con disabilità. In tal senso appare altresì necessario
prevedere una specifica dotazione volta a sostenere nelle Regioni e nei territori l’effettiva
implementazione delle richiamate Linee Guida, nonché adottare una serie di misure
finalizzate a garantire un lavoro inclusivo per le persone con disabilità, sia con riferimento
alle giovani generazioni, che alle donne lavoratrici che risultano in quota più alta escluse
dal mercato del lavoro, che ai lavoratori autonomi con disabilità, oggi fortemente
penalizzati rispetto ai lavoratori dipendenti sotto il profilo delle tutele lavorative.
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EMENDAMENTO n. 8
Incremento del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo previsto dalla l. n.
68/1999
Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
“Art. 38-bis Incremento del Fondo nazionale per l’inserimentolavorativo previsto dalla
l. n. 68/99
Lo stanziamento del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità di cuiall’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è
incrementato di 80 milioni di euro.”
Relazione illustrativa
La richiesta di un incremento dello stanziamento pari, almeno, a 80 milioni di euro del
Fondo Nazionale per l’Inserimento Lavorativo delle persone con disabilità previsto
dall’art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, (attualmente di 73 milioni) risponde
all’esigenza di rafforzare il sistemadi collocamento mirato e l’inclusione lavorativa delle
persone con disabilità.
Dati sull’inclusione lavorativa, infatti, rilevano ancora numerose criticità riguardo
l’effettivo godimento del diritto al lavoro da parte delle persone con disabilità (vedasi
l’ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999), peraltro
ancor più avvertite dalle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.
Oltre ai dati che indicano un basso livello di occupazione, spesso, tali persone sono
costrette a confrontarsi anche con i pregiudizi di chi, malgrado tutto, le giudica non
adeguatamente in grado di contribuire efficacemente all’interno di un ambiente lavorativo.
Allo stesso tempo, però, grazie alla recente adozione delle linee guida per l’inclusione
lavorativa di cui al DM dell’11 marzo 2022, viene finalmente fornito un chiaro quadro dei
principi, degli interventi e delle metodologie da adottare per dare piena attuazione alla
vigente normativa in modo uniforme su tutto il territorio nazionale puntando a migliorare
l’efficienza e l’organicità del sistema di inclusione lavorativa italiano e promuovendo il
massimo coordinamento dei diversi attori coinvolti nel sostenere e accompagnare la
persona con disabilità nel percorso di inclusione lavorativa.
È, quindi, indispensabile, specie in tale momento storico, approntare tutto quanto
necessario ad incoraggiare e favorire la piena e concreta attuazione della normativa e delle
connesse linee guida, a partire dall’incremento del fondo diretto a finanziare il sistema degli
incentivi per l’assunzione delle persone con disabilità nonché le sperimentazioni di
inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
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EMENDAMENTO n. 9
Istituzione di un Fondo per l’implementazione delle Linee guida perl’inclusione lavorativa
delle persone con disabilità
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis
“Fondo per l’implementazione delle Linee guida di cui al d. lgs. 151 /2015”
«E istituito il Fondo per l’applicazione delle linee guida di cui al D. Lgs n. 151/2015, con
una dotazione di venti milioni di euro a valere per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Relazione illustrativa
Viene prevista una specifica dotazione volta a sostenere la concreta attuazione delle Linee
guida per l’inclusione delle persone con disabilità nelle Regioni e negli specifici contesti
territoriali, a valere per il biennio 2025 e 2026, nell’ottica di favorirne la progressiva entrata
a regime.
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EMENDAMENTO n. 10
Persone con disabilità e accesso al lavoro
Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
“Art. 38-bis Persone con disabilità e accesso al lavoro
1. All’articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, sostituire le parole
«del30 per cento» con le seguenti «del 50 per cento».”.
Relazione illustrativa
Con tale emendamento si innalza il limite dell’importo del trattamento economico
corrisposto dai datori di lavoro per attività minimali delle persone con disabilità
fruitrici, in quanto fiscalmente a carico del de cuius ed inabili, di pensione ai
superstiti. Ciò per permettere a tali persone di svolgere attività simil lavorative anche
presso cooperative sociali fino a 25 ore settimanali.
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EMENDAMENTO n. 11
Accesso alla maggiorazione contributiva
All’articolo 48, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
All’art 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis: nel caso di incremento di cui al comma 1, per le persone indicate al comma 4 non
si tiene conto della condizione di cui alla lett. b) del comma 5”
Relazione illustrativa
La lettera b del comma 5 dell’articolo 38 della legge n. 448.2001 prevede che, ai fini
dell’accesso alla maggiorazione contributiva debbano essere considerati anche i redditi del
coniuge oltre quelli del beneficiario. Considerato che il c.d. “incremento al milione” va a
incidere su misure di natura assistenziale e/o previdenziale comunque correlate a
condizioni di disabilità, si ravvisa l’esigenza che esso sia applicato senza il calcolo dei
redditi del in considerazione della finalità a esso sottesa ovvero di incrementare la
posizione reddituale delle persone con disabilità si trovano in condizioni di criticità anche di
tipo economico.
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EMENDAMENTO n. 12
Misure in materia di congedo parentale
All’articolo 34, al comma 1, lettera b), dopo le parole “fino al sesto anno di vita
del bambino” aggiungere le seguenti:
“o fino al 12 ^ anno di vita nel caso di bambino con disabilità ai sensi dell’art. 3 comma
3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dell’indennità di frequenza di cui alla legge dell’11
ottobre 1990, n. 289”
Relazione illustrativa.
Prevedere un aumento in termini di durata e di trattamento economico per le lavoratrici con
figli con disabilità e soprattutto con un innalzamento del requisito anagrafico significa
garantire loro una misura di supporto che tenga conto della continuità e, spesso, cronicità
dello stato patologico del figlio che non viene meno al raggiungimento del sesto anno di
età.
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EMENDAMENTO n. 13
Esclusione borse di studio per persone con disabilità dall’obbligo di imponibilità
All’articolo 38, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 50, comma 1, lettera c). del Decreto del
Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le borse di studio assegnate alle
persone con disabilità sono esenti dall’obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.
Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi del Fondo per il finanziamento delle
esigenze indifferibili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Relazione illustrativa
Garantire l’esenzione in materia di borse di studio significa rendere ancora più concreto e
ampio il diritto allo studio e alla formazione, facendo in modo che la non incidenza del
relativo contributo allo studio non diventi un deterrente dal portare avanti un percorso di
formazione nel timore che con esso possa venire meno il diritto a talune provvidenze di
natura assistenziale
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EMENDAMENTO n. 14
Diritto al lavoro agile per persone con disabilità e gravi patologie
Al Capo II, recante Misure in materia di famiglia, dopo l’art. 36, aggiungere il
seguente:
Art. 36-bis
L’art. 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal
seguente:
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della
prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle
richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici
e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli
in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori
che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.
I lavoratori in possesso di certificazione di cui all’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n.104 o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali
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attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, hanno diritto al lavoro agile.
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura
adottata in violazione dei precedenti periodi è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e,
pertanto, nulla.
L’eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per le richieste di cui ai periodi
precedenti dovrà essere motivato per iscritto fornendo la prova dell’incompatibilità
dell’adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore rispetto
all’organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell’attività assegnata al lavoratore
medesimo.
È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024,
n. 62.
Relazione illustrativa
Tale emendamento rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un mercato
del lavoro inclusivo e attento alle esigenze dei lavoratori con disabilità o fragilità nonché
dei familiari che li assistono se ne prendono cura.
E’ essenziale, infatti, sancire il diritto al lavoro agile per i lavoratori con disabilità con il
riconoscimento di cui all’art. 3, comma 3, della l.n. 104/92, o con patologie oncologiche o
immunodepressione, al fine di tutelare la loro salute e il loro benessere e contribuire anche
a creare un ambiente lavorativo equo e sostenibile, in coerenza con i principi costituzionali
di tutela della salute (art. 32 Cost.) e di promozione delle condizioni che rendano effettivo
il diritto al lavoro (art. 4 Cost.).
Allo stesso tempo, occorre mantenere la priorità nel riconoscimento del lavoro agile a tutti
i lavoratori che siano Caregiver ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Occorre, infine, prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di motivare per iscritto
l’eventuale diniego onde garantire trasparenza nelle decisioni aziendali e assicurare
maggiormente il rispetto dei diritti e delle prerogative dei lavoratori interessati,
incentivando, altresì, le aziende a valutare attentamente le richieste di lavoro agile,
considerando non solo le esigenze organizzative ma anche l’importanza di sostenere i
lavoratori in situazioni di disabilità o fragilità o con responsabilità di cura.
Tale emendamento, poi, fa salvo il ricorso all’accomodamento ragionevole di cui all’art.
17 del d.lgs. 62/2024, quale supplemento di garanzia in favore dei lavoratori interessati.
Lo sviluppo e l’incentivazione di quella che, per antonomasia, viene ricondotta tra le più
tangibili espressioni di accomodamento ragionevole, infatti, è la risposta più concreta alle
istanze e ai bisogni di conciliazione cura/lavoro di una platea di soggetti che
abbisognerebbero di tale misura per ridurre massimamente l’impatto della disabilità sul
proprio percorso lavorativo.
A tale riguardo si segnala come, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 17, comma
1, del D. Lgs. n. 62/2024, ora anche la legge 104 contiene una chiara e completa
enunciazione dell’istituto dell’accomodamento ragionevole. L’art. 5 bis della legge 104
infatti, come l’accomodamento ragionevole – inteso come misure e adattamenti necessari,
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appropriati e adeguati, dovrà garantire alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo
e tempestivo esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. L’adozione
dell’accomodamento ragionevole potrà essere richiesta anche alla pubblica
amministrazione, con apposita istanza scritta e la persona con disabilità dovrà e potrà
partecipare al procedimento volto all’individuazione della misura più idonea e appropriata.
Ove poi la P.A. dovesse ritenere di non poter accordare l’accomodamento ragionevole,
dovrà darne al richiedente motivazione e, avverso il diniego motivato, potrà essere
presentato ricorso ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 67/2006.
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EMENDAMENTO n. 15
Politiche attive per i lavoratori autonomi con disabilità
Al Capo I, recante Misure in favore delle imprese, dopo l’articolo 72, aggiungere il
seguente:
72 -bis
“Politiche attive per i lavoratori autonomi con disabilità”
Ai lavoratori in possesso di certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi
medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da
esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita –viene garantita per il triennio 2025-2027
l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). L’indennità è
erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L’indennità è riconosciuta,
previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità è
riconosciuta ai soggetti che, oltreai requisiti di cui sopra, presentano i seguenti requisiti:
non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati
presso altre forme previdenziali obbligatorie;
non essere beneficiari di assegno di inclusione;
avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla
presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da
lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla
presentazione della domanda;
aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito
non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati rispetto all’anno precedente;
essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
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essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di
presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla
gestione previdenziale in corso.
La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di
ciascuna annualità. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di
interesse. L’INPS comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che
hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica
all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalitàe
nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti. I requisiti di cui al comma
precedente lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione
dell’indennità. L’indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito
certificato dall’Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito
di contribuzione figurativa. L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare il limite
di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo della
predetta indennità sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno
precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione
della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione
della stessa, con recupero delle mensilitàeventualmente erogate dopo la data in cui è cessata
l’attività. La suddetta previsione non si applica per il caso in cui la cessazione della partita
iva sia dipesa dalle conseguenze derivanti dall’esigenza di sottoporsi a cura e terapia
derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o ingravescente.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. L’indennità è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per
l’anno 2025, di 35,1 milioni di euro per l’anno 2026, di 19,3 milioni di euro per l’anno 2027.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi
di cui ai commi precedenti al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle
attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all’evoluzione del
mercato del lavoro e della dinamica sociale. L’erogazione dell’indennità di cui ai commi
precedenti è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale
anche nel quadro dei programmi esistenti, quale il programma GOL
Motivazione:
La previsione di una misura destinata a una categoria di lavoratori con disabilità o gravi
patologie, con riferimento espresso ai lavoratori autonomi, che oggi godono di minori tutele
in ambito di tutele avverso il rischio di fuoriuscita anticipata dal mondo del lavoro pone
rimedio ad uno sbilanciamento di garanzie tra diverse tipologie lavorative e costituisce una
risposta concreta al vuoto normativo tutt’oggi esistente.
A.C. 2112
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EMENDAMENTO n. 16
Fondo per la parità salariale di genere a favore di lavoratrici con disabilità
Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:
72-bis
“Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere”
A decorrere dal 2025, il fondo per il sostegno alla parità salariale di genere di cui
all’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è incrementato di cinque
milioni di euro per il sostegno delle donne con disabilità sul lavoro, per lo sviluppo dei
relativi percorsi professionali, a partire dall’esigenza di assicurare una equa retribuzione
rispetto ai colleghi uomini, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione
di una certificazione della parità di genere che risultino inclusive delle lavoratrici con
disabilità, a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.
Relazione illustrativa
La parità salariale di genere richiede una specifica attenzione per le lavoratrici con
disabilità, che più delle colleghe risultano discriminate nell’accesso ad una equa
retribuzione sul posto di lavoro. Viene pertanto prevista una dotazione specifica a valere
sul fondo per la parità di genere volta a riconoscere benefici contributi ai datori di lavoro
impegnati in percorsi di certificazione della parità salariale di genere inclusivi rispetto alla
condizione delle lavoratrici con disabilità
A.C. 2112
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EMENDAMENTO n. 17
Misure fiscali per il welfare aziendale
All’articolo 68 (Misure fiscali per il welfare aziendale)
Dopo il comma 5 aggiungere un comma 5bis
“L’incremento del limite complessivo a 2.000 euro opera anche a favore dei
lavoratori con disabilità e dei relativi caregiver familiari.”
Relazione illustrativa
Si ritiene che il welfare aziendale costituisca una misura importante per sostenere
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e sostenere il ruolo dei caregiver
familiari. In tal senso viene esteso anche a tali figure di lavoratori l’estensione
del limite già previsto per i lavoratori con figli.
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VIII) INCREMENTO FINO A 100 MILIONI DEL FONDO PER IL DOPO DINOI
DI CUI ALLA L.N. 112/2016
La Legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha istituito il Fondo
per il “dopo di noi” volto a finanziare le misure di assistenza, cura e protezione in
favore delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.n. 104/92,
sulla base della preventiva elaborazione di un progetto individuale di vita ai sensi
dell’art. 14 della l.n. 328/2000.
Tale Fondo ha una dotazione strutturale, dal 2021, pari a 76,1 milioni di euro, che,
tuttavia, va ulteriormente incrementata, in considerazione della fondamentale
importanza degli obiettivi e delle finalità della legge, che punta a garantire il
fondamentale diritto, sancito in primo luogo dall’art. 19 della Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità, di scegliere, su base di uguaglianza con gli
altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere senza essere obbligate a
vivere in una particolare sistemazione, e, quindi, a poter costruire un percorso di
vita alternativo all’istituzionalizzazione mediante il possibile inserimento
all’interno di una in una classica casa di abitazione. La platea dei potenziali
beneficiari – già̀ secondo i dati ISTAT del 2016 (tempo di approvazione della
Legge e del Fondo) – non si riduce alle poche migliaia di persone che fino ad ora
hanno avuto accesso alle misure, ma a ben 126.000 di destinatari.
Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 9 della L. n. 112/16 ha previsto una
copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie
per il “dopo di noi”, stabilendo che, in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni
nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già̀ per
gli anni 2017 e 2018 si sono calcolate fruizioni più̀ basse delle agevolazioni
previste per legge; la stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni
fruite a partire dal 2019.
Di fondamentale importanza è dare continuità e certezza di risorse alle
progettualità già avviate. Infatti, sarebbe del tutto frustrante ed anche lesivo dei
diritti interrompere o limitare percorsi di autonomia e vita indipendente attivati
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