
(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 ORDINANZA SINDACALE N° OS-2024-86 DEL 30/09/2024
Inserita nel fascicolo: 2024.II.1.1
Settore Responsabile: SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
Unità Proponente:
045000 – SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
Proposta n. 2024-5251
OGGETTO:
ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DAL 01/10/2024 AL
31/03/2025 ED ALTRE MISURE AI SENSI DEL PAIR 2030, D.A.L. REGIONE
EMILIA – ROMAGNA N. 152 DEL 30/01/2024.
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OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DAL 01/10/2024 AL
31/03/2025 ED ALTRE MISURE AI SENSI DEL PAIR 2030, D.A.L. REGIONE
EMILIA – ROMAGNA N. 152 DEL 30/01/2024.
IL SINDACO
Premesso:
? che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli Stati
membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le
misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
? che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le
funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza
e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento
dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il
mantenimento del relativo rispetto;
? che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto
(NOX) e l’ozono (O3);
? che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il
risanamento della qualità dell’aria;
Visti:
? il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna
con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020,
è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell’aria ambiente volti a
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo
complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell’aria, laddove buona, e
migliorarla negli altri casi;
? il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione EmiliaRomagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto;
? la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi
sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell’aria”;
? la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale
(PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il
monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della
circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la
Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di
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cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l’avvio del progetto”, con
le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
? la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno
2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione
europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato
italiano”, che all’articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e
abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
Visti in particolare:
? l’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da
applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni
dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal
1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul
rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del
servizio Move-In;
? l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di
contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e
nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi
tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò
tradizionali o fuochi d’artificio, ad eccezione dei barbecue;
? l’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure
emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni
dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni
modellistiche di qualità dell’aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì
(individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite
giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
? l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali
aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del
valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio
territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell’anno
solare di riferimento;
? l’art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti
prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
? a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e
degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di
riscaldamento e raffrescamento;
? b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell’Agglomerato di Bologna, durante la
stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle
case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività
commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed
artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i
luoghi che ospitano attività sportive;
? l’art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la
violazione dell’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi
commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall’utilizzo di impianti di
climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione
della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00
euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono
esclusi dall’applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che
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si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli
ambienti;
? l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regolamenta gli impianti
di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
? l’art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di
Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei
residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le
stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;
Preso atto:
? della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana
riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al
materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE
del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d’infrazione n. 2014/2147);
Considerato:
? che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il
superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella
zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di
conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure
necessarie per il risanamento della qualità dell’aria nelle zone citate;
? che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente
secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei
precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente
sostanziale di inquinamento di fondo, nonostante sia stato rispettato il valore limite
giornaliero nel 2023;
? che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite
annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;
Preso atto altresì:
? che l’art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i
Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell’Agglomerato di
Bologna e i Comuni volontari, l’applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che
trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con
possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
? che l’art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il
numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla
circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di
seguito elencato:
? Comune Bologna 1500 controlli/anno;
? Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
? Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
? Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
? Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
? Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno.
? che l’art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione
dell’art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n.
69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di
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abbruciamento dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n.
152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo
dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di
Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità
fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete
Natura 2000;
? che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto
salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia
stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le
l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non
superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del
terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla
“viabilità ordinaria”:
? a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
? b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel
caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una “zona montana o zona
agricola svantaggiata”, definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
? c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse
dall’Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici
ricadano in una “zona montana o zona agricola svantaggiata”, nel periodo da ottobre a
marzo;
? che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto
Move-In” di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l’avvio del
progetto”, la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il
sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure
emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche,
ove adottate con specifica ordinanza;
Vista inoltre l’Ordinanza Sindacale n. OS-2024-52 DEL 03/07/2024 con la quale il comune
di Parma ha stabilito di:
? consentire la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione
adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di
qualità dell’aria ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità
operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del
21/12/2022;
? non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche
individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni
emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno
aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall’ordinanza
di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell’aria;
Verificato:
? che il Comune di Parma è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità
dell’aria stabilite dal PAIR 2030;
? che la popolazione residente nel Comune di Parma alla data del 01/01/2024 ammonta a
198.496 unità;
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Considerato:
? che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito
dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da
Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la
protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore
limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non
superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO2 (40
microgrammi/m3), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155
del 13/08/2010;
Preso atto:
? che l’inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati
dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno
nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell’aria. Tra questi
decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;
Ritenuto:
? pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla
normativa regionale in materia di qualità dell’aria sopra richiamata;
Verificato:
? che dal 1° gennaio 2024 nel Comune di Parma sono stato registrati n°22 superamenti del
valore limite giornaliero per le polveri PM10;
Richiamati:
? l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
? l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” e successive
modifiche e integrazioni;
? l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
? Il vigente Regolamento Comunale in materia;
? la Legge n. 689 del 24/11/1981;
? l’art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
? la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
? il D.P.R. n. 74/2013;
? il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
? il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
ORDINA
1. Dal 01/10/2024 al 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto
che nelle giornate festive del 01/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 01/01/2025 e
06/01/2025, in tutta l’area interna alle tangenziali come da /planimetria costituente
l’allegato 1 parte integrante del presente atto e nel parco /Area delle Scienze (Campus
Universitario), l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di
veicoli:
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? veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
? veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva
2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e
successive;
? veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla
direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
? ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase
II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
2. Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/10/2024 al 31/03/2025,
dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 08/12/2024, in tutta l’area interna alle
tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1 parte integrante del presente
atto, l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli :
? veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
? veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed Euro 5 non conformi alla
direttiva 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
? veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla
direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
? ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase
II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
3. nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025 in tutto il territorio comunale:
3.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in
presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici
alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non
sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari
aperti o che possono funzionare aperti;
3.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali,
ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga
al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione
comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state
attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1,
del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
3.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023
convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185,
comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le
superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni
emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di
gestione dei siti della rete Natura 2000;
3.4 al divieto di cui al punto 3.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state
attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato
di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al
dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri
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steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel
caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità
ordinaria”, come di seguito specificato:
a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse
dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;
4.durante la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale:
a) l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli
uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono
esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano
attività sportive;
5. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
5.1. l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale
inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n.
152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da
parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli
utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
5.2 l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali
e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di
riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici
dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli
ambienti;
6. nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, l’adozione delle seguenti misure emergenziali,
nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate
di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali,
nell’ambito territoriale della Provincia di Parma, a partire dalla giornata seguente
all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
6.1 In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria
costituente l’allegato 1 parte integrante del presente atto, si istituisce dalle 8:30 alle
18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:
veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla
direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al
regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5
fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
6.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque
classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo,
generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni
energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno
per la classe “4 stelle”;
6.3 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami
zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla
normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di
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allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato
dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami
zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento
immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al
Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli
organi di informazione e pubblici avvisi.
Sono escluse dai divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 6.1), le seguenti
strade che manterranno la percorribilità:
– Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ad intersezione Strada S. Donato alla rotatoria ad
intersezione tangenziale Nord S.S.9 VAR svincolo n°1;
– Via Mantova: tratto compreso tra l’innesto con il ramo di svincolo sud con la Tangenziale
Nord S.S.9 VAR ed il relativo sottopasso stradale;
– Via Rodolfi M., Via Bormioli, Via Silva da Via Bormioli a Via Paradigna, rotatoria di via
Paradigna con via Silva, via Paradigna dalla rotatoria con via Silva alla rotatoria con L.go
Simonazzi;
– Via San Leonardo: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°5 delle
carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;
– Viale Europa, Viale IV Novembre, Viale Toschi da v.le IV Novembre a viale Bottego, Viale
Bottego, da Viale Toschi a Viale Europa;
– Via Villa Sant’Angelo, tratto compreso tra viale Europa e le rampe di ingresso/uscita del
parcheggio in struttura;
– Viale Bottego tratto compreso tra viale Toschi e strada Garibaldi, Strada Garibaldi tratto
compreso tra viale Bottego e viale Mentana, viale Mentana tratto compreso tra strada
Garibaldi e piazzale Allende, piazzale Allende, viale Fratti, via Muggia;
– Strada Baganzola: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°7 delle
carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;
– Strada Dei Mercati dalla rotatoria con via Ferretti alla rotatoria con via Melvin Jones;
– Via Melvin Jones;
– Via Emilia Ovest da svincolo n°10 Tang. Sud S.S.9 VAR/A raccordo Tang. Nord S.S.9 VAR
a P.le Caduti del Lavoro, rami di Svincolo Tang. Nord S.S.9 VAR uscita Crocetta, via
Fleming;
– Parcheggio scambiatore Ovest Largo XXIV Agosto 1942;
– Strada Martiri della Liberazione tratto compreso tra gli svincoli n°11 della Tangenziale
Sud S.S.9 VAR/A e Via Volturno;
– Via Volturno tratto compreso tra Strada Martiri della Liberazione e Via Fleming/Pellico;
– Via La Spezia: dallo svincolo n°12 con la Tangenziale Sud S.S.9 VAR a Via Silvio Pellico,
Largo Cesare Beccaria, Via Casati Confalonieri, Via Silvio Pellico, Via Colli da Via Fleming
a Strada Abbeveratoia, Strada Abbeveratoia da ingresso/uscita Park Abbeveratoia a Via
Volturno, Via Volturno da rotatoria Via Fleming/Via Pellico a Largo Mirella Silocchi, Largo
Mirella Silocchi;
– Strada Farnese: tratto compreso tra gli svincoli n°13 di entrambe le carreggiate della
Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;
– Strada Montanara tratto compreso tra gli svincoli n°14 di entrambe le carreggiate della
Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;
– Strada Traversetolo: dalla Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A alla rotatoria con via Pertini, via
Pertini tratto compreso tra Str. Traversetolo e ingressi parcheggio Esercizio Comm.le
“Esselunga”, parcheggio Esercizio Comm.le Esselunga, largo Alfredo Bottai (Parcheggio
Centro commerciale “Eurosia”);
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– Strada Traversetolo tratto compreso tra la rotatoria con via Pertini e la rotatoria con via
Montebello, via Montebello tratto compreso tra la rotatoria con strada Traversetolo e via
Cella, via Cella via Cenni lato tratto compreso prospicente piazza Maestri, Piazza Maestri
e via Zanardi tratto compreso tra Piazza Maestri e strada Traversetolo;
– Strada Farnese, tratto compreso tra lo svincolo n°13 della Tangenziale e la rotatoria con
viale della Villetta, rotatoria posta tra strada farnese via Chiavari, via Baganza e v.le
Villetta, via Baganza, piazzale Fiume, ponte dei Carrettieri, via Po tratto compreso tra
ponte dei Carrettieri e piazza Lago Santo, piazza Lago Santo;
– Viale Villetta Tratto compreso tra la rotatoria posta tra via Chiavari Str. Farnese via
Baganza viale Villetta e via Ugo Bassi.
7.Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 6.1 i seguenti
veicoli:
a) autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti,
e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;
b) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso
speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento
di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla
Relazione generale del PAIR 2030) – di cui all’allegato 2 parte integrante del presente
atto);
d) Solo relativamente alle limitazioni strutturali di cui al punto 1 veicoli che hanno aderito
al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità
operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del
5/12/2022, come disposto dall’ordinanza Sindacale OS-2024-52 del 03/07/2024;
8.Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della
circolazione:
1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica
sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il
pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
2. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con
conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
3. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per
disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
4. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e
indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o
per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente
necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa
certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonchè
per l’assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
5. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con
attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di
medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal
rispettivo ordine;
6. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas
terapeutici, ecc.);
7. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della
Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
8. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la
prenotazione;
9. veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati
settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
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10. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site
nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima,
dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci
giorni successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia
della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta
struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
11. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5
tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo
alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa);
Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione
ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE
(decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24
novembre 2001, n. 474
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate
secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo
Codice della Strada.
I controlli relativi alle diposizioni di cui alla presente ordinanza saranno effettuati dal Corpo
di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S., in numero
non inferiore ai 1200 controlli/anno;
In caso d’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 6.1 del presente provvedimento
è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00 di cui all’art. 7,
comma 13 bis, del Decreto Legislativo n. 285/92 e, nel caso di reiterazione della violazione
nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici a trenta giorni;
L’inosservanza della disposizione di cui ai punti 3.3 e 3.4 è punita con la sanzione
amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69
del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
L’inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza sindacale sarà punita
ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 25 a Euro 500, con applicazione della art. 16 L. 689/81.
Alla Polizia Locale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza.
Sono sospese fino al 31/03/2025 le prescrizioni di cui al punto 3 dell’Ordinanza Prot. Gen.
PG/2022/82125 del 29/4/2022 Rep. OSFP/2022/32 del 29/4/2022.
La società Parma Infrastrutture Spa provvederà alla posa della segnaletica verticale ed al
tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti;
Il Comune di Parma provvederà alla posa della segnaletica temporanea ed alla successiva
rimozione nelle domeniche ecologiche e nelle possibili ulteriori limitazioni alla circolazione
disposte in applicazione delle misure emergenziali.
copia informatica per consultazione
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui
all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente
(GELA).
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale
e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante
trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT, COMANDO POLIZIA LOCALE, CENTRO
SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, UFFICIO STAMPA,,
CONFESERCENTI, ASCOM, FEDERDISTRIBUZIONE, CNA, APLA, GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE,
UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI, COMANDO VIGILI DEL FUOCO, PARMA INFRASTRUTTURE
SPA, INFOMOBILITY SPA, AZIENDA TEP SPA, SMTP SPA, IRETI SPA, IREN ENERGIA SPA,
ARPAE, AUSL, AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA
STRADALE, CON.TA.P., CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI, PRONTO
INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso il
ricorso:
– al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio;
– al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
IL SINDACO
GUERRA MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
Dirigente di settore: MANCINI ANDREA
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Settore Mobilità e trasporti
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Allegato n.2: Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli ad uso speciale (art. 54 nuovo
codice della strada).
Sono classificati, ai sensi dell'articolo54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di
derrate in regime di temperatura controllata;
carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
telai con selle per il trasporto di coils;
betoniere;
carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare
attrezzatura idonea a tale scopo;
carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR
odi normative comunitarie in proposito;
carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto diveicoli;
carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
furgoni blindati per trasporto valori;
altre carrozzerie riconosciute idonee peri trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione
– Direzione Generale della M.C.T.C.
Sono classificati, ai sensi dell'articolo54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
trattrici stradali;
autospazzatrici;
autospazzaneve;
autopompe;
autoinnaffiatrici;
autoveicoli attrezzi;
autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
autoveicoli gru;
autoveicoli per il soccorso stradale;
autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
autosgranatrici;
autotrebbiatrici;
autoambulanze;
auto funebri;
autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
autoveicoli per disinfezioni;
auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta
altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
autoveicoli per radio, televisione, cinema;
autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
autocappella;
auto attrezzate per irrorare i campi;
autosaldatrici;
auto con istallazioni telegrafiche;
autoscavatrici;
autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;