
(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 23 al 29 settembre 2024
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Sofia Riesino
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Mercoledì 25 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa T-446/21 Commission de régulation de l’énergie/ACER, T-472/21 RTE/ACER, T-476/21 TransnetBW/ACER, T-482/21 TenneT TSO e TenneT TSO/ACER, T-484/21 Polskie sieci elektroenergetyczne/ACER (EN) e T-485/21 BNetzA/ACER (DE)
(mercato interno dell’elettricità- Agenzia dell’UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia)
Il funzionamento del mercato comune dell’energia elettrica comporta congestioni tra due zone di offerta, che devono essere trattate in modo coordinato. Tra i meccanismi esistenti per alleviare tali congestioni figurano costosi interventi correttivi, tra cui il ridispacciamento e gli scambi in controflusso, i cui costi devono essere ripartiti proporzionalmente tra i diversi gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (Transmission Systems Operators, TSO).
Il 30 novembre 2020 l’ACER ha adottato, mediante decisione, la metodologia comune per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso per la cosiddetta regione CORE, che comprende tredici Stati membri (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia). Secondo il diritto dell’Unione, tale metodologia comporta soluzioni per la ripartizione dei costi delle operazioni che hanno un impatto transfrontaliero.
Contro tale decisione sono stati presentati dei ricorsi di annullamento dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER, la quale, con decisione del 28 maggio 2021, ha confermato la decisione.
Diverse autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e GRT hanno presentato ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER.
Mercoledì 25 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa T-483/21 Polskie sieci elektroenergetyczne / ACER (EN)
(mercato interno dell’elettricità- Agenzia dell’UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia)
Il legislatore europeo ha istituito un quadro giuridico per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità, in particolare la sicurezza operativa delle reti elettriche regionali. Una delle misure di coordinamento di questa sicurezza è l’elaborazione di una metodologia di coordinamento operativo regionale («metodologia ROSC»). Questo documento identifica, tra l’altro, i rischi legati al funzionamento delle reti e disciplina la procedura per il coordinamento, la convalida e l’attuazione di azioni correttive che hanno un impatto transfrontaliero, utilizzate per garantire la sicurezza della rete.
La metodologia ROSC è proposta congiuntamente da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) responsabili della gestione, manutenzione e sviluppo della rete elettrica in ciascuna regione specifica. Deve inoltre essere approvata dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Se le parti non raggiungono un accordo entro un termine stabilito o su richiesta congiunta, l’ACER decide in merito alla proposta.
Il 4 dicembre 2020, dopo un periodo prolungato di consultazioni e discussioni e in assenza di accordo tra i TSO e le ANR interessate, l’ACER ha adottato una decisione sulla metodologia ROSC per la regione CORE. La Polskie sieci elektroenergetyczne (il gestore del sistema di trasmissione in Polonia) ha chiesto l’annullamento di tale decisione.
Non avendo ottenuto soddisfazione presso la commissione dei ricorsi dell’ACER, l’ente polacco ha adito il Tribunale dell’Unione europea.
Giovedì 26 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-768/21 Land Hessen (Obbligo di agire dell’autorità per la protezione dei dati) (DE)
(Protezione dei dati personali – Compiti e poteri dell’autorità di controllo)
Un cliente di una Cassa di risparmio ha chiesto al garante per la protezione dei dati e la libertà di informazione per il Land Assia (Germania) di intervenire contro detta Cassa di risparmio a causa di una violazione dei suoi dati personali. Una delle dipendenti della Cassa di risparmio, infatti, aveva consultato i suoi dati a più riprese, senza esserne autorizzata. Il garante ha constatato una violazione prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati, ma ha concluso che non vi era motivo di intervenire contro la Cassa di risparmio poiché quest’ultima aveva già adottato misure disciplinari nei confronti dell’impiegata. Il cliente contesta tale rifiuto dinanzi a un giudice tedesco, chiedendogli di ingiungere al garante per la protezione dei dati di intervenire contro la Cassa di risparmio, in particolare perché le infligga un’ammenda.
Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia quali siano i poteri e gli obblighi del garante della protezione dei dati in quanto «autorità di controllo» ai sensi del RGPD.
Giovedì 26 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-792/22 Energotehnica (RO)
(Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – termine “infortunio sul lavoro”)
Dopo la morte di un elettricista per elettrocuzione durante un intervento, è stato avviato un procedimento amministrativo contro il suo datore di lavoro. Parallelamente, è stato aperto un procedimento penale per negligenza e omicidio colposo nei confronti del caposquadra del defunto. Anche i parenti della vittima si sono uniti al procedimento penale.
Il giudice amministrativo adito ha concluso che non si trattasse di un «infortunio sul lavoro» e ha annullato le sanzioni amministrative inflitte al datore di lavoro e al caposquadra. Secondo l’interpretazione della normativa nazionale fatta dalla Corte costituzionale rumena, tale decisione amministrativa è definitiva, ed impedisce quindi al giudice penale di riconsiderare se quanto accaduto sia o meno un infortunio sul lavoro.
In tale contesto, la Corte d’appello di Bra?ov (Romania) interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità tra questa normativa nazionale, quale interpretata dalla Corte costituzionale, e il diritto dell’Unione sulla sicurezza dei lavoratori.
Giovedì 26 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-600/22 P Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento (EN)
(Impugnazione – Membri del Parlamento europeo – Decisioni che inibiscono ai ricorrenti, eletti membri del Parlamento europeo, di parteciparvi in qualità di deputati e che li privano di tutti i diritti ad essi associati)
A seguito del referendum di autodeterminazione tenutosi in Catalogna (Spagna) il 1º ottobre 2017, è stato avviato un procedimento penale contro Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres (che all’epoca erano rispettivamente presidente e membro del governo autonomo della Catalogna, Spagna), i quali sono fuggiti dalla Spagna. Contro di loro sono stati emessi mandati d’arresto. Successivamente, Puigdemont e Comín si sono candidati e sono stati eletti alle elezioni del Parlamento europeo tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019. Con lettera del 27 giugno 2019 il presidente del Parlamento europeo ha informato i sigg. Puigdemont e Comín che non poteva considerarli come membri del Parlamento europeo poiché i loro nomi non figuravano nell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole. Con sentenza 6 luglio 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso dei sigg. Puigdemont e Comín come irricevibile in quanto gli atti del Presidente del Parlamento europeo non costituivano atti impugnabili (v. comunicato stampa 116/22). Puigdemont e Comín si sono allora rivolti alla Corte di Giustizia dell’UE perché annulli la decisione del Tribunale.
Giovedì 26 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-330/23 Aldi Süd (DE)
(Protezione dei consumatori – Indicazione dei prezzi)
Un’associazione tedesca di consumatori contesta dinanzi a un tribunale tedesco il modo in cui la catena di discount Aldi Süd pubblicizza nei suoi volantini settimanali sconti come «prezzo sensazionale», ad esempio per banane e ananas.
?In italiano: «prezzo sensazionale»
?In italiano: «Ultimo prezzo di vendita. Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni …»
Secondo l’associazione dei consumatori, Aldi non ha il diritto di calcolare una riduzione del prezzo figurante in un annuncio pubblicitario sulla base del prezzo immediatamente precedente all’offerta (nel primo esempio 1,69 euro), ma, conformemente al diritto dell’Unione, dovrebbe farlo sulla base del prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni (nel primo esempio 1,29 euro; si noti che questo prezzo è identico al presunto prezzo «ridotto»). L’associazione sostiene che non sarebbe sufficiente menzionare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni nell’annuncio. Aggiunge che le stesse considerazioni dovrebbero applicarsi alla designazione di un prezzo come «prezzo sensazionale».
Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia una pronuncia in via pregiudiziale.
Altre cause per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
Data
Causa
Lingua processuale
Sala
giovedì 26/09/2024
09:30
Sentenza
Cause riunite C-403/23
C-404/23
Luxone
Gi One
Corte di giustizia – Ottava Sezi
Ricorso (GU) HTML / PDF
Avvocato generale : Pikamäe
Aula d’udienza III – Livello 6
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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