
(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma
Con il presente comunicato si interviene nel dibattito intorno al potenziale conflitto tra il
diritto/dovere di cronaca da parte della stampa, diritto dei cittadini ad avere notizie sul contenuto dei
procedimenti penali in corso e dovere dell’Ufficio di Procura ad osservare il segreto di indagine.
La vicenda intorno alla quale ruota questo conflitto è quella del rinvenimento del neonato morto in
Su questa vicenda, il Procuratore di Parma -applicando il contenuto della propria Direttiva n. 20/2021
in tema di presunzione di innocenza- ha mantenuto finora il più stretto riserbo.
Quanto alla stampa, questo riserbo ha suscitato non poche perplessità e recriminazioni da parte di
alcuni organi di informazione soprattutto perché, parallelamente, ben altro rilievo mediatico veniva
dato a vicende delittuose di analoga gravità, avvenute in altre parti del territorio nazionale.
Quanto al cittadino, il diritto ad essere informati è stato recentemente espresso, ai massimi livelli
locali, dal Sindaco di Traversetolo, centro della provincia di Parma purtroppo finito sotto la lente
d’ingrandimento dell’attenzione mediatica.
Pur consapevole della aspettativa della popolazione (non solo quella locale) ad essere informata su
ciò che è avvenuto, la Procura di Parma -in linea con le disposizioni normative innanzi indicate- ha
scelto la linea della massima riservatezza, fondata su due pilastri: la necessità di preservare il segreto
di indagine e la necessità di garantire la presunzione di innocenza.
Quanto al primo pilastro, ovvero il segreto di indagine, mai come in questa vicenda, a partire da quel
9 agosto, gli organi inquirenti (ovvero: Procura della Repubblica; Nucleo Investigativo del Comando
Provinciale dei Carabinieri; R.I.S.-CC Parma) sono stati (e lo sono tuttora) impegnati
quotidianamente e senza alcuna sosta in attività investigative, tanto che molti provvedimenti
giudiziari (deleghe; decreti di ispezione; decreti di sequestro) sono stati adottati dai Magistrati titolari
dell’inchiesta (il Procuratore della Repubblica e la collega Sostituto Procuratore) con firma digitale a
distanza, in quanto in congedo ordinario, e ciò per evitare il rischio di stasi investigative e garantire
invece continuità assoluta agli accertamenti, eseguiti a loro volta, senza alcuna sosta e con
grandissimo spirito di servizio e di sacrificio, dagli organi di Polizia giudiziaria citata.
Ciò ha comportato la necessità di effettuare anche plurimi accessi nei luoghi, teatro del triste evento,
di sentire persone a vario titolo interessate alla vicenda, di effettuare complesse ed articolate attività,
anche di carattere tecnico-scientifico, talvolta con modalità del tutto innovative. Orbene, tutto ciò è
parso, sin dall’inizio, incompatibile con una parallela propalazione di notizie che, se da un lato
avrebbe soddisfatto quella aspettativa a conoscere da parte dell’opinione pubblica, dall’altro avrebbe
determinato la creazione di quel circuito mediatico dal quale poi riesce difficile uscire, perché si tratta
di un circuito che, una volta innescato, finisce per autoalimentarsi da sé e che richiede sempre nuovi
e quotidiani aggiornamenti.
Ecco perché si è preferito, sin dall’inizio, mantenere quel che in gergo viene definito un profilo basso,
ciò che ha consentito agli organi inquirenti di lavorare alacremente con quella tranquillità e serenità
che solo il silenzio mediatico avrebbe potuto garantire (ed in effetti ha sin qui garantito).
Quanto al secondo pilastro, ovvero la presunzione di innocenza, esso ha costituito la parallela
preoccupazione della Procura di Parma, in quanto strettamente connessa -mai come in questo caso
giudiziario- al segreto di indagine.
Se, in una vicenda obiettivamente grave (quale l’accertato decesso di un neonato), la Procura avesse
scelto la linea della comunicazione libera e costante, sui protagonisti della stessa sarebbe stato acceso
un faro così potente da innescare quel che gli esperti di comunicazione definiscono circo mediatico,
che è l’esatto contrario di quella presunzione di innocenza che si è voluto garantire; il processo
mediatico che si sarebbe aperto avrebbe avuto, sulle persone coinvolte, effetti ben più devastanti del
processo giudiziario (sul punto si richiama il fondamentale saggio del prof. Vittorio Manes “Giustizia
mediatica” e l’interessante convegno organizzato dall’Università di Parma nel marzo 2023).
Ed invece, proprio in linea con le disposizioni normative richiamate in premessa, si è voluto garantire
a tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel caso, quella tranquillità necessaria ad affrontare i
vari step che un’indagine così delicata ha richiesto, e continua a richiedere, evitando di esporre
costoro all’assedio di taccuini, telecamere, microfoni, come purtroppo avviene in casi del genere.
L’esperienza quotidiana, infatti, ci racconta di veri e propri processi paralleli che vengono celebrati,
soprattutto in TV, con il rischio concreto di creare sovrapposizioni ed interferenze tra il processo
mediatico ed il processo giudiziario.
Ecco: tutto questo si è voluto evitare ai protagonisti della vicenda di Traversetolo, per garantire in
maniera genuina e completa le fonti di prova, e contestualmente tutelare il diritto della parte-indagata.
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Conseguentemente il conflitto di cui si parlava all’inizio è solo apparente, in quanto non viene
contestato né il diritto/dovere di cronaca, né il diritto del cittadino a conoscere: si tratta solo di
calibrare i tempi della comunicazione rispetto alle necessità delle indagini, tanto che, di quanto
emerso e sta emergendo, si renderà conto all’opinione pubblica a breve, allorquando il lavoro
investigativo sarà giunto ad un punto tale da non dover più temere negative ripercussioni
derivanti dalla frenetica circolazione di notizie sulla vicenda.
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Quanto al merito della vicenda, riservando -come detto- ad altro momento successivo una
informazione più completa e puntuale, si possono fornire le seguenti indicazioni che non appaiono
confliggenti con il diritto di difesa:
stato degli atti, l’estraneità dei genitori della ragazza, madre del neonato;
2) in secondo luogo, in ordine allo stesso episodio, può ritenersi ugualmente accertata, sempre allo
stato degli atti, l’estraneità del papà del neonato;
3) in terzo luogo, nessuno -all’infuori della ragazza- era a conoscenza della gravidanza: né familiari,
né padre del bambino, né amiche/amici;
4) in quarto luogo, la gravidanza non è stata seguita da alcuna figura professionale (ginecologo,
medico di famiglia, ecc.);
5) in quinto luogo, il parto è avvenuto nella casa familiare, al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari
in generale;
6) in sesto luogo, il parto è avvenuto in solitudine, senza la collaborazione nè la presenza di nessuno,
al di fuori della ragazza;
7) in settimo luogo, per quanto riguarda la notizia di un secondo rinvenimento, essa va ritenuta
veritiera ma, sul punto, vanno svolti tutti gli accertamenti del caso (soprattutto di natura tecnica
medico-legale) per delineare gli esatti contorni della vicenda stessa, anche di carattere temporale;
8) in ottavo luogo, attesa la delicatezza estrema di questo nuovo episodio, vi è stata l’apertura di un
fascicolo per possibile violazione del segreto di indagine in relazione alla propalazione della
relativa notizia, che rischia di incidere sulle acquisizioni investigative in corso.
D’AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
11:34:25
GMT+02:00
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D’Avino