
(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 La mancata pubblicazione dei provvedimenti di risanamento relativi a un ente creditizio non comporta ne l’invalidità di tali provvedimenti ne l’inopponibilità dei loro effetti in un altro Stato membro
Sentenza della Corte nelle cause riunite C-498/22 a C-500/22 | Novo Banco e.a.
In allegato il comunicato stampa in inglese e francese
Sofia Riesino
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