
(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 CITTA’ DI GROTTAGLIE
(Provincia di Taranto)
ORDINANZA N.
Data:
09/08/2024
Organi Politici
ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno NOVE del mese di AGOSTO dell’anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.
Oggetto:
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’OBBLIGO DI CORRETTA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
ED ALL’OBBLIGO DELLA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE SUL TERRITORIO
COMUNALE A TUTELA DELL’IGIENE PUBBLICA, PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE,
DELLA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER IL RISPETTO DEL DECORO
URBANO
IL ORGANI POLITICISINDACO
D’ALO’ CIRO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005).
IL SINDACO
PREMESSO CHE
? il numero sempre crescente di cani da compagnia o da guardia nell’area del territorio
comunale rende necessaria una regolamentazione del comportamento da tenere da parte dei
proprietari/detentori dei cani, specialmente quando circolano all’interno di parchi, giardini,
marciapiedi ed aree pubbliche in genere, dove spesso vengono abbandonate deiezioni
animali, creando problematiche relative all’igiene e alla sanità pubblica.
? esiste un disagio dei cittadini dovuto alla noncuranza con cui le deiezioni dei cani vengono
lasciate dai loro detentori sul suolo pubblico.
? è necessario richiamare l’attenzione pubblica sul rispetto di alcune regole di condotta che
devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi
pubblici, principalmente per tutelare la salute pubblica e l’ambiente, garantire la pacifica
convivenza e la sicurezza dei cittadini, nonché la tutela e il benessere dei cani.
? sono pervenute reiterate segnalazioni e lamentele riguardo l’abbandono di deiezioni solide
dei cani sul suolo pubblico (centro storico, strade, marciapiedi, zone verdi, aree pubbliche in
genere e zone attrezzate per bambini), con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, in
particolare per i bambini e gli stessi animali, e compromissione del decoro urbano.
? è necessario garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro
dell’ambiente urbano.
? si rende necessario sanzionare la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di
idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, presupposto essenziale per la mancata
asportazione delle deiezioni canine.
? in molti casi, gli animali vengono lasciati liberi e privi di custodia in luoghi pubblici.
? è necessario disciplinare la materia, modificata di recente dalla normativa vigente, con un
provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica, alla salvaguardia
dell’ambiente e del decoro urbano.
Visti:
lo Statuto Comunale;
gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;
la legge n. 281/1991 in materia di animali d’affezione e SMI;
la l. 20/05/2003 n. 116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n. 50;
e protezione degli animali da affezione” e SMI;
gli artt. 672 e 727 del Codice penale “Omessa custodia e malgoverno degli animali”;
la l. n. 689/1981 “modifiche al sistema penale”;
l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”;
Visto l’art. 25 della Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 2 recante “Norme sul controllo del
randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della
legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo)”.
ORDINA
1. Obbligo di condurre i cani al guinzaglio e muniti di museruola
o I proprietari e/o detentori di cani sono obbligati a condurre gli animali
esclusivamente al guinzaglio, che non deve superare la lunghezza di 1,5 metri. È
obbligatorio munire i cani di museruola quando richiesto dalle Autorità competenti o
in situazioni che possano rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.
2. Obbligo di rimozione delle deiezioni canine
o I proprietari e/o detentori di cani sono obbligati a raccogliere immediatamente le
deiezioni canine lasciate sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, nonché in
prati, aiuole, formelle degli alberi, aree verdi e terreni incolti. Le deiezioni devono
essere raccolte in sacchetti idonei e depositate negli appositi contenitori per la
raccolta dei rifiuti.
o Gli incaricati della custodia o conduzione di cani devono dotarsi di attrezzature per
la raccolta delle deiezioni (sacchetti e/o paletta) e di contenitori con acqua,
disinfettanti o detergenti, da utilizzare per diluire e ripulire le superfici interessate
dalle deiezioni liquide. Tale operazione deve essere effettuata su tutte le aree urbane
pubbliche o ad uso pubblico.
3. Divieto di sgambettamento dei cani nelle aiuole e aree giochi per bambini
o È vietato far sgambettare i cani all’interno delle aiuole e delle aree giochi per
bambini. Nei parchi e nelle aree verdi comunali destinate alla sgambatura, i cani
devono essere sorvegliati costantemente e le deiezioni devono essere sempre raccolte
e depositate negli appositi contenitori per rifiuti solidi urbani.
4. Divieto di urinare vicino a portoni d’ingresso, accessi ad abitazioni, negozi, vetrine,
muri perimetrali degli istituti scolastici, elementi di arredo urbano
o È vietato consentire ai cani di urinare vicino a portoni d’ingresso, accessi ad
abitazioni, negozi, vetrine, muri perimetrali degli istituti scolastici, elementi di
arredo urbano (panchine, lampioni, cestini, ecc.), e qualsiasi edificio pubblico e/o
privato. I proprietari e/o detentori sono tenuti a garantire il rispetto di tale divieto.
5. Divieto di consentire agli animali di defecare sui marciapiedi perimetrali agli istituti
scolastici destinati alla circolazione pedonale
o È vietato consentire agli animali di defecare sui marciapiedi perimetrali agli istituti
scolastici destinati alla circolazione pedonale, in particolare durante il periodo
scolastico al fine di tutelare l’incolumità, la sicurezza e l’igiene degli studenti e del
personale scolastico considerata la notevole affluenza di pubblico negli orari di
ingresso e di uscita degli alunni e la presenza di minori. Per la tutela di tutti si
raccomanda di rispettare rigorosamente tutte le normative vigenti ed evitare il
transito con cani al seguito nei suddetti orari.
6. Divieto di lasciare vagare i cani incustoditi
o È vietato lasciare vagare i cani incustoditi su pubbliche vie, piazze, aree scolastiche,
campi sportivi aperti o cintati, parchi e giardini pubblici o aree aperte al pubblico. I
cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e i detentori sono obbligati a
prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che l’animale sfugga e possa
nuocere a persone o ad altri animali.
o I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna hanno
l’obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone, il
detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l’animale non
possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una
costante sorveglianza, il richiamo del cane e, se necessario, l’uso del guinzaglio.
7. Obbligo di iscrizione all’anagrafe canina
o Tutti i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina istituita presso il Servizio
Veterinario di ogni ASL entro i primi sei mesi di vita o entro trenta giorni
controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione” e
s.m.i..
SANZIONI
chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7
ad un massimo di € 500,00;
sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di
handicap impossibilitati alla raccolta delle deiezioni canine ed i cani di quartiere;
sono altresì esentate dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione
Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;
sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice penale in materia di maltrattamento e
malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia;
la presente ordinanza abroga altri provvedimenti che disciplinano la stessa materia.
DISPONE
il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito
in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze dell’ordine qualora
vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che
la stessa sia trasmessa:
o Al Prefetto di Taranto;
o Al Comando della Polizia Locale;
o Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Grottaglie;
o Alla Polizia di Stato.
AVVERTE
avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo
Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.