
Agenda dei lavori del 4 e 5 giugno
UDIENZA PUBBLICA4 GIUGNO | CAMERA DI CONSIGLIO4 GIUGNO | UDIENZA PUBBLICA5 GIUGNO |
1) Federalismo fiscale/Lazio/ Imposta concessioni demaniali marittime | 3) Processo penale/GIP/ Incompatibilità del giudice | 11) Dichiarazione dei redditi/ Invio telematico/Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità |
2) Polizia di Stato/Personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)/Indennità di impiego | 4) Codice antimafia/Misure di prevenzione/Guida senza patente | 12) Bilancio e contabilità pubblica/Provincia autonoma di Trento/Certificazione contrattazione collettiva provinciale |
5) Delitto di incendio boschivo/ Cause di non punibilità/ Particolare tenuità del fatto | ||
6) Esecuzione forzata/Servizio sanitario Calabria/Pignoramenti | ||
7) Immobili abusivi/Acquisizione gratuita del comune/Ipoteca giudiziale sul terreno | ||
8) Impiego pubblico/ Responsabilità erariale dei pubblici dipendenti/Dolo | ||
9) Lavoro/Assunzione illegittima a termine/Tutela indennitaria | ||
10) Bilancio e contabilità pubblica/ Provincia autonoma di Bolzano/ Compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi |
Questa settimana nell’Udienza Pubblica del 4 giugno la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
- l’articolo 6 della legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2, nella parte in cui sottopone all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo anche quelle rilasciate dalle autorità portuali, ora Autorità di sistema portuale (AdSP).
- l’articolo 4, comma 1, della legge numero 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’indennità operativa di cui all’articolo 9 del d.P.R. numero 51 del 2009, riconosciuta al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato, si applichi anche al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso nucleo; e l’articolo 45, comma 30, del decreto legislativo numero 95 del 2017, nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, tale indennità operativa spetta anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza.
Nella Camera di consiglio del 4 giugno la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
- l’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, a pronunciarsi su nuova richiesta di decreto penale, avanzata dal pubblico ministero per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato;
- l’articolo 73 del decreto legislativo numero 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all’applicazione della misura di prevenzione;
- l’articolo 131-bis, comma terzo, numero 3), del codice penale, laddove prevede che, in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’articolo 423-bis secondo comma, del codice penale, il giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità;
- l’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge numero 169 del 2022 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge numero 196 del 2022, laddove dispone che, fino al 31 dicembre 2023, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria e che i pignoramenti sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore della legge numero 215 del 2021, non producono effetti dalla suddetta data;
- l’articolo 7, comma 3, della legge numero 47 del 1985 e l’articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, immobile gratuitamente acquisito al patrimonio del comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario;
- l’articolo 21, comma 2, del decreto-legge numero 76 del 2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge numero 120 del 2020, nel prevedere che, per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino al 31 dicembre 2024, la responsabilità erariale dei pubblici dipendenti è limitata, quanto alle sole condotte commissive, alle ipotesi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente voluta dal soggetto agente;
- l’articolo 32 della legge numero 183 del 2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e, in via subordinata, l’articolo 18 della legge numero 300 del 1970 (Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), “nella parte in cui non contempla(no) la facoltà del lavoratore illegittimamente assunto a termine di optare per una tutela indennitaria in luogo della riammissione al lavoro”;
- l’articolo 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 9 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024), ove prevede che – nelle more dell’approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell’attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, prevista per lo Stato dall’articolo 47 del decreto legislativo numero 165 del 2001 e successive modifiche -, la predetta verifica è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell’organismo di valutazione.
Nell’Udienza Pubblica del 5 giugno la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
- l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo numero 241 del 1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA nell’elenco di professionisti contenuto solo nelle sole lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. numero 322 del 1998 e non li individua anche “negli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, alla lettera e)” ossia “gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”;
- l’articolo 9 della legge della Provincia autonoma di Trento numero 10 del 2022 che inserisce nella legge provinciale numero 7 del 1997 (c.d. legge sul personale della Provincia) l’articolo 60-bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale), il quale dispone che – nelle more dell’approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell’attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall’articolo 47 del decreto legislativo numero 165 del 2001 e successive modifiche – la predetta verifica è assicurata esclusivamente dalla Provincia nell’esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica alla stessa attribuite dall’articolo 79 dello Statuto di autonomia, attraverso il collegio dei revisori dei conti della Provincia.