(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 COMUNICATO N. 211/DIV – 29 APRILE 2024
211/272
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 27 e 28 APRILE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 27 e 28 Aprile 2024
19^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALESSANDRIA
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
MANTOVA
NOVARA
PADOVA
PRO SESTO
TRENTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
LUMEZZANE
L.R. VICENZA
ATALANTA U23
PERGOLETTESE
LEGNAGO SALUS
FIORENZUOLA
TRIESTINA
PRO PATRIA
RENATE
PRO VERCELLI
ANCONA
AREZZO
CARRARESE
CESENA
FERMANA
GUBBIO
OLBIA
PINETO
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
LUCCHESE
SESTRI LEVANTE
PONTEDERA
PERUGIA
PESCARA
RIMINI
TORRES
RECANATESE
JUVENTUS NEXT GEN
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
BRINDISI
CASERTANA
CATANIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
GIUGLIANO
CROTONE
TURRIS
SORRENTO
BENEVENTO
PICERNO
TARANTO
ACR MESSINA
FOGGIA
VIRTUS FRANCAVILLA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 29 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente
si riportano:
GARE DEL 27 e 28 APRILE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno
del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, ANCONA, AREZZO,
AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CATANIA, CESENA, JUVE STABIA, FERMANA,
FOGGIA, GUBBIO, LATINA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, TRENTO,
TARANTO, TRIESTINA, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa
di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo
Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
AVELLINO per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%) posizionati nel Settore Curva
Sud Anello Superiore, al 20° minuto del secondo tempo per circa un minuto, intonato un
coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei
principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali
insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di
tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 2°, 3°, 15°, 22°, 23° e 25° minuto del primo tempo sei bengala sul terreno di gioco
all’indirizzo del portiere della Squadra avversaria, così determinando, in cinque delle
211/273
predette occasioni, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 15 secondi per
ciascuna volta per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
2. durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 27° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della
Squadra avversaria, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e le sospensioni della gara necessarie per il ripristino delle
condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 20, incappucciati e con il viso coperto) a fine
partita, dopo avere scavalcato la recinzione, entrati nel recinto di gioco per togliere con la
forza le maglie da gioco ai calciatori della propria Squadra, alcuni di essi rincorrendo i
giocatori fin dentro gli spogliatoi venendo allontanati, soltanto dopo due minuti, grazie
all’intervento degli Steward;
2. nell’aver danneggiato la serratura della porta dei bagni loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità e la gravità della
condotta posta in essere sub 1), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.800,00
VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 29° minuto del primo
tempo, tre fumogeni all’interno dello stesso Settore, di cui uno è terminato nel parterre
della Gradinata, provocando ustioni ad uno spettatore che veniva portato al Pronto
Soccorso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta
posta in essere (con conseguente ferimento di uno spettatore), considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S
(r. proc. fed. r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Varco Est L, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel
proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al 23° e 24° minuto del primo tempo, due petardi di notevole potenza,
all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Tribuna Varco Est L, intonato, a
211/274
fine gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due
volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non
si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
VIS PESARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena
all’interno del recinto di gioco;
B) per avere i suoi raccattapalle, al termine della gara durante i sei minuti di recupero,
tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la ripresa del gioco,
restituendo i palloni in modo lento, così provocando la reazione dei componenti della
panchina avversaria.
Misura della sanzione, in cumulo, in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in
essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara,
durante la premiazione della loro squadra, un bengala che colpiva la copertura in plastica
posta all’altezza del cancello ubicato tra le due panchine, determinando, con tale
condotta, un principio di incendio spento prontamente dai Vigili del Fuoco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che i fatti sopra indicati sono connotati
da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e
provocato un principio di incendio, e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato:
1. al 13° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco, un petardo, senza conseguenze;
2. al 9°, 10°, 11°,16° e 20° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 900,00
FIORENZUOLA per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo
tempo di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e la particolare rilevanza del ritardo in considerazione della
211/275
necessità di garantire la contestualità dell’inizio delle gare su tutti i campi (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 27° minuto circa del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato ad inizio gara, al 17° minuto del primo tempo e al 6° minuto del secondo
tempo, tre fumogeni all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati (r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
CATANIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (95%), posizionati nel Settore Curva Nord,
dal 59° al 62° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei
tifosi di altra squadra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, dopo il termine della gara, un petardo nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, in particolare che il petardo è stato lanciato al passaggio
della propria squadra, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
211/276
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze,
considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi
igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
RECANATESE per avere, un suo tesserato, al termine della gara, sferrato un pugno contro
la parete in plexiglas della panchina danneggiandola.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. – documentazione fotografica,
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici
loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posto all’interno dello
stesso Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni
se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Curva Nord
Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24° minuto del
primo tempo per due volte e al termine della gara, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).
211/277
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 MAGGIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
ZOCCHI MORENO GINO
(PONTEDERA)
A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva frasi blasfeme per contestarne l’operato;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuato a tenere un comportamento
irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma
1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n.1, supplemento r. Assistente
Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MAGGIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
DE VITA FABIO
(RIMINI)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e non corretta nei
confronti dell’Arbitro in quanto, proferiva frasi minacciose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 MAGGIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
MAGONI OSCAR
(RENATE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti del responsabile dei
raccattapalle della squadra avversaria proferendo frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti per
contestare il suo operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZANGLA COSIMO
(TARANTO)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti
di un calciatore della sua squadra, in quanto, a gioco fermo, a seguito della sua sostituzione, si
scagliava verso lo stesso e lo strattonava per la maglia, fino a spingerlo contro la panchina.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le
modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).
211/278
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CAGNAZZO ANTONIO
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei
confronti di un avversario, in quanto alzandosi dalla panchina, tratteneva il pallone, così ritardando la
ripresa del gioco, e proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le
modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAVANEL MASSIMO
(RENATE)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto entrava sul terreno di gioco per circa 20 metri per dissentire nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DONATI MASSIMO
(LEGNAGO SALUS)
AMMONIZIONE (III INFR)
FONTANA GAETANO
GALLO FABIO
(LATINA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
MUSSA GIOVANNI
BORDIN ROBERTO
(PERGOLETTESE)
(TRIESTINA)
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
RICCI RENZO
GIUNTA LORENZO
(MONTEROSI TUSCIA)
(VIRTUS ENTELLA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SEMPRINI MAURO
(FERMANA)
per avere, al termine del primo tempo tenuto una condotta violenta e non corretta verso un calciatore
avversario in quanto: si alzava dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e provava a venire a contatto
con il calciatore avversario FRANCHINI SIMONE; nel frangente un altro calciatore avversario si
211/279
frapponeva tra loro per impedire il contatto e il SEMPRINI prendeva con entrambe le mani il collo di
quest’ultimo lasciando la presa dopo circa dieci secondi, senza conseguenze; infine nel lasciare il
terreno di gioco, proferiva parole ingiuriose nei confronti del FRANCHINI medesimo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano
conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto, l’essere il fatto stato commesso
con il pallone non a distanza di gioco e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal
colpo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LAMBRUGHI ALESSANDRO
(PERGOLETTESE)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un
tesserato avversario in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irriguardose e offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BARRANCA FRANCESCO
(PRO SESTO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, si avvicinava in maniera provocatoria stringendogli
con lieve entità il collo con una sola mano per circa due secondi, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di
particolare delicatezza (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAROSSO ALESSANDRO
(FERMANA)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
PERNA FABIO
(GIANA ERMINIO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un
tesserato avversario in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irriguardose e offensive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GEGA ERTIJON
(ALESSANDRIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
211/280
GIANDONATO MANUEL
ARTISTICO GABRIELE
DAFFARA MANUEL
(FERMANA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
NIANG OUSMANE
PETRUNGARO LUCA
LOMBARDI LUCA
FLORIO MATTIA
QUACQUARELLI GABRIELE
LORA FILIPPO
BEGHELDO GIANMARCO
NICASTRO FRANCESCO
(FERMANA)
(FERMANA)
(PINETO)
(PRO SESTO)
(RIMINI)
(TORRES)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CELLA STEFANO
DI PAOLA MANUEL
(ANCONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MINOTTI GABRIELE
PAGANINI LUCA
MONTEBUGNOLI MATTEO
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(OLBIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BASSO GIANMARCO
DELI FRANCESCO
MONACO SALVATORE
RUSSO FEDERICO
BASSO RICCI ALBERTO
KHAILOTI OMAR
BARTOLOMEI PAOLO
MEROLA DAVIDE
FORNITO GIUSEPPE
SASSI JACOPO
FIORINI MATTIA
PINZAUTI LORENZO
RAGGIO GARIBALDI SILVANO
CONTILIANO NICOLO’
GASBARRO ANDREA
(ANCONA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
FERRARI FRANCO
DI MUNNO ALESSANDRO
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
211/281
ARBOLEDA CHRISTIAN
MAZZOLO FRANCESCO
(OLBIA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
PANICO GIUSEPPE ANTONI
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN
SCIACCA GIACOMO MICHELE
YABRE MOUSTAPHA
MARTIC MANUEL
GALLO ANDREA
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(GIUGLIANO)
(LEGNAGO SALUS)
(PICERNO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MARTINA ALESSANDRO
CASINI RICCARDO
BRIGNANI FABRIZIO
IACCARINO GENNARO
VITERITTI ORLANDO
BELLODI GABRIELE
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
JAOUHARI ZAID
LUCIANI ALESSIO
SANTINI CLAUDIO
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(TARANTO)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SIMONETTI PIER LUIGI
DE ROSE FRANCESCO
VARONE IVAN
BOCIC MILOS
D’ORAZIO LUDOVICO
MARINO ANTONIO
CALI’ MICHELE
FREDIANI MARCO
TONOLI DANIEL
FRANCHINI SIMONE
DI MARIO STEFANO
PORTANOVA DENIS
(BENEVENTO)
(CESENA)
(CESENA)
(FIORENZUOLA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BOVE DAVIDE
MORA LUCA
MASELLI SERGIO
DI MASSIMO ALESSIO
MENSAH DAVIS
ALLEGRETTO ANDREA
GILLI MATTEO
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(MANTOVA)
(PICERNO)
(PICERNO)
211/282
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
GIGLI NICOLO’
LAARIBI MOHAMED
PUCCIARELLI MANUEL
(POTENZA)
(RIMINI)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GIUNTA FRANCESCO
CHIOSA MARCO
MUHAMETI ENDRI
MASCIANGELO EDOARDO
ZANON SIMONE
NDOJ EMANUELE
PAPONI DANIELE
PIAZZA ANDREA
GRECO STEFANO
DJIBRIL MALIK
CELESIA CHRISTIAN
DE RISIO CARLO
MENEGALDO TOMMASO
FLORIANI MUSSOLINI ROMANO
STEFFE’ DEMETRIO
EGHAREVBA DESTINY EFOSA
COLOMBI SIMONE
VALENTINI NAHUEL
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(RIMINI)
(SPAL)
AMMONIZIONE (II INFR)
BARONI RICCARDO
FEMIA NICOLAS FEDERICO
CARRETTA MIRKO
COMI GIANMARIO
ALAGNA MANUEL
SILIPO ANDREA
GAGLIARDI LORENZO
KRISTOFFERSEN JULIAN
CITI ALESSANDRO
PELAMATTI ANDREA
RAIMO ALESSANDRO
OMBRA FRANCESCO
KUJABI KALIFA
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(CASERTANA)
(CROTONE)
(LUCCHESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(RENATE)
(TORRES)
AMMONIZIONE (I INFR)
ZONA SAMUELE
CARIOLATO FABIO
GHISOLFI MATTEO
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE
BALBO GIACOMO
TOSI RICCARDO
(ACR MESSINA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
211/283
FEDEL GIACOMO
DE LUCA GIUSEPPE
DOLDI FILIPPO
GHIRINGHELLI LUCA
IULIANO SIMONE
(MANTOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(SPAL)
(TURRIS)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 29 Aprile 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
211/284