(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024 - (AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 COMUNICATO N. 192/DIV – 26 MARZO 2024
192/590
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 23, 24 e 25 MARZO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24 e 25 Marzo 2024
14^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALBINOLEFFE
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LUMEZZANE
RENATE
TRENTO
TRIESTINA
GIRONE B
PRO SESTO
PRO PATRIA
LEGNAGO SALUS
VIRTUS VERONA
ARZIGNANO V.
MANTOVA
ATALANTA U23 (*)
JUVENTUS NEXT GEN
PESCARA
RECANATESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA (*)
PONTEDERA
ANCONA
OLBIA (*)
GIRONE C
ACR MESSINA
AUDACE CERIGNOLA
BENEVENTO
BRINDISI
CROTONE
PICERNO
SORRENTO
VIRTUS FRANCAVILLA
FOGGIA
POTENZA
MONOPOLI
TARANTO
CASERTANA
LATINA
JUVE STABIA
MONTEROSI TUSCIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 23, 24 e 25 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno
del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CASERTANA, FOGGIA, L.R. VICENZA,
RECANATESE, TARANTO e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare
gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
GARA AUDACE CERIGNOLA – POTENZA DEL 24 MARZO 2024
Il Giudice Sportivo,
lette le relazioni redatte dal Commissario di Campo e dal componente della Procura Federale nonché il
chiarimento trasmesso dal Direttore di Gara concernenti la gara Audace Cerignola – Potenza del 24
Marzo 2024, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tesserati, invita la
Procura Federale a svolgere tutti i più opportuni accertamenti, da espletare nel più breve tempo
possibile, per la puntuale ricostruzione di quanto accaduto fra i tesserati delle due squadre al termine
del primo tempo.
AMMENDA € 3.500,00 DI CUI EURO 2.500,00 PER LE CONDOTTE SUB A) E B) E EURO 1.000,00 PER
LA CONDOTTA SUB C)
ACR MESSINA
A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva,
intonato per due minuti consecutivi, al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo
ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati
dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),
emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di
pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o
insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un
comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, all’11° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da ½ litro
semipiena e, al termine della gara, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, un accendino
sul recinto di gioco, senza conseguenze;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non
presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e B), misura della sanzione complessiva in
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cumulo, in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la
particolare odiosità delle condotte sub A) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto
dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 3.000,00
TARANTO
A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord
Ospiti, intonato, prima dell’inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo,
per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in
applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel
CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere
qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo
a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere:
1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una
occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro;
2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza
conseguenze.
C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma
2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A), la
intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere sub B) e le modalità complessive dei
fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 2.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco e dodici fumogeni sul
terreno di gioco così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro circa
una decina di volte per consentire la relativa rimozione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa le molteplici
sospensioni della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed.,
r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
ANCONA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere:
1. al 44° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco, senza
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provocare conseguenze;
2. al termine della gara, a seguito di una contestazione alla propria Squadra, lanciato,
all’indirizzo di alcuni calciatori dell’Ancona, cinque sassi di piccole dimensioni, una
bottiglietta d’acqua semipiena e un rotolo di carta che ricadevano sul terreno di gioco,
senza colpire alcuno;
B) danneggiato due seggiolini posti all’interno del Settore Ospiti e un cancello metallico
sito tra la zona spogliatoi e l’ingresso del Settore stesso.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose a seguito delle condotte sub A) e che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di
gioco quattro fumogeni e tre petardi di elevata intensità, all’indirizzo dei calciatori della
propria Squadra che si erano recati sotto la Curva per il consueto saluto finale.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e che i lanci sono avvenuti all’indirizzo dei calciatori della propria
Squadra, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno
rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
TRENTO
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Curva Mair,
intonato:
1. al 33° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte, al 40° minuto del primo tempo,
ripetuto per due volte, al 41° minuto del primo tempo, ripetuto per sei volte e al 43° minuto
del primo tempo, ripetuto per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni
dello Stato;
2. al 41° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte, al 44° minuto del primo tempo,
ripetuto per quattro volte e al 46° minuto del primo tempo, ripetuto per otto volte un coro
oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mair esposto, uno striscione
(dalle dimensioni di circa 40 metri) contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle
Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25 valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
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nell’aver lanciato, al 10° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco che
bruciava sulla pista di atletica, senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
PRO SESTO per avere la totalità dei suoi sostenitori (100%), presenti nel Settore Tribuna
Ospiti, intonato:
1. al 68° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro oltraggioso nei confronti delle
Istituzioni dello Stato;
2. all’86° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo nei confronti delle
Istituzioni Calcistiche;
3. all’87° minuto della gara, ripetuto per quattro volte, un coro offensivo nei confronti
dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato il numero esiguo di tifosi autori
dei cori e rilevato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
GRECO VINCENZO
(PICERNO)
A) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo pronunciando una frase irriguardosa al suo indirizzo,
per contestarne l’operato, venendo espulso;
B) per avere, al termine della gara, nello spazio antistante la sala stampa, tenuto una condotta
ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase offensiva.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale
ricoperto dal GRECO (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
PATTI MATTEO
(LATINA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco e lo minacciava
con gesti e parole.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024 ED
192/594
AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
FRASCHINI MATTEO
(PRO SESTO)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, dopo aver ricevuto un’ammonizione, pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei
confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
ALIANO ANTHONY HERNEST
(MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
ZAMUNER GIORGIO
(TRENTO)
per avere, alla fine del primo tempo, in prossimità dell’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi,
tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, all’esito di un
diverbio con lo stesso, lo allontanava mettendogli una mano aperta sul viso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BALDINI FRANCESCO
(TRENTO)
per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava a quest’ultimo e, urlando, pronunciava una frase
irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CIOFFI ANTONIO
(ANCONA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva con uno schiaffo di media intensità al volto
192/595
che rendeva necessario l’intervento dei sanitari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, l’avere compiuto il gesto con il pallone non
in gioco e, infine, la zona del corpo dell’avversario attinta che ha reso necessario l’intervento dei sanitari
onde consentirgli la ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
EUSEPI UMBERTO
(MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FRISENNA GIULIO
MANETTA MARCO
CLEMENTE GIANLUCA
MADDALONI ROSARIODAMIANO
GIANNOTTI PASQUALE
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(POTENZA)
(TRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BUGLIO DAVIDE
BIZZOTTO NICOLA
TONINELLI DARIO
(JUVE STABIA)
(MONOPOLI)
(PRO SESTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VERDE FRANCESCO
CADILI ANDREA
NOVELLA MATTIA
CALVANI GABRIELE
FERRI DAVIDE
PITOU JONATHAN HUGO
DI COSMO LEONARDO
LAARIBI MOHAMED
DEMIROVIC ELIAN
(MONTEROSI TUSCIA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(TRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
TASCONE MATTIA
SINI SIMONE
GALLO ANDREA
(AUDACE CERIGNOLA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PICERNO)
192/596
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AGOSTINELLI MATTIA
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
ODJER MOSES
TASCONE SIMONE
RUGGERI GIACOMO
ZANETTI LUCA
FORNASIER MICHELE
MILANI LORENZO
PITARRESI FRANCESCO
SOMMA MARCO
RAPARO MARCO
CURRARINO MICHELE
BREVI TOMMASO PIETRO
(ALBINOLEFFE)
(ANCONA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(MONOPOLI)
(PESCARA)
(PICERNO)
(PRO PATRIA)
(RECANATESE)
(RENATE)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
GOLEMIC VLADIMIR
(L.R. VICENZA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
PAOLUCCI LORENZO
CAPOMAGGIO GALO
BERRA FILIPPO
PASTINA CHRISTIAN DIEGO
DI LIVIO LORENZO
(ANCONA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(LATINA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
FRANCO DOMENICO
GATTO EMANUELE
MONDONICO DAVIDE
MARINO ANDREA
PISCOPO KEVIN
LAEZZA GIULIANO
MARTIC MANUEL
SPINI CRISTIAN
ARTISTICO GABRIELE
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
DAFFARA MANUEL
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(FOGGIA)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
RAGUSA ANTONINO
VITERITTI ORLANDO
ALBERTINI ALESSANDRO
MAPELLI FRANCESCO
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(PICERNO)
(PRO SESTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
192/597
DAVI FEDERICO
MILILLO ALESSIO
MARTINELLI LUCA
IMPROTA RICCARDO
ANASTASIO ARMANDO
ERCOLANO EMANUEL
RICCARDI ALESSIO
IACCARINO GENNARO
FANTACCI TOMMASO
PARLATI SAMUELE
GASPERI MATTEO
LA MONICA GIUSEPPE
METLIKA ANTONIO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(LATINA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(RENATE)
(SORRENTO)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (III INFR)
NARDI FILIPPO
BACCHETTI LORIS
BATTISTINI MATTEO
PIEROBON CHRISTIAN
CUOMO GIUSEPPE
DE COL FILIPPO
GUADAGNO JOHAN ELIA
MAZZOCCO DAVIDE
GELMI LUDOVICO
TOMMASINI CHRISTIAN
GAVIOLI LORENZO
MEAZZI LORENZO
CASTORANI MANUELE
SHIBA CRISTIAN
LUCATELLI IGOR
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CROTONE)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
GIUNTA FRANCESCO
GALAZZINI DAVIDE
REALI STEFANO ROBERTO
ADORANTE ANDREA
CASAROTTI ENRICO
SERENI MARCELLO
CAPASSO CIRO
DI GIORGIO DANIELE
(ACR MESSINA)
(BRINDISI)
(FIORENZUOLA)
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(PRO SESTO)
(SORRENTO)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BITTANTE LUCA
SALVADORI ANDREA
(MONTEROSI TUSCIA)
(PONTEDERA)
192/598
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 26 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
192/599
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