
(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Approfondimenti della
APPROFONDIMENTO
APPROFONDIMENTO DEL 22/02/2024
PREMESSA
Il presente documento offre un’analisi dei fringe benefit, ovvero quei “vantaggi” aggiuntivi
erogati dai datori di lavoro ai dipendenti sotto forma di beni o servizi (retribuzione in
natura) alla luce delle novità introdotte dal legislatore per l’anno fiscale 2024. Questi
elementi, soprattutto nel corso degli ultimi anni, rappresentano un’importante
componente del pacchetto retributivo complessivo, con implicazioni significative sia per il
lavoratore che per l’azienda. L’analisi prende in considerazione la natura giuridica dei
fringe benefit, la loro regolamentazione contrattuale e il trattamento fiscale e contributivo,
con particolare attenzione alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024. Si esaminano
inoltre le condizioni di accesso alle nuove soglie di esenzione, gli adempimenti richiesti ai
datori di lavoro e ai lavoratori, nonché le modalità di erogazione. Il documento si propone
come strumento agile e informativo per la gestione ottimale dei fringe benefit nell’ambito
del rapporto di lavoro, fornendo indicazioni pratiche e chiarimenti aggiornati alle ultime
disposizioni legislative.
FOCUS SUI FRINGE BENEFIT
I fringe benefit corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti sono, a tutti gli effetti,
una retribuzione in natura (art. 2099 codice civile), erogata sotto forma di beni o servizi,
che comunemente viene riconosciuta in aggiunta alla retribuzione ordinaria allo scopo di
migliorare il benessere del lavoratore incrementando, il suo livello di soddisfazione.
L’erogazione degli stessi per i datori di lavoro rappresenta, invece, una concreta leva per
un incremento della motivazione e dell’efficienza lavorativa, nonché uno strumento
efficace per attrarre figure professionali qualificate e/o favorire la loro permanenza
all’interno dell’azienda.
APPROFONDIMENTO
Esempi comuni di fringe benefit sono l’assegnazione a uso promiscuo dell’auto aziendale,
l’assegnazione di abitazioni, la fornitura di dispositivi elettronici come smartphone o
computer, prestiti a condizioni agevolate, polizze assicurative, contributi per la formazione
professionale, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico ecc.
Comunemente il riconoscimento dei fringe benefit è disciplinato in sede di contrattazione
individuale tra le parti. Per quanto attiene, invece, al trattamento fiscale (e di riflesso
contributivo) la norma di riferimento è l’art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) che ricomprende nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (l’art. 9 dello stesso D.P.R. stabilisce
che la valutazione deve tenere conto del valore normale di mercato dei beni e servizi
forniti).
Nello specifico, il focus è orientato ai fringe benefit art. 51, comma 3, del TUIR che prevede
la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni
ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera
la soglia di 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento della soglia comporta la
tassazione ordinaria dell’intero ammontare dei fringe benefit, e non soltanto della quota
parte eccedente il limite di 258,23 euro (come già chiarito con le circolari dell’Agenzia delle
Entrate n. 59/E del 2008 e la n. 35/E del 2022, i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del
TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam).
LE NOVITÀ PER L’ANNO FISCALE 2024
Negli ultimi anni i fringe benefit sono stati oggetto di particolare attenzione da parte del
legislatore con l’intento di sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e, al contempo, di
incentivare le aziende a fornire tali benefici in maniera più estesa. Diversi gli interventi che
hanno elevato la soglia di esenzione fiscale (da 258,23 a 500, 600, 3.000 ecc.) ampliando anche
la platea dei beni e servizi (si pensi al rimborso delle utenze domestiche).
Con la legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 16, L. n. 213/2023) il legislatore ha previsto, in deroga
all’art. 51, comma 3, del TUIR, che limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorrono a
formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi
lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero
per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico la
soglia di 1.000 euro è elevata a 2.000 euro (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e
i figli adottivi o affidati).
APPROFONDIMENTO
Appare utile evidenziare che il legislatore chiaramente amplia l’ambito oggettivo di applicazione
del citato art. 51, comma 3, del TUIR prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori
dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa
ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In questo caso, quindi, non si ha il
riconoscimento di un bene o un servizio, ma un vero e proprio rimborso per un costo sostenuto.
MODALITÀ OPERATIVE
Come previsto dall’art. 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024, limitatamente all’anno
fiscale 2024, la soglia di esenzione fiscale di 258,23 euro, come definita dall’art. 51, comma
3 del TUIR, è stata modificata con un incremento dell’importo esente da imposizione
fiscale secondo due distinte misure:
Descrizione
Importo esenzione
Per tutti i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente o
assimilati, come stabilito dagli artt. 49 e 50 del TUIR.
1.000,00
Per tutti i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente o
assimilati, come stabilito dagli artt. 49 e 50 del TUIR, a condizione che
abbiano uno o più figli a carico, inclusi i figli nati fuori del matrimonio
legalmente riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR. In particolare, i
figli non devono essere titolari di un reddito annuo superiore a
4.000,00 euro se di età inferiore ai 24 anni, o a 2.840,51 euro se di
età pari o superiore ai 24 anni (in base al principio dell’unitarietà del
periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere
verificata con riferimento al 31 dicembre).
2.000,00
(reddito inteso al lordo degli oneri deducibili)
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, appare utile evidenziare che il beneficio
spetta anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli
fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno
unico e universale (AUU). Al riguardo, infatti, il D.L. n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-ter) ha
inserito nell’art. 12 del TUIR il nuovo comma 4-ter, il quale stabilisce che, ai «fini delle
disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche
richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della
lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione». Come
chiarito con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, i figli di età inferiore ai 21 anni che
rispettano i criteri reddituali, stabiliti al comma 2 del citato art. 12, restano fiscalmente a
carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni.
APPROFONDIMENTO
Sempre in merito alle condizioni di spettanza, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.
23/2023, è intervenuta precisando che, in caso di figlio di età superiore a 21 anni, per il
quale i genitori si sono accordati affinché sia il titolare del reddito più elevato a percepire
le detrazioni d’imposta al 100%, anche l’altro genitore può beneficiare dell’agevolazione in
commento purché il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi (per beneficiare
dell’esenzione i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del
TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione).
Sotto il profilo operativo, quando il datore di lavoro decide di riconoscere al dipendente
un bene e/o un servizio in natura, a titolo di fringe benefit, è necessario formalizzare il
riconoscimento dello stesso. Tale formalizzazione può avvenire, sia all’interno della lettera
di assunzione, qualora venga riconosciuto all’inizio del rapporto, sia con un accordo
separato, anche nel caso in cui il riconoscimento dovesse intervenire in corso di rapporto.
Ai fini dell’applicazione del beneficio in analisi, i datori di lavoro devono provvedere a
informare, qualora presenti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (vedi bozza
dell’informativa allegata). L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni
specifiche in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024. Si presume, tuttavia,
che mantenga validità quanto stabilito dalla Circolare n. 23/2023 per quanto attiene alla
tempistica di invio dell’informativa, ovvero che, trattandosi di un beneficio riguardante
l’intero anno fiscale, l’informativa possa essere inviata entro la chiusura del periodo di
imposta stesso.
I lavoratori rientranti nella maggior fascia di esenzione, al fine di potere beneficiare
dell’agevolazione, devono presentare al datore di lavoro apposita autocertificazione (vedi
bozza della dichiarazione in allegato) nella quale attestare di avere uno o più figli
fiscalmente a carico, indicando anche i rispettivi codici fiscali. Gli stessi, in seguito,
dovranno premurarsi di comunicare eventuali variazioni delle condizioni che dovessero
verificarsi durante l’anno.
Nell’erogazione dei fringe benefit il datore di lavoro e il lavoratore devono fare attenzione
affinché vengano rispettati tutti i limiti e le soglie previste dalla normativa in vigore, oltre
ad eventuali disposizioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto (una fra tutte
il CCNL Metalmeccanica Industria, che ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di
mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare di un valore di 200,00 euro che,
se destinati a beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, rientrano all’interno del
plafond).
Per quanto attiene agli adempimenti legati all’erogazione dei fringe benefit il datore di
lavoro è tenuto a riportare nel libro unico del lavoro il valore corrispondete nel periodo di
competenza.
APPROFONDIMENTO
Se la sommatoria dei valori dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore non supera, nel
periodo di imposta 2024, le soglie di appartenenza, a seconda delle caratteristiche del
beneficiario, tale valore è esente a livello fiscale e anche contributivo, in virtù del principio
di armonizzazione delle basi imponibili previdenziali e fiscali ai sensi del D.Lgs. n. 314/1997
(Circolare Inps n. 49/2023).
Il superamento delle soglie, per l’anno 2024 di 1.000,00 euro o 2.000,00 euro, porta alla
totale imponibilità dei valori delle somme riconosciute; stessa conclusione anche nel caso
in cui dovessero venire meno i presupposti per l’ampliamento della soglia a 2.000,00 euro
nel caso di figli a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR. Qualora dovessero verificarsi tali
ipotesi il datore di lavoro è tenuto a operare le operazioni di conguaglio entro il termine
del periodo di imposta.
L’ultimo onere che grava sul datore di lavoro al termine dell’anno fiscale consiste nella
comunicazione degli importi relativi ai fringe benefit concessi ai dipendenti. Tale
comunicazione deve essere effettuata attraverso la Certificazione Unica 2025 per l’anno
fiscale 2024, la cui presentazione è prevista per marzo 2025, conformemente al modello
ministeriale e alle disposizioni che saranno messe a disposizione.
A cura di:
Luca Caratti (Coordinamento)
Ilaria Conte
Beniamino Scarfone
APPROFONDIMENTO
(Carta intestata datore di lavoro)
Spett. le RSU
__________________
Oggetto: Informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ai sensi dell’art. 1 c. 16 della Legge
n.213/2023
La scrivente azienda ________________ comunica per l’anno 2024 intende riconoscere
(alternativamente “ha riconosciuto”) fringe benefit secondo quanto stabilito dall’art. 1 c. 16 della Legge
n.213/2023:
Tipologia fringe benefit
Nuove soglie di esenzione per l’anno 2024
1.000 euro per tutti i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro
dipendente o assimilati, come stabilito dagli artt. 49 e 50 del TUIR.
Beni e servizi; Utenze
domestiche del servizio
idrico integrato,
dell’energia elettrica e
del gas naturale; Spese
per l’affitto della prima
casa.
2.000 per tutti i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente
o assimilati, come stabilito dagli artt. 49 e 50 del TUIR, a condizione che
abbiano uno o più figli a carico, inclusi i figli nati fuori del matrimonio
legalmente riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 12 c. 2 del TUIR. In particolare, i figli non
devono essere titolari di un reddito annuo superiore a 4.000,00 euro se
di età inferiore ai 24 anni, o a 2.840,51 euro se di età pari o superiore ai
24 anni (in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la
condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con
riferimento al 31 dicembre).
Di seguito una tabella con i fringe benefit che si intende riconoscere (alternativamente “ha
riconosciuto”) ai dipendenti:
Tipologia fringe benefit
Beni e servizi
Utenze domestiche del
servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e
del gas naturale
Spese per l’affitto della
prima casa
Interessi sul mutuo
relativo alla prima casa
Luogo__________________, data __________________
La presente comunicazione in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 c. 16 della Legge n.213/2023.
Il datore di lavoro
___________________________
APPROFONDIMENTO
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DI FRINGE BENEFIT
PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO
(Art. 1 comma 16, Legge 30 dicembre 2023, n. 213)
il sottoscritto/a ______________, Codice fiscale ______________ dipendente (o titolare di reddito
assimilato) della Società ______________, con riferimento all’aumento della soglia di esenzione da
258,23 a € 2.000 euro, previsto dall’art. 1 c. 16 della Legge n.213/2023, nel caso di erogazione di beni
e/o servizi nonché per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per
l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, riconosciuti ai
lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato con figli, compresi i figli nati fuori del
matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c.
2, del TUIR nel rispetto delle previste modalità attuative,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di aver diritto all’applicazione del maggior limite di esenzione dei fringe benefit (art. 51, c. 3, terzo
periodo, TUIR) di cui in premessa;
che i figli indicati nel prospetto che segue non hanno percepito, nel periodo di imposta 2024, un
reddito complessivo superiore a € 2.840,51 o € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni.
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di
spettanza.
Luogo__________________, data __________________
In fede
_____________________
In allegato fotocopia documento di identità:
Tipo documento ______________ n. ___________ rilasciata dal __________________ di ________ il ________
con scadenza il __________________.