
(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 PREMESSO :
– che con deliberazione nr. 582 del 13 dicembre 2023 avente per oggetto “Adozione
comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione l’ANAC ha approvato
– un comunicato con le eventuali integrazioni indicate dal Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti nel contesto dell’intesa accordata.
DATO ATTO che nella parte narrativa di tale comunicato veniva evidenziato che :
– A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le
procedure di affidamento acquisterà piena efficacia. In particolare, verranno meno i
regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei
contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e
rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo
delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni
appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in
tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese
nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, sempre a partire dal 1°
gennaio 2024, nell’ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (d’ora in poi BDNCP) renderà disponibili, mediante interoperabilità,
per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita
dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di
cui all’articolo 28 del Codice.
– Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno
modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio
SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da ANAC la Piattaforma dei
Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento
digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita
dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e
l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché
degli obblighi di trasparenza. L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione
richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le
modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo,
l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili…..
– … che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e
sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme
di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione
delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo
Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato
aggiornato in data 14/11/2023)….
DATO ATTO:
che pur condividendo lo spirito di semplificazione che ha animato il codice dei contratti
nella finalità auspicata che la trasmissione dei dati avvenga una sola volta senza
duplicazioni da parte di più piattaforme, la concreta applicazione di quanto sopra si è
scontrata con la realtà operativa degli enti che per gli approvvigionamenti di forniture e
servizi richiedono in gran parte SMART CIG sotto i 5000 euro;
che inoltre pur essendo stata prorogata al 30-09 -2024 l’obbligatorietà delle piattaforme
certificate, dopo le sollecitazioni ANCI, tale situazione non risolverà il problema dei
piccoli fornitori presenti negli enti minori dopo tale data, i quali per forniture e servizi di
modesta entità con tutta probabilità non si iscriveranno alle piattaforme e gli enti
anziché richiedere forniture e servizi anche a livello locale dovranno avvalersi solo di
operatori di maggiori dimensioni;
che pertanto tutto questo è in aperta contraddizione con la politica del rilancio dei
centri minori dove i piccoli operatori economici già in forte difficoltà per l’aumento dei
costi di gestione vedranno diminuire ulteriormente i loro modesti introiti con la
conseguente maggiore desertificazione di tali luoghi;
che inoltre la piattaforma PCP messa a disposizione nella fase transitoria per la
richiesta anche dei CIG al di sotto dei 5000 euro appare tutt’altro che un modello di
semplificazione senza contare che la stessa è molte volte non funzionante a causa
dell’intenso traffico di richieste e per mandare avanti i Comuni occorre fare le richieste
agli orari più stravaganti;
Che l’obbligatorietà delle piattaforme per gli affidamenti diretti fino a € 5000 appare
comunque in aperto contrasto con l’articolo 1 comm 450 della legge 296/2006 che
aveva esentato gli affidamenti diretti inferiori al valore di € 5000 dall’utilizzo di
piattaforme, considerando che il CIG entro il suddetto importo serve ai soli fini della
tracciabilità;
Che, come già evidenziato da più parti, esiste al momento anche la problematica
SPID e CIE i quali sono necessari per l’accesso ma ci si chiede se l’uso di identità
personali e dei relativi apparati a supporto in particolare gli smartphone su cui ricevere
gli otp o con cui inquadrare I QR CODE sia legittimo o quanto meno opportuno e crea
gravi problemi organizzativi soprattutto negli enti di minori dimensioni;
Che a quest’ultima problematica si affianca la non chiarezza tra la persona del RUP
come identificato dal codice dei contratti, del responsabile di fase e del responsabile di
servizio per la richiesta concreta dei CIG;
Che troppe volte si è riscontrato che l’operatività richiesta agli enti non coincide con
l’operatività delle piattaforme digitali in ritardo sulla normativa in vigore per la presenza
di vecchi riferimenti.
Che infine sono anche pervenute dagli operatori notizie circa il maggior tempo richiesto
per acquisire i cig sulle piattaforme, tempo che riduce l’attività dedicata ad altre
procedure o maggiori costi economici:
TUTTO quanto premesso, che evidenzia sia la limitazione della concorrenza limitando di fatto
la partecipazione deii piccoli imprenditori, sia il rischio della paralisi amm,va degli apparati
burocratici soprattutto degli enti di minori dimensioni sottodimensionati o l’adozione di
procedure non legittime,
SI CHIEDE
Di emendare il comma 2 dell’art.225 del D.lgs. 36/2023 nel modo che segue:
2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35,
36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5,
e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025. In via
transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e
10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per lo svolgimento delle
attività relative :
– a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all’accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di
esecuzione e la gestione delle garanzie.
Comma aggiunto:
– continuano ad essere esentati dall’utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti
di valore inferiore a 5000 euro di cui all’art. 1 comma 450 della legge 296 del 2006 .
Pur nella consapevolezza che al di là di quanto sopra molte problematiche riguardano la
mancanza di concretezza operativa da parte dell’ANAC.