
(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, L’AGENZIA DEL TPL
DI BRESCIA, LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA, IL COMUNE DI
COLLIO E LA SOCIETA’ MANIVA SKI SRL PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO
SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA LA LOCALITA’ DI COLLIO E IL PASSO DEL
MANIVA – 2023/2024
rappresentata dal Presidente Emanuele Moraschini;
rappresentata dal Presidente Giancarlo Gentilini;
la Comunità Montana di Valle Trompia, con sede, con sede a Gardone V.T., via Matteotti n. 327,
dal Sindaco Mirella Zanini;
rappresentata dal rappresentante legale Imerio Lucchini;
Premesso che:
? la Valle Trompia si configura come zona periferica del territorio provinciale e richiede quindi
azioni specifiche volte ad assicurare migliori condizioni di accessibilità ed un adeguato livello di
mobilità ai cittadini e ai suoi visitatori;
? lo sviluppo di un efficace servizio di trasporto pubblico locale (TPL) può rappresentare un
importante contributo per favorire la frequentazione turistica della Valle Trompia e, in
particolare, per valorizzare la stagione turistica invernale con specifico riguardo alla fruizione
degli impianti sciistici collocati al Passo Maniva;
Considerato che le Parti firmatarie del presente Protocollo – su iniziativa della Comunità Montana
di Valle Trompia, d’intesa con il Comune di Collio – avevano convenuto di istituire in via
sperimentale un servizio di bus navetta per collegare il centro di Collio con il piazzale del Passo del
Maniva (e transito per la frazione di San Colombano) durante le passate stagioni invernali 2018-19
e 2019-20;
Considerato che il servizio, pur avendo avuto esito positivo, per effetto delle restrizioni
conseguenti alla pandemia da COVID 19 e per effetto della siccità invernale, non è stato istituito
per le stagioni invernali 2020-21 e 2021-22;
Preso atto che, a seguito del superamento delle problematiche legate alla pandemia da COVID 19 e
alla siccità invernale, si è convenuta l’opportunità di istituire il servizio anche per la stagione
invernale 2022-23;
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Ritenuta la sperimentazione intervenuta nel corso degli anni passati positiva e, considerato, in
particolare, che l’istituzione del servizio di bus navetta per collegare il Centro di Collio e l’abitato
di San Colombano (frazione del medesimo Comune) con la stazione sciistica sita in prossimità del
Passo del Maniva favorisce una maggiore accessibilità ai turisti diretti agli impianti del
comprensorio sciistico, anche al fine di ridurre la circolazione automobilistica privata, facilitandoli
nel parcheggio e risolvendo problemi di viabilità verso le piste di sci, oltre che a contribuire ad una
fruizione maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale delle aree interessate e, come tale,
sia meritevole di attuazione;
Dato atto che nel Protocollo stipulato per la stagione invernale 2022-23 era prevista la possibilità di
prorogare il servizio a fronte di specifica comunicazione scritta da parte della Comunità Montana di
Valle Trompia;
Preso atto che la Comunità Montana di Valle Trompia con comunicazione Prot. n. 12959 9/4-9 ha
chiesto di istituire il servizio anche per la stagione invernale 2023-2024;
Visti:
– la L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 recate disposizioni in “Disciplina del settore dei trasporti” e
successive modificazioni e integrazioni;
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della suddetta Legge Regionale n. 6/2012, è
stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai
sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia” (in seguito “Agenzia”);
Tenuto conto che l’Agenzia è subentrata nelle competenze precedentemente attribuite in materia di
TPL agli Enti locali del bacino di competenza e, in particolare, con riferimento al Protocollo tra
Provincia di Brescia e Comune di Brescia approvato con Decreto del Presidente della Provincia n.
attività gestionali inerenti i contratti e concessioni in materia di TPL in capo alla Provincia di
Brescia;
Considerata la necessità di addivenire a stabilire precisi accordi operativi e finanziari circa la
gestione del servizio di bus navetta di carattere stagionale per collegare il centro di Collio e l’abitato
di San Colombano (frazione del medesimo Comune) con la stazione sciistica sita in prossimità del
Passo del Maniva, nel periodo dicembre 2023 – aprile 2024;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2
(Finalità – Istituzione servizio di bus navetta)
Le Parti firmatarie il presente atto, per le motivazioni espresse nelle premesse, qui integralmente
riportate, concordano sulla necessità di attivare, per la stagione invernale 2023-2024, il servizio di
navetta bus gratuito, a carattere stagionale, in partenza da Collio, frazione di San Colombano fino
al Piazzale Monte Maniva.
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Art. 3
(Servizio di bus navetta – Programma di esercizio)
Lo svolgimento del servizio di bus navetta verrà svolto nei giorni di sabato e domenica e festivi del
periodo 30 dicembre 2023 – 3 marzo 2024, secondo un programma che preveda almeno:
4 corse, con partenze da Collio alle ore 8.30; 9,15; 10,00; 11.00 e corrispondenti 4 corse di
ritorno con partenze dal piazzale della stazione sciistica del Maniva alle ore 14.00, 15.00,
16.00 e 17.00 (per un totale di 21 giorni-bus).
Le suddette corse si svolgeranno nei seguenti giorni:
Anno 2023: 30 dicembre 31 dicembre;
Anno 2024: 1,6,7 – 13,14 – 20,21 – 27,28 gennaio; 3,4 – 10,11 – 17,18 – 24,25 febbraio 2,3
marzo;
Totale complessivo di 21 giorni-bus.
Il servizio potrà essere rimodulato o interrotto ad insindacabile valutazione dell’Agenzia senza che
il consorzio Trasporti Brescia Nord Scarl nulla abbia a pretendere in termini di riconoscimento
economico per le corse eventualmente non effettuate.
servizio sperimentale stagionale bus navetta Collio – S. Colombano – Passo Maniva che nella fase
sperimentale definiva il programma d’esercizio.
Per le caratteristiche con cui il servizio è stato configurato e per la tipologia di clientela a cui esso è
rivolto esso viene considerato quale servizio finalizzato contribuito, la cui disciplina è regolata
all’affidamento”).
Art. 4
(Costo del Servizio)
I mezzi di trasporto e le risorse organizzative di personale e strumentali sono messe a disposizione
del consorzio Trasporti Brescia Nord Scarl, a fronte di un riconoscimento economico forfettario che
verrà sostenuto dalla Comunità Montana di Valle Trompia ed erogato dall’Agenzia al gestore,
secondo i termini e le modalità stabilite nell’atto d’obbligo di affidamento.
Il costo è stabilito in euro 600 per ogni giorno/bus nelle giornate con due mezzi in servizio e in euro
500 per ogni giorno/bus nelle giornate con un mezzo in servizio, oltre IVA, e determina un impegno
complessivo preventivabile sulla base del Programma d’Esercizio di cui al precedente articolo 3
pari a 18.181,82 euro (al netto dell’IVA), per un totale complessivo di 20.000,00 euro
comprensivo dell’IVA.
Il servizio viene offerto a titolo gratuito per l’utenza, così come avvenuto durante le precedenti
stagioni restando peraltro impregiudicata l’opzione secondo la quale le Parti si riservano di valutare
l’introduzione di un titolo di viaggio oneroso nel caso di riproposizione del servizio nella successiva
stagione invernale o del suo inserimento tra i servizi minimi erogati dall’Agenzia sulla base delle
previsioni del Programma di Bacino.
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Art. 5
(Aspetti organizzativi)
I soggetti promotori si impegnano a supportare lo svolgimento del servizio, coordinandosi tra loro, e
coinvolgendo, se necessario, oltre al gestore del servizio anche il Comune di Collio, la Provincia di
Brescia e la società esercente gli impianti di risalita Maniva Sky, al fine di ottimizzarne la gestione
e gli aspetti organizzativi.
In particolare, è previsto che la Comunità Montana coinvolga la società Maniva Ski S.r.l. al fine di
provvedere ad assistere l’utenza ed a garantire il mantenimento con una presenza fissa continuativa
di proprio personale presso i due capolinea, anche al fine di assicurare che il servizio venga svolto
in condizioni di sicurezza in modo che gli autobus seguano il percorso autorizzato di attestamento
alle fermate terminali. Maniva Ski provvederà, inoltre, alla collocazione della segnaletica
informativa e di indirizzamento per l’utenza e vigilerà affinché non vengano occupate le aree di
manovra degli autobus delle fermate terminali.
La Comunità Montana di Valle Trompia si attiverà con il comune di Collio per le eventuali opere
necessarie a delimitare le fermate ai capilinea e il rilascio delle eventuali ordinanze necessarie.
Art. 6
(Rapporti finanziari)
L’Agenzia provvederà all’erogazione delle risorse destinate a titolo di corrispettivo per il servizio
svolto, a seguito della rendicontazione che il consorzio gestore dovrà inviare alla medesima entro il
in unica soluzione, le risorse destinate alla copertura degli oneri del servizio svolto, quantificata
nella misura massima di € 11.000,00 (salvo eventuali riduzioni o incrementi determinate a
consuntivo sulla base dell’effettivo servizio svolto).
le risorse destinate alla copertura degli oneri del servizio svolto, quantificata nella misura massima
di € 9.000,00 (salvo eventuali riduzioni o incrementi determinate a consuntivo sulla base
dell’effettivo servizio svolto).
Art. 7
(Compiti della Comunità Montana di Valle Trompia)
La Comunità Montana della Valle Trompia si fa carico di raccogliere i contributi economici dal
Comune di Collio, dalla Società Maniva Ski srl e degli altri eventuali soggetti compartecipanti, e di
versarli all’Agenzia solo dopo aver ricevuto a propria volta il versamento.
Art. 8
(Compiti della Agenzia del TPL di Brescia)
L’Agenzia provvederà alla effettuazione delle verifiche inerenti alla sicurezza e regolarità del
servizio e all’emissione dei relativi atti autorizzativi. Per tutto ciò che non è specificamente
disciplinato dal presente protocollo d’intesa le parti concordano che, nei rapporti tra L’Agenzia e il
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gestore, si farà riferimento alle disposizioni di cui all’atto d’obbligo di affidamento di cui alla
delibera Agenzia 6/2022.
Art.11
(Durata/Proroga)
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha scadenza, salvo rinnovi, al 30 aprile
2024. Le parti si riservano sin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti, di prorogare alle
medesime condizioni la durata di detto accordo mediante comunicazione scritta da parte della
Comunità Montana di Valle Trompia, da far pervenire anticipatamente all’Agenzia almeno 30
giorni prima dall’inizio preventivato del servizio.
Art. 12
(Controversie)
In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia.
Letto, sottoscritto ed approvato dalle parti.
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