(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2023 - (AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Prot. n. 2/5/15/1-23 (PG 291106)
Trieste, vedi data firma digitale
OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs.
267/2000: Divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in
qualunque contenitore, al fine di evitare circostanze che possano favorire episodi di grave degrado
del territorio e pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana in occasione della notte di Capodanno.
IL SINDACO
Premesso che in occasione del prossimo Capodanno sono prevedibili i tradizionali
festeggiamenti da parte della cittadinanza che coinvolgeranno l’intero territorio comunale;
dato atto che nell’ambito dei festeggiamenti del Capodanno è previsto lo svolgimento di
manifestazioni ed eventi celebrativi nella Piazza dell’Unità d’Italia e zone limitrofe, con grande
affluenza di persone;
preso atto del fenomeno del considerevole afflusso di persone ed avventori che fruiscono
dei servizi offerti dai pubblici esercizi presenti nelle zone interessate dall’evento che, alimentando il
fenomeno della cosiddetta “movida”, deve essere conciliato con le esigenze di ordinato e quieto
vivere da parte dei residenti e con la necessità di evitare fenomeni di degrado del territorio e
pregiudizio al decoro urbano;
preso atto altresì della possibilità – acclarata ormai da numerosi fatti di cronaca degli
ultimi anni anche a livello locale – che in occasione degli assembramenti formatisi spontaneamente
da parte degli avventori in prossimità dei pubblici esercizi (e favoriti anche dalla possibilità di
consumare bevande all’esterno dei locali) trovino origine episodi di violenza, anche grave, con il
coinvolgimento di una moltitudine di persone;
ritenuto che sia verosimile prospettare una recrudescenza dei possibili episodi di
intemperanze, schiamazzi o di vere e proprie violenze, tale da rappresentare un grave pregiudizio al
decoro ed alla vivibilità urbana, e da generare una diffusa percezione di degrado del territorio ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000;
preso atto delle considerazioni espresse dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui
adozione di un atto idoneo a limitare le situazioni di rischio e turbativa per l’incolumità pubblica e
la sicurezza urbana dei cittadini, che potrebbero derivare dalla detenzione di bevande in contenitori
di vetro e lattine e dal consumo di bevande alcoliche nonché dall’utilizzo di oggetti atto ad
offendere o comunque pericolosi;
preso atto delle considerazioni espresse nel Comitato d’Ordine Pubblico e Sicurezza del
scoraggiare la formazione di assembramenti al di fuori dei pubblici esercizi, al fine di evitare le
conseguenze dannose sopra descritte, a tutela della tranquillità dei residenti e del decoro urbano;
visto l’articolo 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000;
richiamato l’art. 5 del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le
attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, che tra l’altro
sancisce il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro ed e’ volto anche a contrastare
l’abuso di sostanze alcoliche, vietando in particolare ai titolari di attività commerciali in sede fissa o
su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle
manifestazioni pubbliche o private, di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante
distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro in una determinata fascia oraria (dalle
ore 00.30 alle ore 05.00);
richiamato l’art. 9/bis del Regolamento di Polizia Urbana, così come modificato dalla D.C.
19 dd.14 maggio 2018 e dalla D.C. n°41 del 31 luglio 2023, in particolare per quanto attiene la
delimitazione dell’area soggetta al cosiddetto DASPO Urbano;
ritenuto che le circostanze eccezionali alla base del presente provvedimento contingibile e
urgente potranno perdurare fino alle prime ore del giorno 01 gennaio 2024, in coincidenza con la
conclusione degli eventi e attività connessi ai festeggiamenti da parte della cittadinanza;
ORDINA
dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 02.30 del giorno 01 gennaio 2024
a) nello spazio di Piazza dell’Unità d’Italia, all’interno dell’area riferita allo Spettacolo di
Capodanno:
1) è fatto divieto di introdurre bevande di qualsiasi genere in lattine e contenitori di vetro,
e comunque di introdurre, somministrare e consumare bevande alcoliche (da intendersi quali
bevande con titolo alcolometrico superiore a 1,2 gradi) in qualunque tipo di contenitore;
2) è fatta salva:
a) la consegna a domicilio limitatamente al trasporto;
b) la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di
clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiagomiti,
ecc.) ubicate all’esterno dei pubblici esercizi esclusivamente nelle aree di pertinenza degli stessi;
3) è fatto divieto di introdurre ovvero detenere oggetti atti ad offendere o comunque
pericolosi (quali a titolo esemplificativo non esaustivo: ombrelli, seggiolini pieghevoli, aste da selfie,
spray urticanti, etc.);
b) nella zona ricompresa nelle seguenti vie e piazze: largo Città di Santos, piazza della
Libertà, via Pauliana, via Udine, via S. Martiri, piazza Dalmazia, via Fabio Severo, via Coroneo, via del
Ronco. Via Marconi, via Volta., via Tomizza, via Giulia, piazza Volontari Giuliani, via Giulia, viale Sanzio,
via Lippi, strada di Guardiella, via Pindemonte, via Crispi, via Rossetti, piazzale De Gasperi, viale
Ippodromo, piazza Foraggi, via della Tesa, via Salem, via Rigutti, viale D’Annunzio, via Lorenzo Bernini,
piazza del Sansovino, via del Bosco, piazza Vico, via Bramante, via San Giusto, via San Michele, via
Cavana, via SS. Martiri, largo Papa Giovanni, via dell’Università, salita Promontorio, via Lazzaretto
Vecchio, via Economo, via di Campo Marzio, Largo Chino Alessi, via Giulio Cesare – comprensiva
dell’area di parcheggio antistante lo stabilimento balneare la Lanterna – e le Rive, da via Giulio
Cesare a piazza della Libertà;
1) è fatto divieto di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o
contenitori di vetro o lattine, nonché bevande alcoliche (da intendersi quali bevande alcoliche con
grado superiore a 6 gradi) in qualunque tipo di contenitore, su area pubblica o privata ad uso
pubblico;
2) è fatta salva:
a) la consegna a domicilio limitatamente al trasporto;
b) la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di
clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiagomiti,
ecc.) ubicate all’esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza degli stessi, nel rispetto degli
orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le
attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali;
Si allega per mera facilità di consultazione una planimetria sulla quale è stato evidenziato in
rosso il perimetro formato dalle vie elencate al punto b) precedente, fermo restando che in caso di
contrasto prevale l’elencazione puntuale come sopra riportata.
ORDINA ALTRESI’
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente
ordinanza.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente
Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad €
1.500,00.
Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla
contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla
norma anzidetta.
La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore
02:30 del giorno 01 gennaio 2024 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Trieste https://www.comune.trieste.it.
Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente
ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o alternativamente ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
Roberto Dipiazza
ROBERTO DIPIAZZA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del l D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)
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