
(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 117/350
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini,
– viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo
stati disposti accertamenti istruttori;
in riscontro alla richiesta formulata rileva quanto segue.
I sostenitori della Società Cesena, posizionati nel Settore Curva Ospiti, hanno lanciato:
1. al 41° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel proprio Settore;
2. tra il primo e il secondo tempo, un petardo all’interno del proprio Settore che esplodeva nelle
vicinanze di due Steward con conseguenze lesive a carico degli stessi, i quali venivano trasportati al
Pronto Soccorso.
Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrino
atti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi
siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per
l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi quanto al lancio dei petardi;
– ritenuto che la condotta sopra descritta integri gli estremi della gravità, atteso che il lancio del
materiale pirotecnico ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico di due Steward;
– visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8
C.G.S., sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più
Settori privi di spettatori;
– rilevato che dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi, fra i quali
vi erano gli autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare, in larga maggioranza (403
sui 676 presenti) il Settore “Curva Mare Inferiore” e “Curva Mare Superiore”;
– ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta
di tale elemento conoscitivo, anche in via equitativa,
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società CESENA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i Settori
denominati “Curva Mare Inferiore” e “Curva Mare Superiore”, destinati ai sostenitori della Società
ospitante, privi di spettatori e con l’irrogazione di EURO 500,00 di AMMENDA.
Dispone che la gara casalinga da disputare con i Settori sopra specificati privi di spettatori inflitta alla
Società Cesena, sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società
Cesena disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di
consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. proc. fed., r. c.c.).
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Pubblicato in Firenze 21 Dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
117/351