(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2023 - (AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 Carissime ragazze, carissimi ragazzi,
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo trovate nelle pagine
seguenti.
Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al
Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal
fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali della
Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue gli fosse possibile usando
ogni mezzo a disposizione.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata scritta dopo due guerre mondiali e 70
milioni di morti per dire basta a tutti gli atti di barbarie e spingere l’umanità sulla via della
pace.
L’educazione ai diritti umani e alla responsabilità è il cuore dell’educazione civica dei nostri
giorni. Tutti abbiamo diritto di prendere coscienza dei nostri diritti fondamentali e delle
nostre responsabilità. Tutti abbiamo diritto di imparare a far valere i nostri diritti e a far
fronte alle nostre responsabilità. Tutti abbiamo il dovere di riconoscere agli altri gli stessi
diritti fondamentali e di rispettarli.
Oggi per voi è un giorno di festa e di impegno, avete lavorato per diffondere la cultura dei
diritti, e per questo vi ringrazio. Non dimenticate di diffondere il testo della Dichiarazione
anche nell’avvenire con parole di Pace.
Un saluto
L’ASSESSORA ALLA PACE
Marzia Marchesi
Dichiarazione universale dei diritti umani
(1948)
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che
l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e
di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la
più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima
istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno
deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei
diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è
della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’Assemblea Generale proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed
ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.
Articolo 2.
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3.
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Articolo 4.
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6.
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7.
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8.
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Articolo 9.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10.
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11.
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel
quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari
essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il
reato sia stato commesso.
Articolo 12.
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
Articolo 14.
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 15.
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16.
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del
suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17.
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto
e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21.
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22.
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse
di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23.
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
Articolo 24.
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25.
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26.
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27.
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed
ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28.
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti
e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo 29.
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30.
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e
delle libertà in essa enunciati.
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