
(AGENPARL) – mar 31 ottobre 2023 PROTOCOLLO DI INTESA
Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. con sede legale in Via Raffaele Rubattino,
Prof. Franco Cotana (di seguito, più brevemente “RSE”)
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (di seguito indicata come “ENEA” o “Agenzia”), con sede legale e domicilio
fiscale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma (C. F.
Graditi
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (di seguito
indicato come “CREA”), con sede legale in Via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma (C.F.
rappresentante Prof. Mario Pezzotti
congiuntamente denominati “le Parti”
PREMESSO CHE:
• RSE, una società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal
socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è affidataria di Progetti finanziati dal Fondo per il
finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema
elettrico nazionale (nel seguito Ricerca di Sistema, RdS);
• RSE, nell’ambito della Ricerca di Sistema, svolge attività di ricerca finalizzate
all’innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico
dal punto di vista dell’economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale,
resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale con ampia diffusione
dei risultati;
• l’ENEA, ai sensi dell’art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 come novellata dalla
Legge 28 dicembre 2015 n. 221, è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e
all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese,
alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e
dello sviluppo economico sostenibile;
• l’ENEA ha maturato un elevato grado di professionalità nella gestione di progetti
complessi a livello nazionale, europeo e internazionale fornendo prove, studi e misure
finalizzati ad incrementare la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi,
favorendone la sostenibilità e la valorizzazione ai fini produttivi e della competitività,
ed opera nel settore energetico con particolare riferimento alle fonti rinnovabili, ai
nuovi vettori energetici sostenibili e alle tecnologie associate con progetti e programmi
di ricerca, sviluppo e dimostrazione a livello nazionale ed internazionale; dispone di
strumentazione di eccellenza e di una consolidata esperienza e capacità di innovazione
tecnologica;
• il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con
personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con decreto legislativo 29
ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014
n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale
e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa,
amministrativa e finanziaria;
• gli eventi globali degli ultimi anni, dalla pandemia all’instabilità degli
approvvigionamenti, hanno messo in evidenza il ruolo centrale che il vettore
energetico sostenibile, in tutte le sue forme, esercita sul mondo della produzione, dei
servizi e delle famiglie;
• è emersa la necessità di promuovere un sostanziale cambio di paradigma nel modo di
consumare e produrre l’energia e non solo, in grado di conciliare gli obiettivi di
sostenibilità ambientale, con quelli economici e di inclusione sociale; una
trasformazione o, meglio una transizione, in linea col percorso tracciato dagli indirizzi
della nuova proposta del PNIEC e degli investimenti previsti dal PNRR;
• nel giugno del 2019 la Commissione europea ha presentato il Green Deal Europeo, il
quale mira ad avviare l’UE sulla strada di una transizione verde, con l’obiettivo ultimo
di raggiungere la neutralità climatica netta entro il 2050 e che a tal fine sono state
messe in campo diverse iniziative;
• nel luglio 2021, la Commissione europea ha presentato il piano “Fit for 55”, un insieme
di proposte volte a rivedere e aggiornare diverse normative dell’Unione Europea al fine
di garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici che l’UE si è imposta. Attraverso
tali misure l’UE vuole garantire una transizione giusta e socialmente equa, mantenere
e rafforzare l’innovazione e la competitività dell’industria e sostenere la posizione
leader dell’UE nella lotta globale contro i cambiamenti climatici;
• l’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, avvenuta nel febbraio
2022, ha causato gravi perturbazioni del sistema energetico mondiale ed europeo. Per
tale motivo a maggio 2022 la commissione UE ha presentato il piano Repower – EU,
che si inserisce nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”, il quale mira a ridurre
rapidamente nel breve termine e del tutto nel lungo termine, la nostra dipendenza dai
combustibili fossili russi attraverso azioni quali la diversificazione, a prezzi
ragionevoli, dell’approvvigionamento energetico, incremento del risparmio energetico
e forti investimenti nello sviluppo e penetrazione delle energie rinnovabili;
• al G20 del 2023, è stata presentata dalla presidenza di turno, India, la Global Biofuels
Alliance (GBA), il cui obiettivo è quello di favorire il progresso e l’adozione diffusa
dei biocarburanti, in particolare quelli derivanti da scarti agricoli, canna da zucchero e
grano, facilitando i progressi tecnologici, sviluppando solide partnership
internazionali, condividendo policy e best practices, definendo solidi standard e
procedure di certificazione, al fine di aumentare l’uso dei biocarburanti nei trasporti. I
paesi fondatori sono India, USA e Brasile. L’Italia insieme a Bangladesh, Argentina,
Sudafrica, Mauritius ed Emirati Arabi sono tra i paesi aderenti. Canada e Singapore
sono al momento paesi osservatori;
• il settore agroenergetico, per le sue intrinseche caratteristiche, rappresenta un asset
strategico per l’economia nazionale e, come altri settori produttivi, sarà chiamato a
fornire il suo contributo al processo di decarbonizzazione dell’economia nazionale.
Per questo dovrà affrontare significative trasformazioni, con la conseguente necessità
di innovare i modelli economici e i processi produttivi per tutti gli attori della filiera;
• RSE, nell’ambito del fondo della Ricerca di Sistema, ha sviluppato un progetto di
ricerca, che ha l’obiettivo di analizzare quale possa essere il percorso di transizione
energetica dei settori produttivi, tra cui quello agro alimentare, declinato nelle diverse
filiere, analizzando le possibili soluzioni e valutandone i relativi impatti, singoli e
combinati;
• l’ENEA nell’ambito delle proprie finalità strategiche ha condotto esperienze e
sviluppato competenze sulle tematiche agroenergetiche (agrovoltaico, processi
termochimici, biologici e biotecnologici a partire dalla biomassa, per la produzione di
energia, termica/elettrica, biocarburanti avanzati, bioidrogeno, etc..) che possono
essere valorizzate per fornire supporto alla decarbonizzazione del tessuto industriale
nazionale, compreso il settore agroalimentare;
• il CREA svolge attività nel campo dell’ingegneria dei biosistemi, e in particolare nella
trasformazione energetica delle biomasse agroforestali residuali e agro-zootecniche
attraverso processi sia termochimici (Combustione diretta e Gassificazione) sia
biochimici (Digestione Anaerobica) con particolare attenzione agli impatti sociali, alla
sostenibilità ambientale e alla circolarità delle soluzione proposte, nonché allo studio
degli impatti economici e delle strategie politiche e gestionali sulle bioenergie;
• la decarbonizzazione del settore agroalimentare, per la sua realizzazione implica la
conoscenza delle pratiche agricole, della struttura delle aziende interessate, del loro
livello tecnologico e dei loro consumi, così come delle loro prospettive di innovazione
e delle barriere che ne impediscono gli investimenti; tali informazioni che devono
derivare, altre che da un’analisi di sistema, anche da una ricognizione sul campo tra le
aziende e i soggetti oggetto di studio;
• è altresì importante individuare casi di eccellenza che possano costituire un
incoraggiamento e una traccia per le piccole e medie imprese che spesso, non avendo
al loro interno le opportune strutture tecniche e operative per affrontare le nuove
soluzioni, hanno difficoltà al cambiamento e per questo richiedono un opportuno
percorso di accompagnamento e di supporto;
• la complessità e l’articolazione del progetto richiede un approccio multidisciplinare in
grado di conciliare gli aspetti “energetici” con le competenze agricole, che spaziano
dalla genetica alla fisiologia, alla meccanica e robotica, allo studio dei mezzi tecnici
innovativi per la gestione sostenibile delle produzioni, alla gestione della fertilità e
della funzionalità dei suoli, alla selvicoltura, all’ecologia degli ambienti naturali e
coltivati, agli allevamenti, ai processi dell’industria agroalimentare, alle proprietà
nutrizionali degli alimenti e al loro consumo ottimale per mantenere una buona salute
e ridurre gli sprechi, con un occhio sempre attento alla tutela del consumatore;
• i firmatari, consapevoli della finalità di interesse pubblico sono disponibili a
contribuire ad una ricerca sperimentale finalizzata ad accrescere la conoscenza
collettiva nelle materie oggetto della propria attività;
• i firmatari hanno significative, integrate e complementari competenze sui temi
riguardanti la transizione energetica ed in particolare del settore agroenergetico;
• i firmatari con lo scopo comune di accrescere le conoscenze scientifiche, favorire e
promuovere la ricerca e lo sviluppo nell’interesse collettivo, sono interessate a
collaborare allo sviluppo di attività di comune interesse nell’ambito degli obiettivi
precedentemente esposti.
Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2 Oggetto della collaborazione
Le Parti accettano di concorrere a realizzare attività in collaborazione finalizzate ad una
ricerca di interesse comune per lo svolgimento delle attività sinteticamente indicate:
Modelli di filiere agro energetiche sostenibili;
Filiere tecnologiche per la produzione di bioenergia, e biocarburanti avanzati;
Approfondimenti sulle tecnologie per la produzione di biometano da biomasse e
rifiuti, con approfondimenti sulle tecniche di upgrading, stoccaggio, liquefazione
e trasporto, stoccaggio e trasporto; il tutto per meglio rispondere agli obiettivi
nazionali legati al REpower-EU e agli piani strategici;
Filiere tecnologiche per la produzione di idrogeno da biomasse e rifiuti attraverso
processi termochimici e biotecnologici bioidrogeno;
Efficienza energetica nelle filiere agricole e agroalimentari, in agricoltura,
zootecnia, silvicoltura e nelle nuove pratiche colturali;
Uso razionale dell’energia per la riduzione di fitofarmaci e fertilizzanti chimici, e
loro conversione in prodotti bio.
Utilizzo di droni e tecniche satellitari e droni, tra cui l’agricoltura di precisione;
Aspetti energetici, tecnologici e di compatibilità con le attività agricole e
zootecniche degli impianti fotovoltaici a terra (agrivoltaico);
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
Silvicoltura sostenibile e filiere per lo stoccaggio di CO2 attraverso anche biochar
e gli usi energetici con tecnologie a basse emissioni di inquinanti;
Studio delle possibilità di promozione e sviluppo delle nuove tecnologie digitali
nel quadro di modelli di agricoltura 4.0, per poter coniugare fabbisogni crescenti
di cibo, preservare la qualità dei prodotti, ridurre il consumo energetico e l’impatto
ambientale delle produzioni;
Analisi del ruolo dell’innovazione tecnologica per una gestione efficiente delle
risorse energetiche e non energetiche nei processi di produzione, lavorazione e
trasformazione dei prodotti agricoli e nelle successive fasi di trasporto e
distribuzione;
Analisi delle potenzialità di elettrificazione dei consumi e/o promozione di forme
di autoconsumo individuale e collettivo, abbinate ad una promozione e sviluppo
della produzione in loco da fonti rinnovabili;
Analisi delle pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili (e.g. agricoltura
rigenerativa, carbon farming);
Individuazione di casi di eccellenza e di buone pratiche, raccolta di esperienze
innovative e casi studio emblematici di esempio per stimolare al cambiamento;
Sviluppo di un approccio di filiera, sviluppando, per quanto possibile un
approccio olistico, in grado di seguire e tracciare il passaggio dalla produzione
agricola al prodotto finale messo a disposizione del consumatore, analizzando le
diverse fasi di trasformazione, i servizi a valore aggiunto applicati al prodotto
agricolo;
Sviluppo di proposte di policy che favoriscano la creazione di un ecosistema
favorevole per ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche rispetto agli obiettivi
della decarbonizzazione e al contempo che siano in grado di incoraggiare le
imprese e, in generale il settore al cambiamento, nella logica di rendere tali
interventi economicamente sostenibili e conformi alle indicazioni del Green Deal;
così come dettagliate nelle Condizioni speciali (artt. 6-11) e generali (artt. 12-22), parti
integranti e sostanziali del presente protocollo di intesa.
Art. 3 Durata e Rinnovo
Il presente Protocollo di intesa avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di
sottoscrizione delle Parti.
L’eventuale rinnovo del presente Protocollo di intesa dovrà essere sottoscritto tra le
medesime Parti e seguire le stesse procedure di stipula del Protocollo originale.
Art. 4 Non onerosità della collaborazione
Il presente Protocollo di intesa ha valore esclusivamente programmatico e non comporta
alcun flusso finanziario per le Parti.
Ciascuna delle Parti sosterrà i costi delle attività da essa svolte, secondo la ripartizione
dei ruoli che sarà indicata nei successivi Accordi Operativi.
È inteso, inoltre, che il presente Protocollo non costituisce tra le Parti alcuna joint venture,
partnership societaria, costituzione di società terza o altro, ma disciplina una
collaborazione volta al solo compimento delle attività descritte all’Art. 2.
Art. 5 Definizioni
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute nell’Art. 11 delle
Condizioni generali.
CONDIZIONI SPECIALI
Art. 6 Attività
6.1 Responsabili delle attività
I Responsabili delle attività saranno definiti nell’ambito degli Accordi operativi stipulati
in base a quanto previsto al comma 6.2.
6.2 Accordi operativi
operativi nei quali saranno definite le attività di dettaglio e i ruoli delle Parti nelle singole
attività, sarà regolata la disciplina di eventuali impegni finanziari e progettuali, il
trattamento di brevetti, diritti di autore e opere dell’ingegno, nonché la materia relativa
alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari
e di attività condivise.
concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all’Art. 3, eventuali aggiornamenti
e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per
il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel
frattempo conseguiti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle
attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco ai laboratori e
alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle stesse.
6.3 Proroghe e modifiche del Protocollo di intesa
del termine di durata del presente Protocollo, su richiesta di una delle Parti.
concorderanno un’estensione del suddetto Art.2.
cui all’Art. 3, venga anticipato.
Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni
7.1 Le parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente i risultati parziali o finali
conseguiti.
7.2 La corrispondenza verso RSE dovrà essere inoltrata al seguente
7.3 La corrispondenza verso ENEA dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:
7.4 La corrispondenza verso CREA dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Via della
Art. 8 Proprietà dei risultati
8.1. Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti
autonomamente e con mezzi propri ove essi siano chiaramente distinguibili, ancorché
nell’ambito delle ricerche e attività oggetto del presente Protocollo e fatti salvi i diritti
spettanti agli inventori di esserne riconosciuti autori, i risultati ottenuti nell’ambito delle
finalità e delle applicazioni specificate all’Art. 2 saranno in contitolarità tra le Parti.
8.2 I risultati parziali o finali conseguiti nell’ambito delle ricerche svolte in esecuzione
del presente Protocollo non potranno formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o
prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e non saranno pertanto suscettibili
di brevettazione o altra forma di privativa.
9. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
9.1 Le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni dei risultati
derivanti dall’attività oggetto del presente Protocollo di intesa.
9.2 In difetto di accordo tra le Parti, le stesse potranno comunque procedere
autonomamente alla libera pubblicazione, divulgazione e disseminazione che non
compromettano i diritti sui risultati di cui le altre Parti siano titolari esclusive, perché
conseguiti autonomamente e con mezzi propri, laddove essi siano chiaramente
distinguibili e separabili dai risultati delle attività oggetto del presente Protocollo.
9.3 Sono fatti salvi i diritti spettanti agli autori dei risultati, comunque conseguiti, di essere
riconosciuti e indicati come tali.
Art. 10 Diritti di accesso alle conoscenze
10.1 Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
– al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le
informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle
Parti, antecedentemente alla stipula del presente Protocollo;
– al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate
e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al
di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo
scientifico.
10.2 Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza,
limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del Protocollo, alle
informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a
queste riferite, detenute dalle altre Parti prima della firma del Protocollo e necessarie per
lo svolgimento delle attività.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 11 Definizioni
Risultati delle attività: conoscenze generate nell’ambito delle attività ovvero i risultati,
comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi
a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità
vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.
Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dalle Parti prima della stipulazione
del Protocollo di intesa, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà
intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate
prima della loro adesione al Protocollo.
Diritti d’accesso: diritti di utilizzazione che le Parti si conferiscono reciprocamente,
diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini
dell’esecuzione delle attività oggetto del Protocollo di intesa.
Informazioni Riservate: comprendono tutte le informazioni finanziarie e societarie
riguardanti la parte divulgante (incluse, tra l’altro, dati, informazioni, report relativi alla
politica commerciale e finanziaria, ai dati storici e di performance della parte divulgante
e/o di società direttamente e/o indirettamente controllate dalla parte divulgante,
all’attività svolta dalla parte divulgante e alle caratteristiche dei luoghi in cui la parte
divulgante svolge la propria attività, ivi compresi i dati di natura tecnico-ambientale) che
siano state fornite alla parte ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o altro)
e che riporteranno espressamente la dicitura “riservato” o “confidenziale”.