
(AGENPARL) – sab 28 ottobre 2023 N.3248/2023
Atto Dirigenziale n° 3248/2023
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 2235/2023
OGGETTO: SP 5 “MALEGNO – BORNO – CONFINE BERGAMASCO” ORDINANZA PER LA
SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DALLA PROG.VA KM 17+000 ALLA
PROG.VA KM 17+250 IN COMUNE DI BORNO.
Il Funzionario Delegato
Richiamati:
Il decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2 maggio 2023 con il quale è
stato conferito l’incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti fino alla
scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
Le determinazioni dirigenziali n. 756, rettificata con determinazioni. n. 780, e n.765
del 31 maggio 2019 e n. 1428 e 1429 del 15 ottobre 2020 con le quali sono state
conferite le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali. La
determinazione dirigenziale n° 1666/2023 del 27/07/2023 di proroga di tali incarichi di
Elevata Qualificazione fino al 31/10/2023.
Premesso che:
nel pomeriggio del giorno 26/10/2023 il personale addetto alla sorveglianza della
strada provinciale n. 5 “Malegno – Borno – Confine Bergamasco” è stato allertato per la
presenza di materiale terroso e fango sulla sede stradale della SP 5 “MALEGNO BORNO – CONF. BERGAMASCO” al km 17+500;
recatosi sul posto ha potuto constatare che un tratto del versante a monte della
sede stradale, a seguito delle abbondanti piogge della giornata, era franato invadendo
completamente la carreggiata molto stretta in quel punto;
di quanto sopra veniva quindi avvisata l’ing. Enrica Savoldi, Responsabile della
manutenzione delle strade provinciali zone di montagna, la quale disponeva la
sospensione della circolazione del suddetto tratto stradale;
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N.3248/2023
il personale addetto alla manutenzione delle strade della Provincia di Brescia,
coadiuvato dalla ditta Filippi Palmino s.r.l. con sede in Costa Volpino (BG), facente parte
del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese appaltatore per le opere di manutenzione
delle strade provinciali del Lotto 5, predisponeva quindi il posizionamento di idonee
barriere per la chiusura del tratto di strada poste al km 17+000 ed al km 17+250, nonché
della relativa segnaletica stradale;
Considerato che:
a seguito del sopralluogo effettuato in data 27/10/2023 si è potuto constatare la
presenza di copiosa acqua che scende ancora dal versante e che non consente, per
ragioni di sicurezza, l’inizio delle operazioni necessarie per la messa in sicurezza del
versante;
al fine di garantire la pubblica incolumità, si rende necessaria la sospensione della
circolazione stradale lungo il tratto di SP 5 “Malegno – Borno – Confine Bergamasco”
dalla progr.va km 17+000 alla progr.va km 17+250, nel territorio del comune di Borno;
Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6
del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l’ente proprietario della strada può, con
ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo
o permanente per ciascun tratto di strada.
Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
1. In entrambe le direzioni di marcia della tratta di Strada Provinciale 5 “Malegno –
Borno – Confine Bergamasco” che si estende dal km 17+000 al km 17+250, nel territorio
del Comune di Borno, dalle ore 18,00 del giorno 26/10/2023 fino a revoca, la
sospensione della circolazione stradale, per tutte le categorie di veicoli;
2. Che la regolamentare segnaletica sia installata e mantenuta a cura e spese
dell’impresa Filippi Palmino s.r.l. con sede in Costa Volpino (BG), che dovrà operare nel
pieno rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e
del decreto del 10/7/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti inerente il
segnalamento temporaneo e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza;
3. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del
vigente Codice della strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla
corretta esecuzione della presente ordinanza;
4. L’invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui
spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di
polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.
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La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e
conoscenza, ai seguenti destinatari:
Al Sorvegliante di Zona – Angelo Carminati – Sede-
Comando Polizia Provinciale – Sede
Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;
Per quanto attiene l’apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla
piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3
del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall’art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992.
ENRICA SAVOLDI
Brescia, lì 28-10-2023
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