
(AGENPARL) – ven 13 ottobre 2023 Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Sentenza storica: l’ABA nei
Livelli Essenziali di Assistenza. Occorre ascoltare le associazioni e le
famiglie delle persone con disabilità e un’adeguata programmazione
sanitaria.”
Una Sentenza senza precedenti e di grande portata in materia di terapia ABA
(Analisi Applicata del Comportamento) per i disturbi dello spettro autistico è
quella pronunciata nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato (n. 8708 del 6
ottobre), su ricorso presentato da ANGSA Campania (Associazione Nazionale
Genitori di perSone con Autismo). Nella fattispecie, si trattava di un minore
con autismo severo, al piccolo l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva
negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare, basandosi
sull’errato presupposto che l’ABA stesso non rientrasse nel livello essenziale
di assistenza autorizzato dalla Regione Marche, nella quale era previsto solo
un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia. Contro tale
provvedimento, i difensori dei genitori avevano proposto ricorso al TAR delle
Marche (Tribunale Amministrativo Regionale) che lo aveva respinto, ragione
per cui si era reso necessario il ricorso al Consiglio di Stato che ha invece
accolto l’appello, annullando la Sentenza del TAR delle Marche.
La grande importanza di questa Sentenza risiede non solo nel fatto che per la
prima
volta
(dopo
devoluzione
della
giurisdizione
giudice
amministrativo) sui diritti delle persone con autismo si è pronunciato il
Consiglio di Stato, ma soprattutto perché la pronuncia ha avuto modo di
affrontare aspetti del tutto nuovi, arrivando a sancire diritti imprescindibili,
come quello ad una misura minima di trattamento ABA. Innanzitutto il
Consiglio di Stato ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori con
disturbi in àmbito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con
disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza), definiti dagli articoli 25, 32 e 60 del Decreto del Presidente del
Consiglio (DPCM) del 12 gennaio 2017. Nel quadro di tale assistenza socio
sanitaria ricompresa nei LEA, vanno dunque certamente annoverati i
trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, trattandosi di
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, che devono essere
assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale.
A tal proposito il Consiglio di Stato smentisce totalmente l’argomentazione
dell’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) e quella della
Sentenza impugnata, secondo cui, senza ricezione in una Legge Regionale, le
prescrizioni afferenti ai LEA non troverebbero applicazione nell’àmbito
dell’ordinamento regionale.
Anche qui, richiamando i pronunciamenti della Corte Costituzionale in
materia di attribuzioni Stato-Regioni, e accogliendo le tesi dei ricorrenti, il
Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che l’articolata disciplina dei
LEA entra automaticamente nell’ordinamento regionale afferente alla cura
della salute. E ciò dal momento che l’àmbito in cui si inscrivono gli interventi
previsti dalla Legge Regionale è appunto quello dei Livelli Essenziali di
Assistenza, poiché il DPCM del 12 gennaio 2017, nell’aggiornare i LEA, ha
ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria anche alle persone con disturbi
mentali e disabilità.
Ciò significa, in altri termini, che la prestazione ABA va erogata dalle ASL
anche in quelle Regioni dove tale terapia non sia stata ancora recepita con una
Legge Regionale.
E ancora, dal riconoscimento dell’ABA nei LEA, il Consiglio di Stato fa
derivare, con assoluta novità in punto di diritto, anche un importantissimo
corollario, sancendo infatti che è irrinunciabile, per il Servizio Sanitario
Nazionale, assicurare l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente
prevista dalle Linee di Indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità, dovendosi
ritenere che tali prestazioni debbano concorrere a realizzare quella
“prestazione di risultato” rappresentata dal riconoscimento del trattamento
ABA nei LEA. E quel che è maggiormente importante, è che il Consiglio di
Stato, aderendo alle tesi dei ricorrenti, ha anche esplicitato che tale misura
risieda in 25 ore settimanali, quale numero minimo di ore indicato nelle Linee
Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.
È evidente come quest’ultimo aspetto abbia un’incidenza dirompente, giacché
le ASL dovranno assicurare su tutto il territorio nazionale l’erogazione
dell’intervento cognitivo comportamentale ABA per almeno 25 ore
settimanali.
Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania,
l’avv. Paolo Colombo dichiara: “è una sentenza storica che impone sempre più
la necessità di ascolto delle associazioni e delle famiglie delle persone con
disabilità e un’adeguata programmazione sanitaria.”
Il Garante dei disabili
Avv. Paolo Colombo