
(AGENPARL) – gio 12 ottobre 2023 Comune di Voghera
Provincia di Pavia
ORDINANZA N. 144 DEL 12/10/2023
SETTORE PROPONENTE: SETTORE URBANISTICA
OGGETTO:
RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A
COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI VOGHERA
IL SINDACO
VISTI
l’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502
del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la
climatizzazione invernale;
l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR
XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate
esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata
giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di
temperatura ambiente massima consentita;
PRESO ATTO che il Comune di Voghera è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del
DPR n. 74 del 2013 e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore
giornaliere nel periodo tra il 15 ottobre e il 15 aprile;
CONSIDERATO che
le temperature registrate in zona in questo periodo dalle stazioni meteorologiche di
ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante fonte di emissioni di
inquinanti atmosferici locali;
nei primi giorni di ottobre c.a., la centralina ARPA di Voghera ha già registrato un
superamento del valore limite giornaliero del PM10;
CONSIDERATO altresì che con la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici
si contribuisce anche all’esigenza generale di razionalizzazione e contenimento dei
consumi energetici;
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Provincia di Pavia
RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui
all’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato DGR XI-3502
del 5/08/2020;
VISTI:
• il regolamento UE 2022/1369;
• gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
• gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
• gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
• il D. Lgs 48/2020;
• il par. 7 del documento “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020”
allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
• l’art. 27 dello Statuto del Comune di Voghera.
ORDINA
la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso
riscaldamento, posticipando l’accensione al 22/10/2023.
È fatto salvo, in caso di peggioramento delle condizioni climatiche nel periodo in cui non è
consentita l’accensione degli impianti, quanto previsto dall’art. 4, c. 3, del DPR 74/2013,
ovvero: “Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in
presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una
durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.”
Ai sensi dell’art. 4, c. 5, del DPR 74/2013, la presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
ORDINA ALTRESI’
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Provincia di Pavia
ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto
della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Voghera – http://www.comune.voghera.pv.it .
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi e
nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
PAOLA GARLASCHELLI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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