(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 22 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 109/23
Lussemburgo, 22 giugno 2023
Sentenza della Corte nella causa C-823/21 | Commissione/Ungheria (Dichiarazione d’intenti preliminare
a una domanda di asilo)
L’Ungheria ha indebitamente ostacolato la possibilità di presentare una
domanda di asilo
L’Ungheria, subordinando la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale al previo
deposito di una dichiarazione d’intenti presso un’ambasciata sita in un paese terzo, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione
Nel 2020, in seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19, l’Ungheria ha emanato una nuova legge che impone a
taluni cittadini di paesi terzi o apolidi, che si trovino nel territorio di tale Stato membro o che si presentino alle sue
frontiere e intendano beneficiare di una protezione internazionale, di seguire una procedura preliminare. Tale
normativa richiede che essi si rechino presso l’ambasciata ungherese a Belgrado (Serbia) o a Kiev (Ucraina) al fine di
depositarvi personalmente una dichiarazione d’intenti relativa alla presentazione di una domanda di protezione
internazionale. Dopo l’esame di tale dichiarazione, le autorità ungheresi competenti possono decidere di rilasciare
un documento di viaggio a detti cittadini di un paese terzo o a detti apolidi che consenta loro di entrare nello Stato
membro per presentarvi siffatta domanda di protezione internazionale.
La Commissione europea ha ritenuto che, adottando tali disposizioni, l’Ungheria sia venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza del diritto dell’Unione e, in particolare, della direttiva recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Essa ha proposto ricorso per
inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia.
Nell’odierna sentenza, la Corte dichiara che l’Ungheria, subordinando la possibilità di presentare una domanda
di protezione interazionale, per taluni cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovano nel suo territorio o alle
sue frontiere, al previo deposito di una dichiarazione d’intenti presso un’ambasciata ungherese sita in un
paese terzo e al rilascio di un documento di viaggio che consenta loro di entrare nel territorio ungherese, è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva.
La Corte constata, anzitutto, che tali persone rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in parola. Infatti,
l’imposizione dell’onere, previsto dal diritto ungherese, di rivolgersi prima alle ambasciate ungheresi a Belgrado o a
Kiev non comporta che debba ritenersi che tali persone si siano limitate a presentare una domanda di asilo
diplomatico o territoriale presso una rappresentanza all’estero, in relazione alla quale la direttiva non è applicabile.
La Corte esamina, poi, da un lato, se la normativa ungherese costituisca una limitazione dei diritti derivanti dalla
direttiva e, dall’altro, se tale limitazione possa essere giustificata alla luce del diritto dell’Unione.
In primo luogo, la Corte rileva che la condizione relativa al previo deposito di una dichiarazione d’intenti non è
prevista dalla direttiva e contrasta con il suo obiettivo di garantire un accesso effettivo, facile e rapido alla
procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
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Inoltre, secondo la Corte, tale normativa priva i cittadini di paesi terzi o gli apolidi interessati del godimento
effettivo dei loro diritto di chiedere asilo all’Ungheria, quale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
In secondo luogo, la Corte ritiene che la limitazione prevista non possa essere giustificata dall’obiettivo di
tutela della sanità pubblica e, in particolare, dalla lotta contro la propagazione del Covid-19, addotta
dall’Ungheria.
Se è vero che gli Stati membri possono, in via eccezionale, sottoporre la presentazione di una domanda di
protezione internazionale a modalità particolari, destinate a limitare la propagazione di una malattia contagiosa nel
loro territorio, è necessario altresì che tali modalità siano idonee a garantire un siffatto obiettivo e non siano
sproporzionate rispetto a quest’ultimo.
Orbene, la Corte constata che l’obbligo di spostarsi verso un’ambasciata all’estero – che espone così,
potenzialmente, i cittadini di paesi terzi o gli apolidi al rischio di contrarre il Covid-19, il quale potrebbe,
successivamente, essere diffuso dagli stessi in Ungheria – non può essere considerato una misura atta a
contrastare la propagazione della pandemia.
Per di più, la procedura istituita dall’Ungheria costituisce un pregiudizio manifestamente sproporzionato ai diritti
dei richiedenti protezione internazionale di presentare una domanda di protezione internazionale sin dal loro arrivo
a una frontiera ungherese.
Al riguardo, la Corte rileva che tale Stato membro non ha dimostrato che non potessero essere adottate altre
misure che consentissero di conciliare adeguatamente, da un lato, l’effettività del diritto per ogni cittadino di un
paese terzo o apolide di presentare una domanda di protezione internazionale nel loro territorio o alle loro
frontiere e, dall’altro, la lotta contro malattie contagiose.
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto
contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di
giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La
Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro
ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una
direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al
momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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