(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 19 maggio 2026
Con la sentenza numero 85, depositata oggi, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell'articolo 2946 del codice civile, nella parte in cui, secondo il costante orientamento della giurisprudenza che costituisce "diritto vivente", si applica alla riscossione dei crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES), comportando l'estinzione della pretesa tributaria se il fisco resta inerte per un periodo di dieci anni.
Le questioni erano state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nel giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale, deciso in primo grado a favore del contribuente sul rilievo del decorso del termine decennale.
L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione, ritenendo operante la proroga del termine disposta durante l'emergenza pandemica; i giudici d'appello hanno invece sollevato le questioni di legittimità dell'articolo 2946 c.c., ritenendo meglio applicabile alla fattispecie il termine quinquennale previsto per la riscossione dell'IMU, delle sanzioni accessorie alle violazioni tributarie e dei crediti previdenziali.
Secondo la Corte di giustizia, in particolare, l'applicazione del termine ordinario determinava un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione dell'IMU, tale da configurare un ingiustificato privilegio per l'amministrazione statale.
Era violato, inoltre, il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, poiché il termine decennale appariva sproporzionato rispetto al brevissimo tempo che normalmente occorre all'Erario per interrompere la prescrizione, utilizzando gli strumenti di comunicazione telematica.
Una terza questione, riferita al medesimo principio, evidenziava l'anomalia del termine decennale rispetto a un sistema nel quale tutti i termini per l'accertamento e la riscossione dei crediti tributari sono quinquennali; mentre una quarta questione, formulata con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, denunziava l'irragionevolezza della previsione di un termine di prescrizione doppio rispetto a quello previsto, a pena di decadenza, per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ancora, la Corte di giustizia tributaria sosteneva che il mantenimento del termine decennale si ponesse in contrasto con la tendenza, manifestata dal legislatore in diversi àmbiti dell'ordinamento, ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attività; infine, denunziando la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, lamentava anche l'effetto di una protrazione dei tempi del procedimento di riscossione, anch'esso soggetto al principio di ragionevole durata stabilito per i processi.
La Corte costituzionale ha ritenuto tutte le questioni non fondate.
Quanto alla prima, ha evidenziato che quella per i tributi erariali e quella per l'IMU costituiscono due tipologie di credito fra loro eterogenee e che, come tali, non possono essere poste in comparazione fra loro; diversamente dalle imposte dovute all'erario, infatti, l'IMU è un tributo periodico, che va versato per il solo fatto del decorso del tempo e senza altri accertamenti, così da giustificare l'applicazione della prescrizione breve, stabilita per i crediti periodici dall'articolo 2948, n. 4), c.c.
Quanto alle questioni formulate in relazione all'articolo 97 della Costituzione, la Corte ha poi osservato che la determinazione del termine di prescrizione è affidata alla discrezionalità del legislatore, che in tal senso è tenuto a bilanciare l'interesse dell'amministrazione finanziaria a riscuotere il credito con l'affidamento che la relativa inerzia può ingenerare nel contribuente; da tale valutazione, pertanto, resta estranea ogni considerazione attinente al tempo necessario per interrompere la prescrizione, ovvero al fatto che, in relazione ad altri incombenti previsti dal sistema tributario o nei giudizi avverso atti della pubblica amministrazione, siano stabiliti termini diversi.
In relazione alla quinta questione, poi, la Corte ha osservato che la previsione di un termine in sé non irragionevole esclude che possano essere svolte altre forme di sindacato, in particolare alla luce dell'affermata tendenza del legislatore ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attività.
Infine, e quanto alla denunziata violazione del principio di ragionevole durata del processo, ha ritenuto tale parametro del tutto non pertinente, poiché la prescrizione è istituto di diritto sostanziale.
Roma, 19 maggio 2026
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