
(AGENPARL) – mer 14 giugno 2023 COMUNE DI PALERMO
AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA,
DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO
Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 – 90144 PALERMO
ORDINANZA N°837 del 14/06/2023
OGGETTO: Istituzione di un’area pedonale e di una ZTL nella borgata marinara di Sferracavallo
Provvedimento sperimentale valido annualmente dal 1 Giugno al 31 Ottobre.
IL DIRIGENTE
– PREMESSO che l’ A.C. riserva una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai
cittadini di particolari spazi urbani, individuando nuove aree di intervento nelle quali valorizzare la fruibilità
pedonale e che nel tempo sono stati attuati provvedimenti su diverse vie e piazze della borgata marinara di
Mondello, con apprezzamenti da parte della cittadinanza;
– VISTA la deliberazione nr. 153 del 05/06/2023 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la
delimitazione di una Zona a Traffico Limitato e l’istituzione di un’area pedonale, con carattere sperimentale
dal 01 giugno al 31 Ottobre, nella borgata marinara di Sferracavallo.
– VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
abitati;
– CONSIDERATO che il vigente strumento urbanistico individua la costa, le borgate storiche e marinare e
le zone centrali della Città, quali polarità nelle quali avviare concrete iniziative di sviluppo sostenibile,
perseguendo decise politiche di alleggerimento del traffico e di introduzione di isole pedonali finalizzate
alla riqualificazione ambientale;
– RITENUTO opportuno adottare i sotto elencati provvedimenti che individuano le variazioni alla viabilità
atte a raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo conto degli effetti del traffico, sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio culturale e sul territorio, al fine di migliorare
il benessere dei cittadini;
– VISTO l’atto di indirizzo prot. 689123 del 25/05/2023 con il quale l’Assessore alla Mobilita ha dato
mandato al Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa di avviare la delimitazione di una Zona
a Traffico Limitato nel tratto di via Scalo di Sferracavallo compreso tra la via Virgilio e la Piazza Marina
di Sferracavallo e lungo le vie Amorello, Via Tabò e Via dei Pescatori e l’istituzione di area pedonale con
carattere sperimentale della Piazza Marina a Sferracavallo;
– RITENUTO che il provvedimento, con carattere sperimentale, sarà valido ogni anno dal 01 giugno
al 31 Ottobre;
Ufficio Mobilità Urbana
Segue O.D. n° 837 del 14/06/2023
ORDINA
PROVVEDIMENTO SPERIMENTALE VALIDO
DAL 1 GIUGNO AL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO
ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE NEI TRATTI STRADALI SOTTO INDICATI (all. 1):
PIAZZA MARINA DI SFERRACAVALLO:
Intero tratto
– Istituzione di area pedonale protetta con dissuasori
(art. 180 del D.P.R. n° 495/92).
– Revoca di tutte le aree di sosta presenti sui luoghi,
riservate a vario titolo.
– Istituzione di uno stallo di carico/scarico merci
posizionato lungo il lato sinistro e prima delle barriere
poste a protezione dell’area pedonale provenendo
dalla via Torretta;
Le vetture di servizio delle FF.O, per esigenze di
servizio e/o controllo, potranno sostare sui luoghi
garantendo comunque la circolazione dei pedoni e dei
veicoli autorizzati al transito nell’area pedonale.
L’accesso e l’uscita all’area pedonale dovranno avvenire dalla via Scalo di Sferracavallo protetta con
dissuasori mobili (anche realizzati con barriere new jersey di dimensione ridotta) e dalla via Torretta
protetta con dissuasori ad archetto parzialmente rimovibili.
La regolamentazione avverrà mediante la collocazione dell’apposita segnaletica verticale (fig. II 320 art. 135
e fig. II 321 art. 135 del D.P.R. del n° 495/92).
Potranno accedere all’area pedonale i seguenti veicoli:
1. mezzi dei residenti e/o dimoranti all’interno dell’area pedonale possessori di un posto auto con regolare
passo carrabile, o avente disponibilità certificata di un posto auto in garage regolarmente autorizzato e
ubicato all’interno dell’area pedonale;
2. mezzi dei non residenti, detentori, all’interno dall’area pedonale, di un posto auto privato (con regolare
passo carrabile) o aventi disponibilità certificata di un posto auto in garage regolarmente autorizzato.
3. mezzi di residenti e/o dimoranti all’interno dell’area pedonale che, non disponendo di un parcheggio
privato individuale presso la propria residenza, necessitano dell’accesso per effettuare brevi operazioni di
carico e scarico di merci ingombranti nelle immediate vicinanze dell’abitazione;
4. mezzi delle ditte private destinati alla fornitura di materiali a servizio di cantieri edili o di privati, esercizi
commerciali e/o artigianali presenti all’interno dell’area pedonale per un massimo di 15 min.
5. I mezzi privati dei turisti (previa dimostrazione dell’avvenuta prenotazione o della chiamata) diretti verso
le strutture ricettive presenti nelle predette vie, per il tempo strettamente necessario a consentire l’accesso
e il trasbordo dei bagagli;
6. I mezzi utilizzati per specifiche esigenze quali: assistenza e accompagnamento disabili verso strutture
pubbliche/private presenti nell’area pedonale, trasporto merci ingombranti, traslochi, ecc… (la richiesta
di accesso temporaneo dovrà riportare la motivazione, la targa, la data e la destinazione, e comunicata alla centrale
7. I mezzi utilizzati per eventi eccezionali quali: manifestazioni, matrimoni, funerali, ecc…(la richiesta di
accesso temporaneo dovrà riportare la motivazione, la targa, la data e la destinazione, e comunicata alla centrale
8. I velocipedi (muniti di due ruote o analoghi dispositivi anche ad alimentazione elettrica solo con pedalata
assistita);
9. I mezzi a servizio di persone invalide, non residenti all’interno dell’area pedonale muniti di contrassegno
identificativo e in presenza del detentore del contrassegno a bordo del veicolo stesso;
10. I mezzi dell’AMAP, AMG, RAP, ENEL, TELECOM e di altri enti o aziende di servizio pubblico e ditte
esecutrici di lavori (per conto dei suddetti enti), dei quali sia palese la funzione e la destinazione, nei casi
specifici i cui interventi ricadono all’interno delle aree pedonali;
Ufficio Mobilità Urbana
Segue O.D. n° 837 del 14/06/2023
11. I mezzi in stato di emergenza che utilizzano dispositivi acustici e luminosi, i servizi di soccorso in genere
e le ambulanze.
La documentazione attestante la titolarità deve essere mostrata agli agenti in servizio ai varchi di accesso
all’area pedonale.
I mezzi autorizzati dovranno percorrere l’area pedonale mantenendo una velocità di marcia non
superiore a 6 Km/h senza arrecare nocumento al transito dei pedoni.
Tutti i mezzi sopra citati, ognuno per le proprie esigenze, dovranno sostare nella via pedonale in
condizione di sicurezza, per un tempo non superiore a 15 minuti riscontrabile da disco orario esposto su
parabrezza della vettura;
Gli autorizzati possono sostare su strada per un tempo non superiore a 15 minuti, fatta eccezione per gli eventi
eccezionali che potranno sostare su strada per il tempo necessario a garantire l’espletamento delle diverse
esigenze di utilizzo, ed esclusivamente a condizione che la presenza del veicolo in sosta, oltre a garantire sul
lato opposto la presenza di uno spazio di circolazione veicolare rettilineo, libero da qualsiasi ostacolo e/o
impedimento, di larghezza non inferiore a metri 2,75, non impedisca l’accesso alle residenze private e alle
attività commerciali presenti in loco.
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PROVVEDIMENTO SPERIMENTALE VALIDO
DAL 1 GIUGNO AL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO
ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEI TRATTI STRADALI SOTTO
INDICATI (All. 1):
VIA SCALO DI SFERRACAVALLO (tratto compreso tra la via Virgilio e la Piazza Marina di
Sferracavallo);
VIA AMORELLO;
VIA TABÒ;
VIA DEI PESCATORI;
L’accesso alla ZTL dovrà avvenire dalla via Barcarello e dalla via dei Pescatori. L’uscita dalla ZTL
dovrà avvenire dalla via Amorello e dalla via Tabò.
L’accessibilità e il transito veicolare ai suddetti tratti interessati dalla ZTL, sarà garantito dai varchi indicati e
sarà regolamentata mediante la collocazione dell’apposita segnaletica verticale (fig. II 322/a e fig. II 322/b art.
135 del D.P.R. del n° 495/92).
L’ACCESSO E IL TRANSITO NELLE VIE SOPRA CITATE, INTERESSATE DAL
PROVVEDIMENTO ZTL ISTITUITO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, È RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE AD ALCUNE CATEGORIE DI VEICOLI AUTORIZZATI, GIA’
INDIVIDUATI AL PRECEDENTE PUNTO A
Prescrizioni:
– A delimitazione e protezione dell’area pedonale e della ZTL citata in oggetto, si potranno collocare su
strada dissuasori conformi a quanto citato dall’artt. 180 del DPR n. 495/92 e 42 del Codice della Strada, in
alterativa occorrerà la presenza di pattuglie della polizia municipale che garantiranno il rispetto delle
restrizioni dettate dal presente provvedimento. Il posizionamento dei dissuasori, che potrà essere costituito
anche da barriere new jersey, dovrà consentire varchi carrabili, aventi larghezza non inferiore a metri 2,75
e destinati al transito dei veicoli autorizzati.
– I citati dissuasori, per motivi di sicurezza, dovranno essere dotati di elementi altamente rifrangenti che,
durante le ore notturne, segnalino agli utenti la presenza di ostacolo su strada.
– La presenza di utenza debole all’interno dell’area pedonale e della ZTL, impone la necessità di adottare
restrizioni rigide sulla circolazione; pertanto, i mezzi autorizzati al transito devono mantenere una
VELOCITÀ DI PERCORRENZA NON SUPERIORE A 10 Km/h.
– Qualunque danno o incidente causato, all’interno dell’area pedonale e della ZTL, dai mezzi autorizzati ed
a questi addebitabile sarà di esclusiva responsabilità dei diretti conducenti, restando l’amministrazione
comunale sollevata da ogni responsabilità.