(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2023(AGENPARL) – lun 29 maggio 2023 COMUNICATO N. 247/DIV – 28 MAGGIO 2023
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“CAMPIONATO SERIE C 2022– 2023”
SECONDO TURNO FASE PLAY OFF NAZIONALE – GARE DEL 27 MAGGIO 2023
Si riportano i risultati delle gare di andata del secondo turno Fase Play Off Nazionale disputate
il 27 Maggio 2023:
GARE DI ANDATA
GARA 1
PESCARA
VIRTUS ENTELLA
PORDENONE
CROTONE
CESENA
GARA 2
LECCO
GARA 3
FOGGIA
GARA 4
L.R. VICENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 27 MAGGIO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata del secondo turno della Fase Play Off
Nazionale i sostenitori delle Società Crotone, Foggia, Pescara, Pordenone, L.R. Vicenza,
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 4000
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, durante la fase di riscaldamento, un fumogeno sul
terreno di gioco e, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco;
2. nell’avere lanciato, dalla Curva Sud, al 9° minuto del secondo tempo, due
confezioni di Caffè Borghetti sul terreno di gioco;
3. nell’avere lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, dalla Curva Sud, 2
contenitori di bengala in precedenza accesi e consumati e cinque bengala sul
terreno di gioco;
4. nell’avere lanciato dal Settore Distinti, al 48° minuto del secondo tempo, sul
terreno di gioco una bottiglietta d’acqua semipiena senza tappo;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord intonato, al 35° minuto
del secondo tempo, per cinque volte, un coro offensivo e insultante nei
confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla
CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),
emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto
becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un
comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’84° minuto della gara, in occasione del calcio di rigore
assegnato alla squadra avversaria, due bicchieri semipieni sul terreno di
gioco;
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2. nell’aver lanciato, al termine della gara, un bicchiere semipieno sul terreno
di gioco, che colpiva di rimbalzo il polpaccio dell’Arbitro mentre stava
imboccando il tunnel che conduce agli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,
6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed.).
€ 1000
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di
gioco, prima dell’inizio della gara quattro petardi e tre fumogeni e, al 36°
minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,
6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le
misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).
€ 150
CROTONE per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, e
divelto all’interno del Settore Ospiti, un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni
se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE
FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14
AGOSTO 2023
DI NUNNO PAOLO LEONARDO
(LECCO)
A) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei
confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco, roteava in aria il suo bastone, e
rivolgeva frasi irriguardose nei suoi confronti;
B) per avere, al termine della gara, atteso l’Arbitro davanti alla porta degli spogliatoi e reiterato
tale condotta, pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose per contestare il suo operato
e, avvicinatosi allo stesso, afferrando con la mano il suo braccio sinistro all’altezza
dell’avambraccio senza causargli dolore;
C) per avere, al termine della gara, al rientro della squadra ospite, nel corridoio antistante gli
spogliatoi, colpito con una manata al petto il calciatore del Pordenone PIRRELLO ROBERTO,
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a) e B), C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive
della condotta e la gravità della condotta posta in essere (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
supplemento r. c.c.).
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INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE
FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29
LUGLIO 2023
MAIOLO ANGELO
(LECCO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, in occasione dell’espulsione del Sig. DI NUNNO
LEONARDO, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto
proferiva nei suoi confronti una frase offensiva e, alla notifica del provvedimento di
espulsione, applaudiva ironicamente verso lo stesso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (sanzione
aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MAIOLO ANGELO).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA
MALGRATI ANDREA
(LECCO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta offensiva nei confronti della Quaterna
Arbitrale pronunciando frasi offensive nei confronti della stessa.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELIO ROSSI
(FOGGIA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti
dell’Allenatore della squadra avversaria, Sig. LAMBERTO ZAULI, in quanto, mentre
quest’ultimo si era avvicinato al Sig. ROSSI per stringergli la mano, provocava un diverbio e,
con fare provocatorio, afferrava per il bavero della giacca il Sig. ZAULI. Quindi i due venivano
separati dall’intervento dei Delegati e dei Collaboratori della Procura Federale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UN GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
LESCANO FACUNDO
(PESCARA)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, mentre
cercava di intervenire sul pallone, lo colpiva con i tacchetti e con vigoria sproporzionata sulla
tibia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerato, da una parte, le modalità della condotta tenuta e la
sua intrinseca pericolosità e, dall’altra, la mancanza di conseguenze pregiudizievoli a carico
dell’avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
LEO DANIEL COSIMO
MESIK IVAN
RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL
SADIKI KOSOVAR
SIATOUNIS ANTONIOS
(FOGGIA)
(PESCARA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BERETTA GIACOMO
PINZAUTI LORENZO
DE ROSE FRANCESCO
HRAIECH SABER
KARGBO AUGUSTUS
MOGOS VASILE
KRAJA ERDIS
BENEDETTI AMEDEO
BRUSCAGIN MATTEO
BURRAI SALVATORE
FESTA MARCO
PINATO MARCO
POMPEU DA SILVA RONALDO
STOPPA MATTEO
PARODI LUCA
TOMASELLI GIACOMO
(FOGGIA)
(LECCO)
(CESENA)
(CESENA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(PESCARA)
(PORDENONE)
(PORDENONE)
(PORDENONE)
(PORDENONE)
(PORDENONE)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze il 28 Maggio 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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